Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23163 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 14/11/2016), n.23163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21924-2015 proposto da:

Avv. A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ ARNALDO BRUNO,

dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), C.f./P.IVA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALLE CORTENO 41, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MONTANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MORENO PRIMIERI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 26/02/2015 e depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato A.L. (delega Avvocato

A.G.), ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, dato atto della memoria del ricorrente, ritenuta l’opportunità della trattazione in pubblica udienza.

PQM

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA