Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23165 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23165

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22724/2010 R.G. proposto da:

M.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Russo Corvace

e dall’Avv. Vincenzo Cinque con domicilio eletto in Roma, Via della

Scrofa, n. 57, presso lo studio del primo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di

Trieste, n. 182/01/2009, depositata il 1 luglio 2009;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 486/01/1996 la Commissione tributaria di secondo grado di Udine – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva determinato a carico di M.C. maggiori redditi di partecipazione, a fini Irpef e Ilor per l’anno d’imposta 1982 -dichiarava cessata la materia del contendere ed estinta la controversia ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53, sul presupposto dell’avvenuta presentazione, in udienza, da parte dell’appellante contribuente, di copia della dichiarazione integrativa all’uopo prevista.

L’impugnazione proposta avverso tale pronuncia dall’Ufficio Imposte Dirette di (OMISSIS) era accolta, con la sentenza in epigrafe, dalla adita Commissione Tributaria Centrale, sezione di Trieste, sulla base del rilievo chete “la procedura per la dichiarazione di estinzione del giudizio è stata adottata mediante sentenza anzichè mediante ordinanza”. Considerato inoltre che “non trattasi di dichiarazione integrativa per la quale sussistano motivi di invalidità”, la C.T.C., in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava “dovute le imposte, con relativi accessori di legge, limitatamente alla differenza tra l’imponibile accertato in capo al contribuente e quello risultante dalla dichiarazione integrativa da lui stesso all’epoca prodotta”.

2. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate, depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la C.T.C. dichiarato inammissibile il ricorso, omettendo di considerare che il provvedimento di estinzione della causa, sebbene denominato sentenza, aveva a tutti gli effetti natura di ordinanza non impugnabile, esclusivamente soggetta, ai sensi della citata norma, ad istanza di revoca.

Rileva che l’Amministrazione finanziaria, per dolersi della declaratoria di estinzione, avrebbe dovuto proporre istanza di revoca dell’ordinanza denominata erroneamente sentenza ovvero, in difetto, ricorso per cassazione, essendo quest’ultimo mezzo di gravame il solo rimedio per far valere l’inapplicabilità (ovvero l’applicabilità a condizioni diverse) del condono.

Formula in conclusione il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. che il provvedimento adottato dalla Commissione di secondo grado, comunque denominato, avesse la valenza sostanziale di una ordinanza non appellabile, avverso la quale doveva essere proposta istanza di revoca ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 413 del 1991, art. 34 e, in tal caso, che la mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia comporta l’illegittimità della sentenza oggi oggetto di impugnazione, dichiarando pertanto l’inammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di estinzione del giudizio pronunciata dalla Commissione tributaria di secondo grado”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.C. omesso di disporre il rinvio del procedimento alla C.T.R., ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59.

Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. che una volta rilevata la nullità della sentenza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, la C.T.C. avrebbe per ciò stesso dovuto rimettere la causa ex art. 354 c.p.c., al giudice di secondo grado”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora l’illegittimità della sentenza per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.C. pronunciato oltre i limiti della domanda dell’Agenzia, esaminando questioni non oggetto di ricorso. Lamenta invero che il giudice a quo, dichiarando dovute le imposte, si è pronunciato su questioni di merito ad esso non devolute, avendo l’Ufficio impugnante proposto argomentazioni solo in rito sulla illegittimità della pronuncia di estinzione della causa per cessata materia del contendere.

E’ formulato in conclusione il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. che in presenza di un’impugnazione svolta per vizi procedurali, il provvedimento emesso dalla C.T.C. che motivi nel merito e decida conseguentemente, senza pronunciarsi su tutta la domanda, è illegittimo per violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

4. I motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono infondati – oltre che, il secondo e il terzo, inammissibili per la palese inadeguatezza dei quesiti formulati, in quanto generici e astratti da un riferimento minimamente sufficiente alla fattispecie concreta.

L’estinzione del giudizio per effetto del c.d. condono di cui alla L. n. 413 del 1991, avviene attraverso un provvedimento pronunciato nella forma dell’ordinanza (art. 34, comma 5) e consegue solo se in sede amministrativa non risulti l’illegittimità della procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per il condono.

A tal uopo la disposizione in esame richiede la “esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all’ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa” e stabilisce che gli Uffici comunichino “i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia”. In tali casi non si produce l’effetto estintivo del processo (indicato dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19, comma 1, u.p.) e “l’ordinanza di estinzione è revocata” (art. 34, comma 5)

Con riferimento alla analoga ipotesi estintiva di cui della stessa L. n. 413 del 1991, art. 48, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui l’ordinanza estintiva del giudizio incide sul medesimo, definendolo, solo se in sede amministrativa non risulti illegittima la procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per condono, altrimenti essa deve essere revocata sulla base della sola comunicazione dell’Ufficio della inapplicabilità del condono, e, quindi, senza impugnazione o opposizione di questo, e senza che l’Ufficio, per la richiesta di revoca, possa ritenersi vincolato dal termine di trenta giorni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22, u.c. (Cass. 05/05/1999, n. 4471; Cass. 13/05/2003, n. 7340; Cass. 05/05/2006, n. 10366).

Si tratta dunque di ordinanza soggetta allo specifico regime previsto dalla stessa norma.

Essa invero è suscettibile di revoca per ragioni di merito, vale a dire per l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Questa naturale revocabilità le differenzia nettamente dalle altre ordinanze di estinzione emesse nel corso di un procedimento civile in base alle norme ordinarie, e che non sono suscettibili di revoca, ma piuttosto di annullamento a seguito di reclamo al collegio (art. 308 c.p.c., commi 2 e 3).

La dichiarazione, da parte dell’ufficio, dell’invalidità della domanda di condono non è sindacabile a livello immediato, per quel che concerne la revoca dell’ordinanza di estinzione del giudizio. Una volta che l’ufficio comunichi al giudice di non ritenere regolare l’estinzione il giudice dovrà revocare l’ordinanza in ogni caso; questa revoca, in realtà, è un atto dovuto.

Solamente nel giudizio di merito si potrà discutere sulla regolarità del condono, o sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione.

5. Un tale rimedio trova però ostacolo, e diviene non esperibile, nel caso, che nella specie si verifica, in cui alla declaratoria di estinzione del giudizio, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, il giudice erroneamente provveda con sentenza, invece che con ordinanza.

In tal caso altro rimedio non è dato alla parte pubblica se non quello della impugnazione della sentenza medesima.

Come già da questa Corte deciso in altri casi analoghi (v. Cass. 07/07/2000, n. 9146; Cass. 21/05/2002, n. 7394) l’amministrazione, che – secondo il sistema – avrebbe potuto provocare la revoca dell’ordinanza di estinzione, non ha, per far valere l’inapplicabilità (ovvero l’applicabilità a condizioni diverse) del condono, rimedio diverso da quello impugnatorio previsto per il provvedimento emesso in forma di sentenza.

Al riguardo però non si vede ragione sistematica alcuna per ritenere che, in un caso quale quello di specie nel quale si offra alla parte interessata, quale rimedio impugnatorio ordinario, quello del ricorso alla C.T.C., nella fattispecie ancora esperibile ratione temporis, avrebbe invece dovuto necessariamente proporsi – come sostiene il ricorrente – ricorso per cassazione.

Correttamente pertanto la C.T.C. ha considerato ammissibile l’impugnazione per tal motivo proposta.

L’aver poi deciso nel merito della controversia, sulla base dei motivi di gravame rimasti assorbiti dalla erronea declaratoria di estinzione, non integra vizio di ultrapetizione, ma costituisce esercizio di un potere dovere di cui il giudice del gravame doveva considerarsi legittimamente investito, per effetto della impugnazione medesima la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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