Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23158 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4431-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TEODORO SELICATO, STEFANO BALDASSARRA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), COMUNE DI

SAN PANCRAZIO SALENTINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2798/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/11/2010 R.G.N. 2574/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 2798/2010, depositata il 17.11.2010, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva in parte l’appello proposto da M.D. contro la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile ed in riforma della sentenza impugnata condannava l’INPS ad erogarle la relativa prestazione economica con decorrenza dall'(OMISSIS). A sostegno della decisione il giudice d’appello richiamava, quanto al requisito sanitario, le conclusioni cui era pervenuto il ctu nominato in appello il quale aveva accertato che l’appellante fosse affetta da invalidità nella misura del 75% dalla data sopraindicata; e, per quanto riguarda il possesso del requisito reddituale, sosteneva che lo stesso fosse stato dimostrato mediante il deposito di copia di certificazioni dell’Agenzia delle Entrate di Brindisi del 28.10.2010, con iscrizione nelle liste speciali del collocamento fin dal 6 dicembre 2000. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo. Resiste M.D. con controricorso. Il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Comune di S. Pancrazio Sal.no. sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 414, 416, 434 e 437 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 avendo la Corte ritenuto provato il requisito redittuale sulla base di documentazione datata 28.10.2010, prodotta in giudizio in epoca successiva al deposito del ricorso in appello, avvenuto il 15.10.2008, omettendo così di rilevare la decadenza in cui era incorsa l’appellante. Nè la stessa documentazione poteva essere acquisita d’ufficio in mancanza di specifica richiesta della parte.

2.- Il motivo è infondato. Come risulta dalla sentenza impugnata, la documentazione relativa al requisito reddituale in discorso è stata depositata nel corso del giudizio di appello, il 28.10.2010, prima dell’udienza di discussione, tenuta il 3.11.2010. Dagli atti del processo, cui questo giudice ha accesso essendo stata denunciata la violazione di regole del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, risulta però che già in primo e secondo grado, la M. avesse ritualmente depositato, nella contumacia dell’INPS, documentazione (certificazioni redittuali del 14.9.2005 e del 5.8.2008) atta a dimostrare il possesso del requisito reddituale; rispetto alla quale quella di cui si discute si poneva, pertanto, soltanto in funzione integrativa. Se poi si pensa che la prestazione assistenziale è stata riconosciuta, a seguito di nuova ctu espletata nel giudizio di impugnazione, con decorrenza successiva al deposito del ricorso in appello, risulta altresì evidente che la produzione della stessa documentazione nel corso del giudizio d’appello debba ritenersi giustificata, oltre che dal tempo della sua formazione, anche dall’evolversi della stessa vicenda processuale. Nelle predette circostanze perciò non può sussistere alcuna tardività, nè decadenza alcuna; e la stessa produzione appare in linea con la previsione dell’art. 437 c.p.c. e con la giurisprudenza di questa Corte (S.U.8202/2005).

3. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento della spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2100, di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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