Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23162 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15834-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MAC SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6969/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR del Lazio, di accoglimento del ricorso della contribuente s.r.l. “MAC” contro una decisione della CTP di Latina, che aveva respinto il ricorso di quest’ultima avverso un avviso di rettifica e liquidazione, con il quale era stato elevato da Euro 6.000.000,00 ad Euro 7.007.122,00 il valore di un complesso immobiliare con destinazione alberghiera sito in (OMISSIS), acquistato dalla società contribuente con rogito del 15 novembre 2010.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto l’ufficio aveva ritualmente rettificato il valore dichiarato in atto secondo il valore reale del bene in comune commercio e non aveva affatto applicato il criterio del prezzo-valore, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 5 bis, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 22, convertito dalla L. n. 248 del 2006; al contrario, l’ufficio aveva fatto corretta applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, che autorizzava l’Agenzia a far riferimento “ad ogni altro elemento di valutazione”; pertanto il valore del cespite era stato correttamente determinato sulla base della capitalizzazione della rendita catastale, secondo i parametri di cui al citato D.P.R. n. 131 DEL 1986, art. 52, comma 4, rientrando detto criterio di determinazione fra quelli, dei quali l’ufficio poteva legittimamente tener conto;
che la contribuente non ha presentato controricorso;
che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019