Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23164 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14888-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATUR GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA

57, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BORZOMI’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA GRAZIA MASTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/6/2017 della COMMISSIONI, TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008 in quanto l’atto non era stato preceduto da un processo verbale di constatazione pur se era avvenuto a seguito di un’attività di verifica interna della pubblica amministrazione;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate respingendo la tesi dell’Agenzia secondo cui il contraddittorio preventivo non sarebbe necessario in caso di verifiche “a tavolino” ritenendo invece doveroso il contraddittorio preventivo con il contribuente in relazione al principio generale di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il contribuente si costituiva mediante controricorso e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in quanto il citato art. 12, comma 7, troverebbe applicazione solo agli accertamenti avvenuti a seguito di accessi, ispezioni e verifiche condotte materialmente presso i luoghi deputati all’esercizio dell’attività del contribuente non anche in ipotesi – come nella specie – di attività istruttoria, di controllo e verifica che ivi non venga condotta ma che si svolge presso gli uffici della stessa Amministrazione finanziaria;

ritenuto che ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6 citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la

suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

la Corte dispone la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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