Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23163 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23289-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANNONE OTTAVIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R., P.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4527/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2006 R.G.N. 3405/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega OTTAVIO PANINONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5.9.2006, in accoglimento degli appelli proposti dalle lavoratrici ed in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti rispettivamente del 1.3.2000 e del 8.2.2000, con decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura subordinata dalle stesse date e condanna della società, a titolo risarcitorio, al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (22.5.2002) nei limiti del triennio dalla cessazione del rapporto, e cioè fino al 29.2.2003.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la Spa Poste Italiane, affidato a quattro motivi:

1) Violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 ccnl 26.11.1994, nonchè degli accordi sindacali del 25.9.1997, del 16.1.1998 del 27 aprile 1998 del 2.7.1998, del 24.5.1999 e del 18.1.2001, in connessione con l’art. 1362 c.c. ss.

(art. 360 c.p.c., n. 3).

Con il quesito, formulato a conclusione delle argomentazioni svolte, si chiede se ad un contratto che integri il contenuto di uno precedente debba riconoscersi valenza ed efficacia temporale pari al contratto di cui costituisce integrazione; se, nell’interpreta re un accordo collettivo, si deve tenere conto del significato letterale delle espressioni usate e del comportamento complessivo delle parti anche successivo, si che gli accordi cd. attuativi intervenuti sino al 18.1.2001 costituiscono atti con funzione meramente ricognitiva che non pongono nuovi limiti temporali alla facoltà di effettuare assunzioni a termine e se i termini individuati negli accordi successivi non si riferiscano alla scadenza dell’autorizzazione a stipulare contratti a termine, ma alla durata delle assunzioni, una volta accertata la persistenza delle esigenze organizzative; se la posizione giuridica attiva meritevole di tutela possa definirsi diritto quesito.

2) Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente società che gli accordi attuativi si riferirebbero solo ad una delle ragioni previste dall’accordo del 25.9.1997 e che quindi le residue ragioni non potevano ritenersi temporalmente limitate.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 425 e 437 c.p.c., in connessione con l’art. 1362 c.c. e ss. (360 c.p.c., n. 3).

Con i quesiti posti al riguardo, la ricorrente domanda se le informazioni ed osservazioni sindacali possano risolversi in valutazioni interpretative, tenuto conto che le stesse provengono da uno solo dei contraenti.

4) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c.. Il corrispondente quesito è se, per il principio di corrispettività, il lavoratore – a seguito dell’accertamento dell’illegittimità del contratto a termine – ha diritto al pagamento delle retribuzioni solo dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 e ss. c.c..

P.R. e P.C. sono rimaste intimate.

La Società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

I primi due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, devono essere respinti.

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti per cui è causa.

In ordine al terzo motivo di censura, deve rilevarsi che la stessa si rivela inconferente, in quanto la motivazione della Corte territoriale solo residualmente ha attribuito rilievo alle informative sindacali acquisite ai sensi dell’art. 425 c.p.c., precisando anche che queste non sono annoverabili tra i mezzi di prova ma possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., onde la circostanza che le stesse siano state valutate solo quale ulteriore riscontro della soluzione interpretativa adottata non consente di ritenere che abbiano assunto la dedotta significatività nella ricostruzione della volontà delle parti contrattuali, in base all’interpretazione letterale del tenore degli accordi collettivi.

Quanto al quarto motivo di impugnazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del relativo quesito, che risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratto, rivelandosi privo di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Nulla va statuito sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità, essendo le lavoratrici rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA