Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23159 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 19/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23745-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CESARE BECCARIA

84, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VALSECCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AUGUSTO ZINGAROPOLI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2009 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

depositata il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZINGAROPOLI che si richiama

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 178/15/09 dep. 6.7.2009, emessa su impugnazione, da parte di D.S.A., di avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4, 5 e 7, (c.d. redditometro), notificato ai fini Irpef e Ilor per l’anno 1998. L’accertamento sintetico, preceduto da contraddittorio, è scaturito dal riscontro, nell’arco temporale dal 1998 al 2003, di spese sostenute dalla contribuente considerate non congrue rispetto al reddito dichiarato, con conseguente applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione al possesso e la conduzione di due abitazioni e di due autovetture, unito alla stipula, nell’anno 2002, di un contratto di assicurazione e di due contratti di compravendita di terreno e fabbricato, redatti per atto pubblico, nel 1998 e nel 2003.

La D.S., premesso di svolgere attività di bracciante agricola e che col proprio coniuge, imprenditore agricolo, aveva ricevuto per successione ereditaria e donazioni alcuni immobili, poi venduti per dirimere, mediante transazioni e permute, una serie di questioni ereditarie con i germani del marito, contestava la mancata valutazione della documentazione prodotta (atta a dimostrare la natura di sistemazione patrimoniale familiare attuata attraverso la stipula di vari atti di trasferimento mobiliare e immobiliare; il sostenimento di spese con redditi propri dichiarati, con disinvestimenti patrimoniali e attraverso disponibilità economiche del coniuge, oltre alla mancata considerazione dei flussi reddituali dichiarati nelle annualità precedenti e successive).

La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso, con decisione confermata dalla CTR, che ha ritenuto la documentazione prodotta dalla contribuente, idonea a contrastare le presunzioni poste a base dell’accertamento. In particolare: il giudizio in corso presso il Tribunale di Torre Annunziata col fratello germano per “sistemazione patrimoniale familiare”; i redditi propri dichiarati; i disinvestimenti patrimoniali documentati; le disponibilità economiche del coniuge; il mancato sostenimento di oneri per abitazione e autovettura.

D.S.A. si costituisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6; art. 2700 c.c. e art. 1415 c.c.), per non avere la CTR considerato che il possesso di due abitazioni e di due autovetture, unito alla stipula, nell’anno 2002, di un contratto di assicurazione e di due contratti di compravendita di terreno e fabbricato, redatti per atto pubblico nel 1998 e nel 2003, costituiscono elementi idonei a fondare l’accertamento il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, in mancanza di prova contraria offerta dal contribuente.

2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sulla delibazione della prova contraria, avendo l’Ufficio contestato tutte le giustificazioni della contribuente, in quanto insufficienti, carenti o inidonee.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, investendo, seppure sotto profili diversi, il nucleo della decisione impugnata, sono infondati e vanni respinti.

3.1. Va premesso che la disciplina in materia di accertamento sintetico del reddito (di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, cd. Redditometro), stabilisce che è legittima la presunzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari (dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.); e che l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, oltre che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, anche che, più in generale, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. sez. 5, n. 20588 del 2005).

3.2. Ciò premesso, in base all’esame della prova opposta dalla contribuente – che riguarda circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (v. Cass. n. 25104 del 26/11/2014; Cass. n. 1332 del 26/01/2016; n. 21142 del 19/10/2016) – la C.T.R. ha ritenuto le argomentazioni e le prove documentali offerte idonee a superare le presunzioni di cui all’accertamento fondato sul c.d. redditometro, specificando in cosa consistessero queste prove, indicate analiticamente, così congruamente motivando l’accertamento in fatto della utilizzazione delle somme da parte della contribuente. In particolare è stata verificata la documentazione inerente ai trasferimenti mobiliari e immobiliari, alcuni dei quali sono stati ritenuti forme di redistribuzione del reddito all’interno della famiglia. La conclusione cui è pervenuto il giudice di merito configura, pertanto, indubbiamente, un apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, in quanto supportato da argomentazioni congrue e immuni da vizi logici o giuridici.

3.3. Ne deriva la infondatezza (anche) della censura più specificamente spiegata nel secondo mezzo, non potendosi in questa sede tener conto degli elementi di fatto addotti dall’Ufficio (quali la separazione personale dal coniuge o l’entità irrisoria dei redditi dichiarati): fatti peraltro di cui non sono riportati gli atti di causa ove sarebbero stati dedotti nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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