Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23161 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 22/10/2020), n.23161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25464/2018 R.G. proposto da:

M.G. e R.G., rappresentati e difesi, in virtù

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Luciano Filippo

Bracci Anselmi Medici, con il seguente indirizzo PEC quale domicilio

digitale: lucianofilippobracci.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 562/6/2018 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 1/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

udito il P.G. Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per l’assorbimento del

secondo;

udito per i ricorrenti l’Avv. Luciano Bracci Anselmi Medici.

 

Fatto

Gli odierni ricorrenti sono rispettivamente usufruttuaria per l’intero e nudo proprietario per il 50% di un appartamento sito in Roma al (OMISSIS); l’altro nudo proprietario è R.S..

La M. e R.G. impugnarono l’avviso (OMISSIS) con cui l’Agenzia delle Entrate modificò il classamento del detto appartamento, da A2 classe 4 ad Al classe 3

Al giudizio di primo grado non partecipò l’altro nudo proprietario, R.S..

La CTP di Roma respinse il ricorso.

La CTR, su appello degli odierni ricorrenti, benchè investita espressamente della questione della mancata integrazione del contraddittorio sin dal primo grado, confermò la sentenza di primo grado.

La M. e R.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio, articolato in tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nonostante che l’Amministrazione non risulti essere stata difesa dall’avvocatura erariale in grado di appello e non avesse, dunque, eletto domicilio presso quest’ultima nei giudizio di appello.

La notificazione del ricorso, dunque, è affetta da nullità (Cass., SS.UU. n. 22641/2007), sicchè se ne dovrebbe ordinare la rinnovazione.

Tuttavia, benchè la rilevata nullità costituisca una questione pregiudiziale di rito tale per cui nessun’altra questione potrebbe essere decisa senza la previa rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, esigenze di economia processuale legate al canone della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) impongono di rilevare la nullità dei giudizi di merito per essersi gli stessi svolti senza la necessaria evocazione in giudizio dell’altro nudo proprietario, R.S..

Recentemente, infatti, questa Suprema Corte ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo” (Cass., sez. 6-5, n. 1272/2020).

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale i contribuenti hanno censurato la sentenza di appello per non aver disposto la regressione del procedimento al giudice di primo grado affinchè la controversia fosse decisa in contraddittorio anche con R.S., è pertanto fondato, sicchè, a prescindere dalla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad una diversa sezione della CTP di Roma che deciderà la controversia tributaria previa estensione del contraddittorio all’altro nudo proprietario.

3. La CTP di Roma regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della CTP di Roma.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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