Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23161 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/10/2017), n. 23161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28010-2012 proposto da:
P.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso
dall’Avvocato VITTORIO MENDITTO (avviso postale ex art. 135) giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 241/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 17/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/05/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MENDITTO che ha chiesto
l’accoglimento.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
P.R., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2005 al 2008, allegando l’insussistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione.
A seguito del silenzio -r ifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che lo rigettava con sentenza del 20.12.2010.
Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 17.5.2012. Il giudice di appello, premesso che il contribuente aveva prodotto, nel secondo grado di giudizio, le fotocopie delle dichiarazioni dei redditi quale prova della mancanza di autonoma organizzazione, così motivava: l’appello è infondato in quanto in appello non possono essere prodotti documenti nuovi che potevano essere prodotti in primo grado. Il suddetto rilievo assorbe le argomentazioni di merito”.
Contro la sentenza di appello P.R. propone ricorso con unico motivo, per ” error in procedendo:violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la produzione documentale effettuata dal contribuente nel giudizio di appello.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. In applicazione del principio di specialità proprio del processo tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2), la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello è consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, senza la limitazione stabilita dalla norma ordinaria di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, che consente la produzione di nuovi documenti in appello nel solo caso in cui la parte dimostri di non aver potuto produrre la documentazione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (da ultimo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 – 01).
La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, la quale si atterrà al principio sopra indicato in ordine alla legittimità della produzione documentale effettuata dal contribuente in grado di appello. La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è demandato alla Commissione tributaria regionale.
PQM
Accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017