Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2316 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14740/2005 proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA 105, presso le studio dell’avvocato

GALLINI ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato SOLIMINI

Nicola Fabrizio;

– ricorrente –

contro

C.V. nella qualità di titolare dell’omonima ditta

P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 21, presso LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHIECO Paolo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.. 884/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2004;

udite la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;

udito l’Avvocato SOLIMINI Nicola Fabrizio, difensore del ricorrente

che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generate Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.1999, P.R. chiedeva al Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia di essere reintegrato nel possesso del “blocco dei locali” meglio definito spogliatoio (camerini, wc, centrale termica) individuato dalla particella 967, del quale era stato vi et clam spogliato ad opera di C.V. e di ordinare a costui la riduzione in pristino, mediante rimozione delle opere abusive effettuate, il tutto con vittoria di spese.

Assumeva il ricorrente di essere proprietario del locale a piano terra sito in (OMISSIS), già adibito a sala cinematografica, con sottostante cantina, palcoscenico e spogliatoio, piano superiore per galleria e cabina di proiezione, a lui pervenuto in forza di decreto del 29.04.1999 con il quale il giudice delegato al fallimento V.I.P.A. aveva trasferito l’intero lotto n. 1 del compendio fallimentare suddiviso in due comprensori di fabbrica individuati con le lettere A e B. Con il suddetto decreto, l’istante era stato immesso nel possesso degli immobili trasferiti, avendo il curatore fallimentare consegnato le chiavi di accesso del complesso immobiliare, tant’è che i tecnici di fiducia dello stesso ricorrente si erano recati più volte sul posto per effettuare le misurazioni e rilevazioni necessarie alla predisposizione del progetto di ristrutturazione dell’intero complesso.

Esponeva ancora il ricorrente che antistante il sopra indicato “blocco dei locali” costituenti lo spogliatoio vi è un locale posto al civico (OMISSIS) di proprietà di C.V., titolare dell’omonima ditta corrente in (OMISSIS), il quale lo aveva acquisito dalla stessa Curatela Fallimentare; costui, secondo il P., in data 12.10.1999, lo aveva clandestinamente e violentemente spogliato del possesso del l’intero blocco dei locali sostituenti lo spogliatoio, catastalmente contraddistinto dalla particella n. 967, partita n. 100517 pp. 22, avendo murato il relativo accesso ed avendo provveduto ad effettuare autonomamente la divisione dei locali ed entrambi trasferiti, mediante l’esecuzione di opere murarie.

Notificato il ricorso con il pedissequo decreto di comparizione delle parti, si costituiva il resistente, assumendo di non aver perpetrato alcuno spoglio violento e/o clandestino, atteso che la muratura elevata costituiva semplice estrinsecazione del proprio diritto di proprietà così come pervenutogli e trasferitogli dal Giudice Delegato al Fallimento V.I.P.A. con decreto del 29.04.1999.

Deduceva, comunque, in punto di fatto che sin dal 02.03.1999 – epoca antecedente ai decreti di trasferimento, aveva posseduto in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica l’unità immobiliare rivendicata, in quanto il Curatore fallimentare lo aveva immesso nel possesso anticipato consegnandogli le chiavi di accesso all’immobile; di conseguenza egli aveva esplicato il suo potere di fatto sulla cosa, attraverso l’allocazione di pannelli in legno a chiusura di tutti i varchi esistenti di intercomunicazione del due distinti lotti e poi attraverso la costruzione di un muro atto a delimitare la relativa proprietà, comprensiva, ovviamente, della particella n. 967;

chiedeva quindi il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti dell’azione di reintegrazione.

Espletata l’istruttoria, la causa veniva definita con ordinanza del 25.06.2001 – 27.06.2001, che rigettava il ricorso e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo quelle di consulenza tecnica a carico di entrambe in parti uguali.

Avverso detta ordinanza – avente valore di sentenza – proponeva impugnazione di C. con atto di citazione notificato il 13.11.2001, nei confronti di P.R., con cui, chiedeva all’adita Corte di riformare in parte la decisione, ponendo le spese di giudizio e quelle di consulenza tecnica ad integrale carico del P., con vittoria delle spese di secondo grado.

Si costituiva l’appellato il quale contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell’appello principale, nonchè l’accoglimento di quello incidentale spiegato per ottenere la immediata riconsegna della porzione immobiliare oggetto di contestazione, con condanna del C. al pagamento delle spese del doppio grado; in via istruttoria chiedeva l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze e con i testi indicati in sede di appello.

La causa, all’udienza collegiale del 24.03.2004, veniva riservata per la decisione.

Con sentenza depositata il 16 ottobre 2004, la Corte Barese, rigettava l’appello incidentale del P. e, in parziale accoglimento di quello principale poneva a totale carico del P. le spese della Consulenza Tecnica. Per quanto ancora interessa, la Corte del merito confermava essere mancata la prova del dell’animus spoliandi – presupposto soggettivo per l’accoglimento dell’azione di reintegrazione – e riteneva irrilevanti le prove orari articolate con l’atto di appello, unicamente dirette a dimostrare lo ius possessionis, ma che “nulla dicono in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo”.

Avverso detta sentenza il P. ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte, svolgendo due motivi di gravame. Resisteva, con controricorso, il C.. Il ricorrente depositava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 1168, e vizio di motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale dando atto della ritenuta equivocità della situazione sul piano della titolarità dei diritti (per imprecisioni nella relazione di stima in sede fallimentare e dei decreti di trasferimento che vedrebbero i locali in questione trasferiti ad entrambi gli aggiudicatari) confondendo il profilo probatorio con quello possessorio, ha confermato l’esclusione, nel C., dell’animus spoliandi, laddove questo non è affatto escluso dalla ipotetica soggettiva convinzione dell’agente di esercitare un proprio diritto.

Cor il secondo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta e volta a dimostrare che esso P. era stato immesso dalla Curatela nel possesso dei locali di cui è causa ed aveva iniziato operazioni dirette alla ristrutturazione degli stessi ed eseguito, o la rimozione di rivestimenti e parte degli intonaci.

Detti motivi che, per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non appaiono fondati alla stregua dei rilievi che seguono.

Deve senz’altro convenirsi che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento soggettivo che completa i presupposti dell’azione di spoglio, risieda nella coscienza e volontà dell’autore di compiere l’atto materiale su cui si è sostanziato io spoglio (Con SS.UU. n. 9871 del 1994) indipendentemente dalla convinzione nell’agente, di operare secondo diritto (Cass. N. 2957 del 2005). Talchè, a tale stregua, non avrebbe decisiva rilevanza, neppure ad colorandum, l’oggettiva ambiguità dei titoli di acquisto, che vedrebbero trasferiti i locali in questione ad entrambi gli aggiudicatari.

Senonchè, la sentenza impugnata ha aggiunto che il C. “come emerge dalla documentazione prodotta era stato immesso nel possesso dell’intero compendio immobiliare facente parte del lotto a lui aggiudicato sin dal 2 marzo 1999 e quindi in data antecedente a quella del decreto di trasferimento con cui, secondo l’assunto del P. egli sarebbe stato immesso nel possesso dello stesso immobile”. Tale autonoma ratio decidendi, e comunque i fatti in esse indicati come ragione di reiezione dell’appello, non vengono specificamente confutati con il ricorso in esame. Al contrario, il primo capitolo di prova orale dedotta (e ritualmente riprodotta nel ricorso) indica la data in cui avrebbe avuto inizio il possesso del P. in un giorno (29 aprile del 1999) che è successivo a quello che la sentenza impugnata determina come data di immissione nel possesso, negli stessi locali, del C.. Alla stregua di tale, incontestato in questa sede, accertamento di fatto sarebbe stato onere del P. spiegare e fornire la dimostrazione di come il C., giù immesso prima di lui nel possesso dei beni oggetto di reintegra, potesse avere consapevolezza di sovvertire una diversa situazione possessoria.

Ricorrono giusti motivi, dato la particolarità della situazione, per compensare per intero le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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