Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23165 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24166-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25 B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIGILLO’ MASSARA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 12,

presso lo studio dell’avvocato SMEDILE STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GUERRA MARIA, giusta delega in atti;

– oontrorioorrente –

avverso la sentenza n. 804/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/06/2007 r.g.n. 923/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA;

udito l’Avvocato GUERRA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 27.6.2007, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla controversia relativa a G.E., laddove rigettava l’appello proposto dalla società nei confronti di L.M. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro 11.10.1999 e condannato la s.p.a. Poste Italiane al risarcimento del danno, in favore della predetta, commisurato alle retribuzioni maturate dalla stessa dal 17.2.2004. Rilevava la Corte territoriale che il contratto a termine, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, fosse stato stipulato in carenza di contrattazione autorizzatoria per il periodo successivo all’aprile 1998.

Propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidando l’impugnazione a tre motivi:

1) Violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La società ricorrente articola al riguardo quesito, che riassume i termini della doglianza, domandando se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una causale individuale per l’apposizione del termine o se la delega in bianco sia sufficientemente ampia da ritenere che sia in generale ammessa la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto la valutazione operata dalle parti sociali e l’imposizione di un tetto percentuale alle assunzioni a termine idonea garanzia di legalità.

2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Il motivo si incentra sulla dimostrazione della validità della tesi interpretativa che attribuisce efficacia ricognitiva agli accordi successivi a quello del 25.9.1997, cd. attuativi, ed efficacia temporale non limitata alla norma contrattuale di cui a quest’ultimo ccnl.

3) Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Sull’aliunde perceptum la società domanda, riassumendo in tali termini il contenuto della censura, se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni qual volta le stesse possano raggiungere un risultato utile ed escludendole solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino insufficienti ai fini dell’espediente richiesto.

Resiste con controricorso la L. e la società ha depositato, altresì, memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

E’ stata autorizzata dal Collegio la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con riguardo al primo motivo, stante il contenuto della motivazione della sentenza impugnata nel senso di attribuire rilievo dirimente alla carenza di contrattazione autorizzatoria in relazione a contratto a termine stipulato tra le parti per esigenze eccezionali ai sensi dell’art. 8 ccnl 1994, il relativo quesito deve ritenersi inammissibile in quanto inconferente, non soffermandosi la decisione sulla necessità di indicazione nel contratto individuale di una specifica causale che valga a limitare l’ampiezza della delega conferita alle parti sociali.

In relazione al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che, come già detto, la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali… – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Quanto al terzo motivo di impugnazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del relativo quesito, che risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratto, rivelandosi privo di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

La soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite del presente giudizio a carico della stessa.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00. Per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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