Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2316 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2316 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28061-2016 proposto da:
_AGENZIA DELLE ENTRATE C.F.06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CA.SE. SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata avverso la sentenza n. 2655/40/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONI”, DISTACCATA
di LATINA, depositata il 04/05/2016;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 1 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, accoglieva
parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, avverso la sentenza n. 112/3/12 della Commissione tributaria
provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso della CASE. srl
contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro
2006. La CTR osservava in particolare che la violazione del periodo di
competenza nella imputazione di componenti positive di reddito al
conto economico (annualità fiscale 2004 in luogo dell’annualità fiscale
2006) non aveva arrecato alcun danno all’Ente impositore, sicché
andava rigettato il correlativo motivo di appello avverso la conforme
decisione del primo giudice.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
La società contribuente intimata non si è difesa.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 109, comma 2, lett. a), 163, TUIR, 67, d.P.R.
600/1973, poiché la CTR ha ritenuto irrilevante la violazione del
principio di competenza nell’appostazione contabile di componenti
positivi di reddito (ricavi da vendita immobiliare), in assenza di danno
erariale.
Ric. 2016 n. 28061 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

Rilevato che:

La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di reddito d’impresa, non è consentito al
contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un
esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di
competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi

per l’erario, atteso che le regole sull’imputazione temporale dei
componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 75 del d.P.R. n.
917 del 1986, sono vincolanti sia per il contribuente che per l’ erario e,
per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche
giudizio sull’ esistenza o meno di un danno erariale, per modo che
appare decisamente irrilevante l’ eventuale (anche effettiva)
insussistenza dello stesso nel caso concreto» (Sez. 5 – , Sentenza n.
20805 del 06/09/2017, Rv. 645300 – 01).
La sentenza impugnata è chiaramente e radicalmente in contrasto con
il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al motivo dedotto, la sentenza
impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari
ulteriori accertamenti di

fatto, il ricorso originario della società

contribuente va respinto in ordine al rilievo relativo alla violazione del
principio di competenza.
Stante l’esito alterno dei giudizi di merito, le correlative spese
processuali possono esserne compensate.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente nei
termini di cui in motivazione; compensa le spese dei gradi di merito;
Ric. 2016 n. 28061 sez. MT – ud. 21-12-2017
-3-

e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno

condanna la società contribuente intimata al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000 oltre spese prenotate a
debito.

Così deciso in Roma, 21 dicembre 2017

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