Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2316 del 30/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 09/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

V.A. e M.K., elettivamente domiciliati in Roma

via Pieve di Cadore 30, presso l’avv. Giuseppe Gualtieri,

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’avv. Francesca Castelletti (fax n. 040/3477329, p.e.c.

francesca.castelletti-pectriesteavvocati.it);

– ricorrenti –

nei confronti di:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di

Trieste;

avv. B.D., curatore speciale e tutore dei minori Jo.,

j., V.J.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2016 della Corte di appello di Trieste,

emessa il 19 maggio 2016 e depositata il 22 giugno 2016, n. R.G.

45/2016.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 28 settembre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. A seguito di un lungo e complesso iter giudiziario il Tribunale per i minorenni di Trieste, con la sentenza n. 216/2016 ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Jo., j. e V.J., ha confermato la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale, ha vietato ogni rapporto e contatto dei genitori V.A. e M.K. e i figli, ha confermato l’affidamento dei minori all’ente locale territorialmente competente rispetto alla loro residenza con l’ausilio dei servizi specialistici A.S.S. competenti per territorio, ha disposto il collocamento dei minori presso la famiglia individuata dal T.M. con separato provvedimento e ha confermato provvisoriamente il collocamento del piccolo J. presso la struttura di accoglienza e dei fratelli Jo. e j. presso la famiglia affidataria, collocazioni queste che erano state ritenute idonee nel corso del procedimento.

2. V.A. e M.K. hanno proposto appello ritenendo la decisione frutto di una erronea valutazione del loro comportamento nel corso del processo e delle risultanze della CTU.

3. Si è costituita la curatrice speciale dei minori avv. B.D. e conformemente al P.G. ha chiesto il rigetto dell’appello.

4. La Corte di appello di Trieste ha respinto l’appello con sentenza del 19 maggio – 22 giugno 2016.

5. Ricorrono per cassazione V.A. e M.K. con quattro motivi: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 2, come modificata dalla L. n. 149 del 2001 consistita nella mancata predisposizione di idonei interventi di sostegno alla genitorialità; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012) in particolare omesso esame della richiesta di approfondimento della CTU; c) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2 e 8, come modificata dalla L. n. 149 del 2001 (art. 360 c.p.c., n. 3) derivante dalla insussistenza dello stato di abbandono; d) nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1 e 4) e/o violazione di legge, in particolare della L. n. 184 del 1983, art. 10 e 13, come modificata dalla L. n. 149 del 2001 (art. 360 c.p.c., n. 3), per il mancato accertamento in merito alla sussistenza di parenti entro il quarto grado.

Ritenuto che:

6. Il ricorso appare inammissibile, o comunque palesemente infondato, se si considera che il procedimento a tutela dei minori è iniziato nel lontano 2007 e nel suo corso sono stati tentati numerosi interventi di sostegno al recupero delle capacità genitoriali e vagliate attraverso consulenze e relazioni dei servizi sociali le competenze genitoriali e le situazioni dei minori sicchè l’ulteriore protrarsi del procedimento è stato logicamente ritenuto dai giudici di merito pregiudizievole all’interesse dei minori di acquisire una vita familiare stabile e propizia alla loro crescita.

7. L’accertamento dello stato di abbandono compiuto dalla Corte distrettuale corrisponde ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, Impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza (Cass. Civ. sez. 1 n 13435 del 30 giugno 2016). Infine la valutazione di idoneità dei parenti entro il quarto grado alla cura e assistenza dei minori ai fini di escludere lo stato di abbandono non può prescindere dalla considerazione della pregressa condotta nei confronti del minore, come evidenziato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 12 che espressamente richiede la preesistenza e il mantenimento di rapporti significativi (Cass. civ. sez. 1 n. 1813 del 10 agosto 2006 e n. 11993 dell’a agosto 2002).

8. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e, se il Collegio condividerà la presente relazione, per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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