Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23165 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 14/11/2016), n.23165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6211-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10359/48/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI della CAMPANIA, depositata l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di R.C. per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado, di accoglimento dell’istanza di rimborso dell’IRPEF, avanzata dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto – accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04 – tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis TUIR.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale il fatto che l’appellato non fosse ricomprendibile, all’epoca della cessazione, tra i soggetti beneficiari del regime agevolativo “transitorio” non escludeva, tuttavia, che fosse fondata la sua richiesta di rimborso in base all’ordinanza del 16 gennaio 2008, con la quale la Corte Europea aveva dichiarato il giudice nazionale tenuto a disapplicare la norma transitoria contenuta nel D.L. n.233 del 2006 ed a eliminare la discriminazione in modo da consentire anche agli uomini di età superiore ai 50 anni lo stesso trattamento agevolativo previsto per le donne.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19, comma 4 bis TUIR e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23 laddove la C.T.R. aveva ricondotto i fatti controversi alla fattispecie dell’incentivo all’esodo mentre il rapporto di lavoro era cessato il (OMISSIS) ed il contribuente non aveva provato di avere aderito ad alcun piano di adesione anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 che aveva abrogato l’agevolazione fiscale per cui è causa.

2. La censura è fondata. La L. 4 agosto 2006, n. 248 nel convertire il D.L. n. 223 del 2006, mantenne l’applicazione dell’abrogato art. 19, comma 4 bis testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o di accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Dallo stesso tenore letterale della norma è agevole rilevare che la disciplina previgente più favorevole continua a trovare applicazione in due distinti casi:

a) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il tre luglio 2006 (ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto legge);

b) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati, logicamente dopo la suddetta data di entrata in vigore, in attuazione di atti o di accordi, aventi data certa, anteriori alla data del quattro luglio.

3. Nella specie, appare, pertanto, palese l’errore in cui è incorso il Giudice di appello il quale ha riconosciuto il diritto del contribuente all’agevolazione fiscale pur dando atto che, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto alla data del (OMISSIS), agli atti non vi era riscontro che il contribuente avesse aderito ad un piano di esodo antecedente alle modifiche introdotte dalla Legge di conversione n. 248 del 2006 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

A nulla rileva, infatti, l’ordinanza della Corte di Giustizia, citata a conforto dal Giudice di appello, trovando la stessa applicazione in favore dei soggetti (di sesso maschile) che, comunque, avessero maturato i presupposti per godere dell’agevolazione fiscale prima della sua abrogazione o, comunque, nei termini di cui alla norma di diritto transitorio. E’ stato, infatti, già chiarito che “In tema di disciplina fiscale relativa all’indennità di incentivazione alla cessazione del rapporto di lavoro, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23, (conv. nella L. 4 agosto 2006, n. 248), ha abrogato dell’art. 19 T.U.I.R., comma 4-bis (che disponeva l’aliquota agevolata per gli uomini che, al momento dell’esodo, avessero compiuto 55 anni e alle donne che ne avessero compiuti 50) per eliminare i profili di incompatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria, posto che la Corte di Giustizia UE, con sentenza 21 luglio 2005 (C-207/2004) aveva ritenuto tale norma in contrasto con i principi in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, dettati dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE; la disposizione abrogatrice va, tuttavia, disapplicata dal giudice nazionale, nella parte in cui ha mantenuto la citata discriminazione quanto alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della sua entrata in vigore (cioè fino al 3 luglio 2006), sul presupposto che le sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE sono di diretta ed immediata applicazione sull’ordinamento nazionale, dunque con efficacia temporale “ex tunc” (cfr. Cass. n. 11641/13).

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

5. Le peculiarità della vicenda processuale inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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