Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23162 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3312-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EMMEDUE DI M.P.A. E C. SNC, in persona del Sig.

M.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA MASTINO, FABIO CRAMAROSSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1071/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09 /2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Piemonte, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Torino, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.n.c. “EMMEDUE DI M.A. E C.” avverso un’intimazione di pagamento riferita a 15 cartelle esattoriali, ritenendo che i crediti portati da dette cartelle fossero tutti prescritti.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione art. 2946 c.c., in materia di prescrizione dei crediti erariali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile il termine prescrizionale quinquennale ai crediti tributari erariali; andava al contrario ritenuto che a questi ultimi era applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2946 c.c., si che erroneamente erano state ritenute prescritti i crediti portati dalle cinque cartelle con numeri finali 75000; 15000; 65000; 00000 e 25000, siccome notificate meno di 10 anni prima della notifica dell’impugnata intimazione di pagamento;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione dell’art. 2946 c.c. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e art. 24, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR applicato ai crediti tributari il termine prescrizionale quinquennale, erroneamente applicando ai crediti erariali il termine prescrizionale quinquennale, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, unicamente per le sanzioni amministrative; inoltre, il termine prescrizionale quinquennale da ultimo citato avrebbe dovuto applicarsi solo se l’atto di irrogazione di sanzioni non fosse stato emesso contestualmente all’atto di recupero del tributo; in caso di applicazione contestuale di sanzioni e di recupero del tributo, in applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24, comma 1, la riscossione delle sanzioni sarebbe da ritenere sottoposta allo stesso termine di prescrizione decennale previsto per il tributo erariale;

che la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2941 del 2007; Cass. n. 24322 del 2014; Cass. n. 12740 del 2020) è ferma nel ritenere che il termine prescrizionale applicabile ai tributi erariali (IRPEF, IRES ed IVA) è quello ordinario decennale, di cui all’art. 2946 c.c., dovendosi escludere per essi l’applicabilità della prescrizione breve quinquennale, di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, dovendosi ritenere che i crediti tributari sopra descritti non siano assimilabili alle obbligazioni periodiche da pagarsi anno per anno; infatti le obbligazioni per crediti erariali, pur consistendo in prestazioni a cadenza annuale, possono variare nel loro ammontare anno per anno; non è detto invero che le persone fisiche ovvero le persone giuridiche producano anno dopo anno i medesimi redditi tassabili, potendosi verificare che per alcuni anni esse non producano affatto redditi, ovvero che ne producano in misura maggiore o minore;

che, pertanto non sono da ritenere prescritti i crediti erariali portati da cartelle notificate meno di 10 anni prima della notifica dell’impugnata intimazione di pagamento;

che è al contrario infondato il secondo motivo di ricorso;

che, invero, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, dettato in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, esplicitamente stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni;

che non si condivide al riguardo la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate ricorrente, secondo la quale, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tribute erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale; non è sufficiente al riguardo il richiamo al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24, comma 1, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce; detta norme invero autorizza unicamente l’agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea ad innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20 comma 3; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25790 del 2009) consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie solo in caso di sentenza passata in giudicato; solo in tale ipotesi cioè vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. “actio iudicati”;

che, pertanto, rigettato il secondo motivo, va accolto il primo motivo di ricorso, con riferimento al quale la sentenza impugnata

va cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigettato il secondo motivo, accoglie il primo motivo di ricorso, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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