Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23160 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25747-2012 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 14,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI OLANDA, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2011 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di accesso ed invio di un questionario, l’Agenzia delle Entrate notificava a B.M., esercente l’attività di vendita all’ingrosso di frutta e verdura, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003 con il quale, avendo rilevato una percentuale di ricarico del 44% a fronte di una percentuale dichiarata del 24%, accertava un maggior reddito di impresa di Euro 49.555, con conseguenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 278 del 2007; sul rilievo della ritenuta sussistenza di una maggiore quantità di sfridi, riduceva la percentuale di ricarico al 40% e rideterminava il maggior reddito in Euro 34.940.

B.M. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 27.9.2011.

Contro la sentenza di appello la contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, per “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, nella parte in cui ha ritenuto congruo l’accertamento basato sulla differenza tra la percentuale di ricarico applicata dal ricorrente rispetto a quella relativa alla media di settore.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso è infondato. A prescindere dall’erroneo inquadramento della dedotta violazione di legge nella ipotesi di ricorso prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dalla sentenza impugnata e dallo esposizione dei fatti contenuta nel ricorso risulta che la maggiore percentuale di ricarico accertata dall’Ufficio e confermata dai giudici di merito non è avvenuta attraverso il raffronto tra i prezzi praticati dalla contribuente ed il dato statistico medio del settore merceologico di appartenenza, bensì attraverso il raffronto tra i i costi di acquisto delle merci ed i prezzi praticati dalla contribuente nel proprio esercizio, risultanti dall’attività di accesso compiuta dai verificatori e dalle risposte fornite ai questionari, in corretta applicazione del metodo di accertamento analitico- induttivo previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d).

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro milleottocento.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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