Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23161 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23067-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SIGILLO’ MASSARA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI

12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE STEFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUERRA MARIA TERESA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 567/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/05/2007, r.g.n. 1771/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA;

udito l’Avvocato GUERRA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per dichiarazione

d’inammissibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 15.5.2007, rigettava l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che, in accoglimento della domanda proposta da P.G., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti 9.3.2000, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, e aveva dichiarato l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data suindicata, con ordine di ripristino del rapporto di lavoro e condanna della società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dall’atto di messa in mora del 15.7.2004.

Con tre motivi, propone ricorso per cassazione la società, rilevando la natura ricognitiva degli accordi posteriori a quello del 25.9.1997 e la necessità di valutare la messa in mora e l’aliunde perceptum ai fini della condanna risarcitoria.

Resiste la P., con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 1.12.2010, concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dall’interessata, oltre che dal procuratore speciale della società: dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del giudizio nei confronti della società sopra indicata,, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass S. U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Tenuto conto dei termini dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, le spese di lite del giudizio vanno compensate integralmente tra le stesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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