Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23159 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 07/11/2011), n.23159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M. (OMISSIS) + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO

EMILIO, che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 54362/07 (al quale sono riuniti i procedimenti

n.ri 54363/07, 54366/07, 54367/07, 54370/07, 54371/07, 54392/07,

54395/07, 54398/07, 54401/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16.2.09, depositato il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Ranieri Roda (per delega avv.

Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti e chiede

l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.A. e gli altri ventisei ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso del 12 luglio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 27 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contumacia del Ministro dell’economia e delle finanze, ha condannato il resistente a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 6.000,00 a titolo di equa riparazione, ed, ha liquidato le spese del giudizio, determinandole in Euro 4.300,00, di cui Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 10.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 7 novembre 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti, aspiranti all’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria, avevano proposto – con ricorso del gennaio 1995 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale;

amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza dell’11 novembre 1998; c) il Consiglio di Stato, adito dall’Amministrazione, aveva deciso la causa con sentenza del 22 gennaio 2007;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – detratti cinque anni di ragionevole durata del processo presupposto (tre anni per il giudizio di primo grado e due anni per il giudizio d’appello) – ha liquidato per i residui sei anni di irragionevole ritardo, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.000,00, sulla base di un parametro annuo di Euro 1.000,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la considerazione del periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto di soli sei anni, anzichè di sette; b) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è inammissibile per sostanziale difetto di interesse;

che, infatti – se è vero che, mentre la durata complessiva del processo presupposto è stata di dodici anni circa (gennaio 1995- gennaio 2007), il periodo residuo di irragionevole durata, previa la pacifica detrazione di cinque anni di ragionevole durata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009) ammonta a sette anni e non, come affermato dai Giudici a quibus, a sei anni – è anche vero che la differenza di indennizzo che spetterebbe a ciascun ricorrente è di minima entità;

che è noto, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado e di due anni per il giudizio d’appello, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 7 50,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, in applicazione di tale principio, a ciascuno dei ricorrenti spetterebbe l’indennizzo di Euro 6.250,00 per i sette anni circa di irragionevole durata del giudizio presupposto, con la conseguenza che: la minima differenza di Euro 250,00 non integra un interesse giuridicamente apprezzabile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione;

che è invece fondata la censura sub b), essendo stati violati i minimi tariffari della tariffa forense;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, par. 7 e voce 75, par. 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 4.750,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.200,00 per diritti (Euro 600,00+Euro 2.600,00 per gli altri ventisei ricorrenti) ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 4.750,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.200,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Abbate, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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