Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23159 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15167-2018 proposto da:

MONTALCINI IMPRESA SOCIALE SRL” in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. BERNARDO

101 presso lo STUDIO PIAZZA – TERRACCIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCIANO IMPARATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9561/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/11/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

Che:

la contribuente s.r.l. “MONTALCINI IMPRESA SOCIALE” propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso avverso un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro 2013, riferito al valore di avviamento di un ramo d’azienda.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società contribuente lamenta “error in procedendo et in iudicando”, in quanto la CTR avrebbe valutato in modo erroneo la documentazione prodotta in giudizio, dal corretto esame della quale avrebbe potuto evincersi la tempestività dell’impugnazione da essa proposta;

che l’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso;

che, ai fini di un più preciso inquadramento della fattispecie, appare opportuno acquisire il fascicolo di merito, onde accertare la data di deposito del ricorso.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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