Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23163 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5778-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATUR GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA

68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4544/7/2017 della COMMISSIONI, TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento da un lato rilevandone un vizio di motivazione perchè nè da essa nè da altro atto poteva desumersi quale fosse l’errore che avrebbe determinato il rimborso di somme non dovute e dall’altro che risultava che l’Agenzia avesse violato il giudicato;

che la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto la Commissione Tributaria Provinciale aveva individuato due autonome rationes decidendi (l’assenza di motivazione della cartella e la violazione del giudicato) mentre è stata censurata solo la seconda ratio citata;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto l’Agenzia delle entrate avrebbe impugnato la sentenza della CTP non solo affermando l’insussistenza della violazione del giudicato ma anche contestando la circostanza secondo cui la cartella non sarebbe stata motivata;

ritenuto che ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6 citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la

suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

la Corte dispone la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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