Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23160 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9270-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

REIL DI R.L. & C. SAS, in persona dell’amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30 presso lo studio dell’avvocato CARLO

ALESSI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARZIA MANISCALCO,

DARIO FRAZZETTA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3445/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, sez. distaccata di CALTANISSETTA,

depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3445/7/17 depositata in data 18.9.2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, rigettava l’appello avverso la sentenza n. 781/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, che aveva accolto il ricorso proposto contro cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2007 emessa nei confronti della società Reil di R.L. & C Sas;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo. La contribuente si è tardivamente costituita, depositato contestuale istanza di sospensione del processo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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