Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2316 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2316 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso 29430-2007 proposto da:
VARI GIORGIO & C. SDF, in persona del legale
rappresentante pro tempore, nonchè VARI GIORGIO, e
BARDOTTI PATRIZIA, elettivamente domiciliati in

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Data pubblicazione: 03/02/2014

ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso l’avvocato ANTONUCCI
ARTURO, che li rappresenta difende unitamente
2013
1612

agli avvocati LISONI MARCO, VASSALLE ROBERTO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

1

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE SOC.
COOP. (C.F. 00409340486), in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l’avvocato SPALLINA
BARTOLO, che la rappresenta e difende unitamente

margine del controricorso;
– controricorrente contro

FALLIMENTO VARI GIORGIO;

avverso la sentenza n.

Intimato

827/2007 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. ANTONUCCI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

all’avvocato LOMBARDI ROBERTO, giusta procura a

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, i coniugi Vari Giorgio e Bardotti Patrizia,
nonché la società Vari Giorgio & C. sdf, di cui essi erano soci, proponevano

1.408.115.153, a favore della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve,
creditrice in forza di contratto di apertura di credito.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca chiedeva il rigetto
dell’opposizione.
In corso di causa interveniva il Fallimento della società.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 23/08/2001, in parziale
accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma
condannava gli opponenti a corrispondere alla Banca la somma capitale, con
differente computazione degli interessi.
Proponevano appello i debitori, società Vari Giorgio & e C., Vari Giorgio e
Bardotti Patrizia. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva il rigetto
dell’appello e, in via incidentale, la correzione di taluni errori materiali di
calcolo, contenuti nel decreto ingiuntivo opposto.
Veniva disposta ed espletata CTU contabile.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza non definitiva del 1 giugno 2007,
in parziale riforma della pronuncia impugnata, confermava la revoca del decreto
ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a corrispondere alla Banca la
somma in euro corrispondente a lire 1.328.815.153.
Ricorrono per cassazione, gli appellanti, che pure depositano memoria difensiva 6

opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, per l’importo di lire

Resiste con controricorso la Banca.
Non ha svolto attività difensiva il Fallimento di Vari Giorgio.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1831 e 1283 cc,
avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto applicabili al conto corrente
bancario gli articoli 1823, 1825, 1831 c.c.
Con il secondo, violazione dell’art. 1283 c.c., in relazione all’anatocismo
praticato dalla Banca.
Con il terzo, violazione dell’art. 2946 c.c., avendo il giudice di appello disposto
la decorrenza del termine di prescrizione dalle singole chiusure periodiche del
conto anziché dal saldo finale.
Con il quarto, violazione dell’art. 1284 c.c. e 8 L.74/1986, avendo la corte di
merito ritenuto legittima l’applicazione di interessi ultralegali, pur in difetto di
pattuizione scritta.
Con il quinto, vizio di motivazione, avendo il giudice a quo ritenuto legittima la
clausola di “commissione di massimo scoperto “.
Con il sesto, violazione dell’art. 1414 c.c., in relazione al contratto di apertura di
credito ipotecario, da ritenersi simulato.
Con il settimo, vizio di motivazione, per non essersi pronunciata la corte di
merito sulla richiesta di riduzione al tasso legale degli interessi che avevano
superato la soglia di usura.

2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’ottavo, violazione, al riguardo,degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione alla
L. 108/96.
Va innanzitutto precisato che il giudice a quo consapevolmente contrasta, per

giurisprudenza di questa Corte, da cui questo collegio ritiene di non discostarsi.
Vanno accolti i primi cinque motivi del ricorso.
Ai rapporti bancari regolati in conto corrente non sono applicabili gli articoli
1223 conuna 2°, 1825, 1831 c.c., in quanto non richiamati dall’art. 1857 c.c.
( tra le altre, Cass. N. 10127 del 2005 ) e considerate la diversa struttura e
funzione del contratto di conto corrente ordinario e di quello bancario ( Cass.
6187 del 2005 ) .
Va altresì precisatts, l’illegittimità di qualsiasi forma di anatocismo bancario / che
violerebbe il disposto dell’art. 1283 c.c. (così Cass. S.U. n. 9653 del 2000; S.U.
n. 24418 del 2010).
Il momento iniziale del termine prescrizionale e decennale per il reclamo di
somme trattenute indebitamente dalla Banca a titolo di interessi, decorre dalla
chiusura definitiva del rapporto ( Cass. N. 4389 del 1999;10127 del 2005; S.U.
n. 24418 del 2010), in cui operano le definitive compensazioni, determinandosi
il saldo a debito o a credito delle parti.
Nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può
avvenire soltanto mediante atto scritto: è illegittimo il rinvio agli usi praticati su
piazza, stante la genericità e l’incertezza di tale clausola (Cass. N. 4094 del
2005).

3

gran parte , senza peraltro fornire elementi di novità al riguardo, la

E’ illegittima l’applicazione da parte della Banca, in relazione alle partite
debitorie del conto, di una commissione sul massimo scoperto, tra l’altro, senza
che (come nella specie ) la stessa risulti pattuita e determinata nel contratto

Va invece dichiarato inammissibile il sesto motivo ( settimo Illella erronea
indicazione del ricorso ) per mancata autosufficienza.
Si formula un principio astrattamente condivisibile (il contratto di apertura di
credito ipotecario su conto corrente, stipulato per garantire un preesistente
debito chirografario esistente sul predetto conto , sarebbe affetto da simulazione
relativa, se la Banca non avesse erogato nuove somme), senza peraltro
riferimento alcuno a circostanze di fatto inerenti alla volontà delle parti, così da
giustificare i presupposti della simulazione relativa.
Il settimo motivo manca della sintesi finale, omologa al quesito di diritto,ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti preg,ressi
(Cass. n. 2694 del 2008), e pertanto va dichiarato inammissibile.
Altrettanto inammissibile per genericità l’ottavo motivo: si parla di tassi usurari,
senza indicazione alcuna di quelli effettivamente richiesti dalla Banca.
Vanno dunque conclusivamente accolti i primi cinque motivi del ricorso,
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dichiarati inammissibili il sesto, il settimo assata la sentenza impugnata, con
rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Firenze,
in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato, in relazione
all’accoglimento dei predetti motivi.
P.Q.M.

4

(Cass. N. 10127 del 2005).

La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso; dichiara inammissibili il
sesto, il settimo e l’ottavo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in

Roma, 30 ottobre 2013
Il Co sigliere estensore

Il Presi ente e,..)

diversa composizione.

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