Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23159 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9158-2011 proposto da:

T.M., C.F. (OMISSIS), T.S. C.F.

(OMISSIS), T.N. C.F. (OMISSIS), tutti n.q. di eredi di

A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO

CUCCHIARI 57, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO TOSCANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ERNESTO BIONDO, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ALESSANDRO DI MEGLIO, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 416/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/04/2010 R.G.N. 2111/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato FEDERICO GABRIELA per delega avvocato BIONDO

ERNESTO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 416/2010, depositata l’1.4.2010, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da T.S. e litisconsorti, in qualità di eredi di A.A., contro la sentenza del Tribunale di Paola che aveva determinato la decorrenza del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento della dante causa dall’11.12.2002 fino al 30 settembre 2003, fermo restando che per il periodo successivo vi era stato riconoscimento in sede amministrativa.

A sostegno della decisione il giudice d’appello affermava che non potesse accogliersi la pretesa degli appellanti alla retrodatazione della decorrenza della prestazione alla data della domanda in sede amministrativa, in quanto la documentazione richiamata a sostegno del motivo di impugnazione – due certificati medici rilasciati in data (OMISSIS) che il ctu avrebbe omesso di prendere in esame nonostante il contenuto analogo a quello da egli posto alla base della fissazione della decorrenza – non risultava prodotta in primo grado (non essendo indicata nè nel ricorso di primo grado, nè nell’indice del fascicolo di primo grado dove erano specificati altri atti) ed era stata invece prodotta tardivamente nel giudizio di secondo grado. La loro acquisizione era inoltre preclusa trattandosi di documentazione nella disponibilità delle parti da epoca antecedente alla instaurazione del giudizio; mentre neppure poteva farsi luogo all’acquisizione di nuovi mezzi di prova ex art. 437 c.p.c. stante l’opposizione dell’INPS alla tardiva opposizione.

Avverso detta sentenza T.S. e litisconsorti hanno proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso. Il Ministero dell’Economia e Finanze è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso lamenta la violazione, falsa ed errata applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 3, L. n. 508 del 1988, art. 1, lett. b e succ. mod.(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la de cuius era affetta da gravi patologie che giustificavano il diritto alla prestazione fin dalla data della domanda in sede amministrativa (18 marzo 1997); alle sedute tenute in sede amministrativa nel 1997 e nel 2002 la prestazione era stata riconosciuta con decorrenza dal 30.9.2003; i giudici di appello, cadendo in errore, non avevano riformato la sentenza ingiusta del tribunale che aderendo alla tesi del ctu non aveva valutato correttamente la documentazione già presente nel fascicolo di primo grado.

Il motivo è inammissibile e comunque privo di fondamento in quanto mira ad una revisione del giudizio di merito da parte di questa Corte di legittimità in relazione alla decorrenza della prestazione assistenziale, correttamente fissata dal giudice competente e con adeguata motivazione, alla stregua della valutazione medico legale espressa del consulente tecnico. A nulla può rilevare nè se in sede amministrativa la prestazione fosse stata riconosciuta con decorrenza dal 30.9.2003 (posto che si discute della pretesa ad una decorrenza anteriore); nè se nel fascicolo di primo grado sarebbero stati presenti “numerosi certificati e cartelle cliniche dell’anno 1997 in poi”, trattandosi di doglianza generica e di documentazione già esaminata dal ctu; e qui richiamata per esprimere un mero dissenso diagnostico, peraltro sollevato senza trascrivere nel ricorso neppure i passaggi salienti e non condivisi della stessa relazione peritale.

2. Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la documentazione la cui produzione era stata ritenuta preclusa dal giudice d’appello non era nuova essendo stata quanto meno, esibita al ctu nel corso dell’operazioni peritali; e comunque perchè avrebbe dovuto essere acquisita d’ufficio dal giudice, pur in presenza di decadenze e preclusioni già verificatesi, in base al proprio potere-dovere ex art. 421 c.p.c. da esercitarsi motivatamente allo scopo di coniugare il sistema delle preclusioni, ispirato al principio dispositivo, con la ricerca della verità materiale.

3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per le stesse ragioni di cui sopra.

I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi. Essi risultano inammissibili e comunque infondati. Anzitutto parte ricorrente omette di indicare da dove risulti che la documentazione in questione fosse stata esibita al ctu, mentre il giudice di appello ha correttamente negato la circostanza rilevando che essa non risultasse prodotta in primo grado (non essendo indicata nè nel ricorso di primo grado, nè nell’indice del fascicolo di primo grado dove erano specificati altri atti) ed affermando per contro che fosse stata prodotta tardivamente nel giudizio di secondo grado.

La censure omettono inoltre di riportare in ricorso il contenuto dei pretesi documenti da cui risulti l’indispensabilità della loro ammissione ai fini della decisione, essendo tale requisito necessario oltre che per il rispetto dovuto al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (nei termini declinati da questa Corte fin dalla sentenza 5656/1986 ed ora accolto nell’art. 366 c.p.c., n.6 e nell’art. 369 c.p.c., n. 4); anche per valutare l’esistenza dei presupposti per il corretto esercizio del potere officioso di acquisizione della prova ex art.421 c.p.c. il quale va coniugato in appello con quello d’indispensabilità della prova ai fini della decisione della causa, in base a quanto previsto dall’art. 437 c.p.c.; e sempre che il relativo potere venga esercitato in relazione a fatti allegati ed emersi dal processo a seguito di contraddittorio tra le parti (S.U. sentenza n.8202 del 2005); evenienza quest’ultima che le rilevate carenze, contenute nel ricorso, non consentono neppure di verificare.

3. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100, di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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