Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23163 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3346-2019 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA

N. 98, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO SPURIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ENNIO TOTARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 538/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che la contribuente S.C. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Pescara, che aveva accolto il suo ricorso avverso due intimazioni di pagamento anni 2007 e 2008, per non avere esse esplicitato le modalità di determinazione degli importi, quanto ad imposte, interessi e sanzioni.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.L. n. 78 del 2010, art. 29, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei principi di diritto in materia di obbligo di motivazione degli atti tributari, in quanto nei due avvisi di intimazione impugnati mancava la determinazione visibile degli importi dovuti, essendo il calcolo delle imposte, interessi e sanzioni noti solo all’ufficio; invero detti due avvisi di intimazione erano riferiti ad una sentenza della CTP di Pescara, confermata dalla CTR ed attualmente in attesa di pronuncia di questa Corte di Cassazione; e nelle intimazioni di pagamento impugnate le somme da lei dovute in base a tale ultima sentenza della CTP, ridotte rispetto ai prodromici avvisi di accertamento, non risultavano specificate con riferimento alle imposte, agli interessi ed alle sanzioni, in tal modo rimanendo violato il proprio diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall’art. 24 Cost.;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la contribuente ha altresì presentato memoria;

che l’unico motivo di ricorso proposto dalla contribuente è infondato;

che, invero, l’obbligo motivazionale di un atto impositivo ha lo scopo di tutelare il diritto del contribuente a difendersi ed ad interloquire in ordine al fondamento di una pretesa fiscale emessa nei suoi confronti; fatte tali premesse, si rileva che le due intimazioni di pagamento impugnate dalla contribuente, conseguite ad una decisione intervenuta in un precedente contenzioso, avente ad oggetto due precedenti accertamenti, non possono considerarsi invalide per omessa indicazione dei parametri utilizzati dall’amministrazione finanziaria per calcolare le somme dovute, dovendosi ritenere sufficiente l’indicazione in esse contenute degli estremi degli atti presupposti, che la contribuente, proprio per averli puntualmente contestati, ha dimostrato di aver tenuto ben presenti; e, nella specie, non è contestato che le due intimazioni di pagamento impugnate contenevano un chiaro riferimento ai due avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per gli anni 2007 e 2008, così come ridotti in suo favore da una precedente sentenza della CTP di Pescara, confermata dalla competente CTR ed attualmente al vaglio della Cassazione (cfr., in termini, Cass. n. 20993 del 2017; Cass. n. 8554 del 2016; Cass. n. 2373 del 2013);

che, pertanto, il ricorso della contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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