Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23162 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23288-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA

102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA PASQUALE, rappresentata e

difesa dall’avvocato BELLIZZI GENNARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/09/2006 R.G.N. 11/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito l’Avvocato MOSCA PASQUALE per delega BELLIZZI GENNARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per: in via principale a nuovo ruolo

in attesa della decisione della Corte Costituzionale, in subordine

rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 7.9.2006, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratto del 19.10.1998 e l’intercorrenza tra le parti da tale data di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane deducendo:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa valutazione dell’incidenza sulla originaria domanda, di conversione del rapporto e di riammissione della ricorrente nel posto di lavoro, del licenziamento disciplinare, non impugnato, inflitto alla ricorrente in data 25.5.2004, successivamente al ripristino del rapporto di lavoro, questione già proposta con il gravame. Si formula, a conclusione della parte argomentativa, quesito con il quale si chiede di affermare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di riammissione in servizio.

2) Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (360 c.p.c., n. 5), per le medesime considerazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso.

3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Si ritiene che erroneamente la Corte territoriale non abbia interpretato in termini di risoluzione per mutuo consenso il contegno delle parti, atteso che, a fronte di scadenza del contratto in data 31.1.1999, il ricorso introduttivo, primo atto di reazione della lavoratrice, era stato notificato soltanto nel giugno 2003.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 414, 345 e 437 c.p.c. e art. 1421 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Si assume, con tale motivo, che la Corte del merito, in modo non consentito, ha ritenuto suscettibile di ampliamento il tema di indagine attraverso la deduzione della scadenza dell’efficacia temporale dell’accordo sindacale, laddove in primo grado erano state dedotte la genericità e l’indeterminatezza della previsione contrattuale, la insussistenza di nesso causale, la mancanza del previo provvedimento autorizzatolo dell’Ispettorato.

5) Violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Con tale motivo si censura la sentenza impugnata, sostenendosi la erroneità dell’affermazione secondo la quale il potere riconosciuto nella norma contrattuale ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle previste dalla legge, sarebbe soggetto a pretesi limiti temporali, posto che la L. n. 56 del 1987 non prevedeva alcun limite temporale al riguardo.

6) Violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 ccnl 26.11.1994, nonchè degli accordi sindacali 25.9.1997, 16.1.1998, 27.4.1998, 2 7.1998, 24.5.1999 e 18.1.2001, in connessione con L’art. 1362 C.C. e ss. (art. 360 c.p.c., n. 3). Si assume, in particolare, il valore meramente ricognitivo del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione in atto dei contratti successivi a quello del settembre 1997.

7) Omessa ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Con riguardo ai successivi accordi menzionati in sentenza, si censura l’interpretazione fornitane in relazione alla mancata spiegazione del perchè si possa ritenere che i pretesi accordi di proroga possano derogare al contratto collettivo, dal momento che l’art. 23 non detta limiti alla contrattazione delle parti sociali, ad eccezione di quello riferito alla percentuale dei lavoratori che possono essere assunti a termine rispetto all’organico aziendale.

8) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218 1219 1223, 2094 e 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Con riguardo alla messa in mora ed all’aliunde perceptum, si sostiene l’erroneità della decisione, che non ha considerato che la prova di avere posto in essere ogni attività tesa ad eliminare il danno grava su lavoratore.

9) Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Viene dedotto il mancato accertamento della sussistenza di valida messa in mora, in presenza del solo ricorso giudiziario.

Resiste con controricorso la L. e la società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

I primi due motivi, che contengono censure in diritto ed in fatto relativamente al medesimo aspetto, vanno trattati congiuntamente per la connessione evidente delle tematiche trattate.

I motivi devono ritenersi inammissibili, in quanto il licenziamento della L. era stato intimato in data 25.5.2004, ossia precedentemente alla proposizione del gravame deciso dalla Corte di appello di Catanzaro, dinanzi alla quale, benchè prospettata in fatto, nessuna deduzione analoga a quella formulata nella presente sede era stata avanzata ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere in merito alla domanda risarcitoria.

Peraltro, essendo intervenuto il ripristino del rapporto, per effetto della sentenza di primo grado, anteriormente al disposto licenziamento, come affermato dalla stessa ricorrente, è evidente che la lavoratrice aveva interesse all’affermazione del proprio diritto al risarcimento de danno quanto meno fino alla data del provvedimento espulsivo asseritamente non impugnato e che l’ordine di riammissione in servizio, connesso alla vicenda lavorativa pregressa, sicuramente abbia assunto rilevanza giuridica sul piano dei rapporti tra le parti, non potendo in caso contrario il datore di lavoro intimare un valido licenziamento.

In ordine al terzo motivo, deve rilevarsi come questa Corte abbia più volte affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello, confermando sul punto la sentenza del Tribunale di Castrovillari, ha osservato, con motivazione immune da vizi logico giuridici, che non vi era stato alcun comportamento della lavoratrice che potesse far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto e che il solo decorrere del tempo tra la cessazione di quest’ultimo e la notifica del ricorso introduttivo non poteva essere in alcun modo interpretato come volontà di accettazione della risoluzione per mutuo consenso.

Quanto all’ampliamento del thema decidendum dedotto con il quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi l’infondatezza della censura, atteso che la semplice deduzione del vizio di interpretazione della norma contrattuale implica per il giudice ogni opzione interpretativa della clausola stessa. E nella specie è evidente che il richiamo alla normativa di cui al CCNL 1994, art. 8, legittimasse il giudicante ad esaminare il contenuto della norma invocata alla stregua dei canoni di ermeneutica contrattuale. Non si tratta, invero, nella specie di rilevazione di nuove ipotesi di nullità non dedotte dalla parte, quanto piuttosto di interpretazione della norma, dedotta a fondamento della nullità del termine apposto al contratto, in relazione al contenuto della clausola stessa.

Anche i motivi quinto, sesto e settimo meritano trattazione congiunta, riguardando tutti, sia pure nella differente prospettazione di censure in fatto ovvero in diritto, il valore interpretativo da attribuire all’art. 25 dell’accordo sindacale del 1997, integrativo dell’art. 8 CCNL 1994, in rapporto alla delega in bianco conferita dalla L. n. 56 del 1987 alle parti sociali.

Osserva in proposito il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti per cui è causa.

Quanto all’ottavo motivo di impugnazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del relativo quesito, che risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratto, rivelandosi privo di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

L’ultimo motivo, che attiene alla idoneità del ricorso introduttivo a costituire valida messa in mora del datore di lavoro, è inammissibile nella misura in cui si limita a criticare astrattamente il significato attribuito al ricorso introduttivo, il che non è sufficiente a dimostrare che la sentenza incorre nel dedotto vizio di contraddittorietà di motivazione, atteso che, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza o contraddittorietà argomentativa, la motivazione adottata, è necessario che la parte alleghi specifici e non generici rilievi, come quelli mossi nella specie, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, risolvendosi una mera generica critica nella prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

La soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite del presente giudizio a carico della stessa.

PQM

LA CORTE così provvede:

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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