Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23164 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5631-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASTIGLIONE

B. N. 55, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6359/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente V.M., quale socia al 35% della s.r.l. “FRALIMAR” in liquidazione, avverso una sentenza della CTP di Caserta, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per maggior IRPEF 2010, collegato ad un avviso di accertamento emesso nei confronti della società anzidetta; secondo la CTR l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era nullo, siccome sottoscritto da soggetto non autorizzato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta error in procedendo e nullità della sentenza per violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente, atteso che da essa non erano desumibili le ragioni della decisione; invero l’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “FRALIMAR” non era stato firmato da un funzionario su delega del direttore provinciale, ma firmato proprio dal direttore provinciale dell’Agenzia;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta error in judicando, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di valutare quanto da essa Agenzia eccepito, che, cioè, in primo grado, la contribuente non aveva eccepito alcun vizio di sottoscrizione dell’atto emesso nei suoi confronti e che, comunque, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente era stato sottoscritto proprio dal capo dell’ufficio, conformemente a quanto disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42;

che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta error in judicando per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR aveva dato atto dell’esistenza di un valido ordine di servizio, contenente la delega alla sottoscrizione di atti impositivi; ed erroneamente tale atto di delega era stato ritenuto nullo per mancata indicazione delle generalità del funzionario delegato; invero, trattandosi di atto di delega di firme e non di funzioni, esso era un normale strumento di svolgimento dell’attività amministrativa dell’organo e cioè del direttore provinciale dell’Agenzia, che non richiedeva alcun particolare requisito, tranne l’appartenenza alla carriera direttiva del delegato sottoscrittore; ed il contribuente, attraverso l’istituto dell’accesso agli atti, avrebbe potuto agevolmente verificare se il firmatario fosse delegato alla sola firma; pertanto non era necessaria l’indicazione nominativa del delegato nell’atto di delega, trattandosi, nella specie di mera delega di firma;

che la contribuente si è costituita con controricorso; che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16599 del 2016; Cass. n. 33487 del 2018)), una motivazione può qualificarsi apparente solo se essa, pur essendo graficamente e quindi materialmente esistente, come parte del documento nel quale si sostanzia il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, in quanto si estrinseca in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, in tal modo impedendo ogni effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento dal medesimo seguito; può inoltre parlarsi di motivazione perplessa ed incomprensibile solo se venga ravvisato un error in procedendo di così rilevante consistenza da far situare la motivazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso quale contenuto minimo che deve avere la motivazione, quale parte indefettibile di ogni provvedimento giurisdizionale;

che, nella specie, nessuna delle gravi carenze sopra descritte è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, avendo essa svolto specifiche argomentazioni per pervenire alla conclusione che l’ordine di servizio prodotto in atti, siccome privo del nominativo del funzionario delegato, era inidoneo a provare che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “FRALIMAR” fosse stato regolarmente sottoscritto;

che è inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta il mancato esame di una censura da essa formulata anche in primo grado e concernente il non avere mai la contribuente lamentato il vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti; ora, dall’esame della sentenza impugnata, emerge al contrario che anche nel corso del giudizio di primo grado il vizio di sottoscrizione sollevato dalla contribuente è stato riferito non all’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, ma l’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “FRALIMAR”, costituente il presupposto dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente, quale socia della società medesima;

che è altresì inammissibile il terzo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate;

che invero esso ha ad oggetto il vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “FRALIMAR”, costituente il presupposto dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di V.M., quale socia della società medesima; ed anche la sentenza impugnata tratta a lungo del difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società anzidetta; che occorre al riguardo rimarcare come il contenzioso in esame ha ad oggetto unicamente l’avviso di accertamento per IRPEF 2010, emesso nei confronti di V.M., quale socia della s.r.l. “FRALIMAR”, si che, nel suo ambito, non è dato formulare censure aventi ad oggetto un diverso provvedimento e cioè l’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “FRALIMAR”, non impugnato nella presente sede e pertanto estraneo al presente contenzioso;

che, pertanto, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va respinto con riferimento al primo motivo, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione

pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non è applicabile il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinge il primo e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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