Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23163 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26087/2013 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE

28, presso lo STUDIO LEGALE DI BENEDETTO ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI UFFICIO CONTROLLI

AREA LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 28/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARTIELLI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.A. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, n. 38/15/12 dep. 28/09/12, che riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio su ricorso contro avviso di accertamento per Irpef anno 2003 proposto da D.M.A.. Con l’indicato atto impositivo era stata accertata una plusvalenza da cessione di terreno edificabile non dichiarata, sulla base del valore definito ai fini dell’imposta di registro. La C.T.R., esclusa la valenza probatoria della perizia giurata prodotta in giudizio dalla contribuente, ha motivato l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio sul presupposto della legittimità dell’accertamento induttivo emesso in base al valore accertato ai fini dell’imposta di registro, e della mancata prova da parte della contribuente sulla non corrispondenza fra il corrispettivo della cessione del bene e il valore accertato in sede d’imposta di registro.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè art. 68 T.U.I.R.), per avere la C.T.R. ritenuto legittimo l’accertamento induttivo esclusivamente sulla base del valore accertato in sede di imposta di registro.

2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione, essendo avulso dal thema decidendum il valore della perizia giurata, le cui risultante non sono state oggetto di valutazione.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Questa Corte aveva reiteratamente affermato che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (con conseguente onere della prova incombente sul contribuente, volta a dimostrare di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore: cfr. tra le molte Cass. n. 16254 del 2015; n. 14485 del 2009).

Tuttavia detto principio risulta ormai superato alla stregua dello ius superveniens costituito dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3. A tenore della norma indicata, infatti: “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

La presunzione prima affermata in via giurisprudenziale circa la corrispondenza del valore definito ai fini dell’imposta di registro, non è pertanto più valida alla stregua della nuova disposizione normativa, che ponendosi espressamente quale norma d’interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1 comma 2, è applicabile retroattivamente.

L’accertamento della omessa dichiarazione di plusvalenza, la cui validità è stata confermata dalla C.T.R., non è pertanto più legittimo, secondo il disposto del succitato del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass. n. 6135 del 2016; 11543 del 2016).

5. Il ricorso va pertanto accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la sentenza può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

6. Vanno compensate le spese dell’intero processo, essendo stata la causa decisa in base allo ius superveniens.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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