Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23159 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15167-2018 proposto da:
MONTALCINI IMPRESA SOCIALE SRL” in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. BERNARDO
101 presso lo STUDIO PIAZZA – TERRACCIANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCIANO IMPARATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9561/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/11/2017; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
Che:
la contribuente s.r.l. “MONTALCINI IMPRESA SOCIALE” propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso avverso un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro 2013, riferito al valore di avviamento di un ramo d’azienda.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società contribuente lamenta “error in procedendo et in iudicando”, in quanto la CTR avrebbe valutato in modo erroneo la documentazione prodotta in giudizio, dal corretto esame della quale avrebbe potuto evincersi la tempestività dell’impugnazione da essa proposta;
che l’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso;
che, ai fini di un più preciso inquadramento della fattispecie, appare opportuno acquisire il fascicolo di merito, onde accertare la data di deposito del ricorso.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019