Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23161 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19449-2018 proposto da:

RONDINE SRL, in persona del legale rappresentante in carica pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI SRL, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DE PAOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1795/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1795/6/17 depositata in data 18.12.2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello avverso la sentenza n. 1369/20/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società Rondine Srl contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Genova per il pagamento dell’ICI 2010 per 16 unità immobiliari di cui non riconosceva lo stato di inagibilità e per altre 8 alle quali riteneva applicabile l’aliquota del 9 per 1000 prevista per gli alloggi non locati;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a quattro motivi, cui ha replicato il Comune di Genova con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Ai fini della decisione appare necessario acquisire i fascicoli di merito.

P.Q.M.

La Corte: manda la Cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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