Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23160 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 08/11/2011), n.23160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1002-2009 proposto da:

M.V. nato, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2582/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/01/2008 R.G.N. 2445/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 2.1.2008, rigettava l’appello proposto da M.V. avverso la sentenza del Tribunale Lecce, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata dal predetto per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.

Riteneva la Corte territoriale che doveva condividersi il parere espresso dal CTU, specialista in psichiatria, secondo cui il quadro patologico sofferto dall’assistibile (disturbo bipolare di tipo misto; epatopatia cronica HCV correlata) era tale da rendere necessaria una terapia continua, ma consentiva, comunque, al ricorrente di gestire autonomamente le sue quotidianità, personali e strumentali, anche perchè la deambulazione era autonoma, in assenza di altre patologie invalidanti. Rilevava che l’appellante si era limitato a sollevare generiche censure alla relazione del CTU chiedendo sostanzialmente un nuovo giudizio valutativo sul disturbo psichico .

Avverso detta decisione il M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con i quali deduce:

1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. e la contemporanea omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sul rilievo che con l’atto di appello esso istante aveva fatto richiamo al deposito di certificato ASL rilasciato in data 11.4.2006 dal Dipartimento Salute Mentale, attestante l’ulteriore irreversibile aggravamento della patologia con diagnosi “Disturbo bipolare in trattamento continuo con sali di litio ed episodi maniacali recidivanti con bizzarrie del comportamento” e che era stata omessa la valutazione del morbo di Parkinson. All’esito della parte argomentativa di tale motivo di ricorso, il ricorrente pone quesito di diritto, domandando se il giudice di secondo grado, nei procedimenti per prestazione assistenziale, ai sensi delle L. n. 18 del 1980 e L. n. 508 del 1988, ove l’istante depositi nuova documentazione attestante l’aggravamento di patologie acquisite o nuove patologie, debba valutare la stessa documentazione e disporre nuovo accertamento tecnico di ufficio e debba motivare, ove ritenga di non disporlo.

2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988.

Pone richiamo all’avvenuto deposito di documentazione attestante nuove patologie e l’aggravamento di quelle già in essere ed assume la rilevanza e decisività di tali prove in relazione anche a quanto ritenuto da giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento anche se la necessità dell’aiuto di terzi si manifesti periodicamente nel corso della giornata, in cui si alternano momenti di assistenza attiva e momenti di attesa qualificabili come di assistenza passiva.

3) Violazione ed erronea applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988; contemporanea insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Richiama sentenza della S.C. n. 1268/05 ed ulteriore decisione in cui si esclude che la necessità dell’aiuto fornito da terzi debba perdurare per l’intera giornata (Cass. n 5784/2003) e censura l’applicazione di una nozione restrittiva di atti della vita quotidiana, seguita dai giudici del merito, domandando se il giudice, relativamente alle domande di prestazioni assistenziali ex lege n. 18 del 1980 e L. n. 508 del 1988, debba valutare, relativamente agli atti della vita quotidiana, non solo quelli relativi alla vita vegetativa ma anche quelli afferenti alla vita sociale, e l’assistenza sia attiva che passiva.

Resiste con controricorso l’INPS. Sono rimasti intimati il M.E.F. ed il Comune di Melissano.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

E’ stato osservato da questa Corte che la disposizione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione – quale espressione di un principio generale di economia processuale, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta gli invalidi non autosufficienti, e cioè per la indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980, atteso che il giudizio concernente detta indennità, come quelli relativi alle prestazioni assistenziali in genere, ha per oggetto non già l’atto amministrativo di reiezione della domanda, ma l’esistenza del diritto dell’assicurato alla pensione, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione del citato art. 149 disp. att. cod. proc. civ., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell’atto amministrativo di reiezione, bensì con riguardo al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. All’affermazione di tale principio è stato aggiunta la considerazione che tale obbligo non è subordinato ad una richiesta di parte, e nemmeno alla produzione di documenti effettuata dalla parte, essendo invece immanente nella stessa funzione giudicante e connesso ad ogni elemento processuale che delinei la necessità dell’accertamento e che, nell’adempimento di detto obbligo, il giudice di merito conserva l’insindacabile potere di apprezzare l’idoneità degli elementi prospettati dalla parte o acquisiti di ufficio ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica ed a delineare l’esigenza di conseguenti accertamenti, e, in caso di ritenuta irrilevanza degli indicati elementi, ha l’onere di motivare adeguatamente l’esercizio del potere stesso (Cfr. in termini, Cass. 23 agosto 2003 n. 12408). Peraltro, al riguardo, deve condividersi il principio alla cui stregua, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull’invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d’appello per violazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ha l’onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, non solo l’esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, ma anche la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (cfr. Cass 13 ottobre 2010 n. 21151).

Orbene, non risulta che nel caso di specie il ricorrente abbia assolto tale secondo onere ed in ogni caso il mero richiamo, nel ricorso per cassazione, alla certificazione medica asseritamente depositata con il ricorso in appello non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4 (deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda), onde, per tale assorbente ragione, il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, che si fondano sulla certificazione sanitaria in questione, devono essere dichiarati improcedibili.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse con il terzo motivo, sull’adozione di un criterio restrittivo della nozione di “atti quotidiani dell’esistenza”, deve osservarsi che, in ordine ai presupposti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. Ne consegue che, nell’ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza. La relativa valutazione, tuttavia, è apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione ove privo di vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 11 settembre 2003 n. 13362, conf. Cass 4 gennaio 2005 n. 88), sicchè deve ritenersi corretta la decisione di merito che abbia accertato, come nella specie, che pur dovendo il soggetto assistibile sottoporsi a terapia continua, lo stesso sia in grado di gestire autonomamente le sue quotidianità personali e strumentali, “anche perchè la deambulazione è autonoma ed efficace ed il rachide è sufficientemente mobile, in assenza di altre patologie altamente invalidanti”.

Non sono stati evidenziati, invero, al riguardo errori diagnostici tali da inficiare le conclusioni adottate, onde deve ritenersi che il soggetto sia stato ritenuto sufficientemente in grado di provvedere alla somministrazione di farmaci senza necessità di assistenza quotidiana.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, non potendo applicarsi l’esonero previsto dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.: Il M. ha presentato, in allegato al ricorso introduttivo, una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito familiare per l’anno 2003 (quello anteriore al deposito del ricorso di primo grado ed in data 4.6.2004) è di Euro 18.850,00, quindi superiore al quello previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 richiamato dal citato art. 152.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 22,00 per esborsi, Euro 1500,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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