Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23158 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 07/11/2011), n.23158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS) ricorrente che non ha presentato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 74/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositato il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – come risulta dal controricorso del Ministro dell’economia e delle finanze, notificato il 19 ottobre 2010 – M.M., con ricorso notificato il 31 agosto 2010, ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d’Appello di Cagliari depositato il 2 luglio 2009;

che, alla data del deposito di detto controricorso, il ricorso per cassazione del M. non risultava depositato ai sensi e nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è improcedibile;

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. , ex plurimis, le sentenze nn. 4859 e 6420 del 1981, 7431 del 1991, tutte pronunciate a sezioni unite, 252 del 2001, 1104 del 2006, 11091 del 2009), il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (ancorchè questo sia improcedibile o inammissibile);

che, nella specie, il ricorso per cassazione del M. non risulta depositato;

che, pertanto, il ricorso per cassazione proposto dallo Item deve essere dichiarato improcedibile;

che il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del presente grado del giudizio nei confronti del contro ricorrente Ministro dell’Economia e delle finanze;

che, infatti, questa Corte ha enunciato il principio, secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – come nella specie – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo nel caso in cui non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 21969 del 2008).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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