Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23156 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 29096-2018 proposto da:

F.M.G., M.G., M.T., nella qualità

di eredi con beneficio di inventario di M.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE GALLO;

– ricorrenti –

contro

M.V., L.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO D’ISIDORO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

C.L., C.A., F.M.L.,

P.M., C.M., D.D.M.F.,

P.N., T.S., D.G.I., C.G.,

D.M., D.A., D.L.A.A.,

D.L.A., R.L., D.S.D.A., D.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso

lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato RAFFAELE DE ANGELIS;

– controricorrenti –

contro

C.G., B.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4933/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con istanza in data 18/9/2018, M.G., M.T. e F.M.G., quali eredi con beneficio di inventario di M.L., hanno proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 4933/2018, depositata il 2 marzo 2018;

che, secondo le indicazioni degli istanti, nella sentenza de qua sarebbero stati commessi gli errori materiali consistiti: 1) nell’omessa indicazione della qualità de(gl)i (allora) ricorrenti “quali eredi con beneficio di inventario di M.L. “; 2) nella pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico de “il ricorrente”, anzichè dei ‘ricorrentì (o di ‘parte ricorrentè); 3) nella errata imputazione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti difese dall’avv.to De Angelis, attesa la nullità del controricorso e della procura speciale conferita in favore dell’avv.to De Angelis; 4) nell’errata indicazione dell’avv.to Gigliola Mazza Ricci quale co-difensore di tutti i controricorrenti, anzichè quale mera domiciliataria;

che, con particolare riguardo al secondo motivo di doglianza, gli istanti hanno evidenziato come la sentenza de qua sarebbe caduta nella commissione dell’asserito errore materiale consistito nell’errata imputazione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti difese dall’avv.to De Angelis, in ragione del mancato rilievo della pretesa nullità del controricorso e della procura speciale conferita in favore dell’avv.to De Angelis.

Diritto

CONSIDERATO

che, effettivamente, nell’intestazione della sentenza non compare l’indicazione de(gl)i (allora) ricorrenti quali eredi di M.L., viceversa pacificamente indicato, nel corpo del medesimo provvedimento, quale unica parte originaria convenuta in giudizio (unitamente al solo I.L.);

che, effettivamente, nello stesso corpo della motivazione della sentenza compare ripetutamente la dizione “costruttori ricorrenti”, a dispetto della qualità di ‘costruttorè (secondo il contesto ricognitivo dei fatti di causa) in capo al solo M.L. (originaria parte) e non già dei relativi eredi;

che, effettivamente, nel dispositivo della sentenza de qua compare, quale riferimento della condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, la persona de “il ricorrente”, anzichè de ‘i ricorrentì (o di ‘parte ricorrente);

che, effettivamente, risulta dagli atti che l’avv.to Gigliola Mazza Ricci non esercitasse il ministero di co-difensore dei controricorrenti, bensì di mera domiciliataria degli stessi;

che, viceversa, con riguardo al secondo motivo di doglianza, deve ritenersi che l’asserzione secondo cui la sentenza de qua sarebbe caduta nella commissione dell’asserito errore materiale consistito nell’errata imputazione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti difese dall’avv.to De Angelis (in ragione del mancato rilievo della pretesa nullità del controricorso e della procura speciale conferita in favore dell’avv.to De Angelis), non vale a integrare la prospettazione di un mero errore materiale;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 – 01);

che, pertanto, deve procedersi alla correzione degli errori materiali in precedenza effettivamente rilevati, disponendo quanto precisato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone la chiesta correzione materiale, nel senso che:

1) là dove nell’intestazione della sentenza della Corte di cassazione n. 4933/2018, depositata il 2 marzo 2018, si legge ” I.L., M.G., M.T. e F.M.G.”, deve leggersi ” I.L., M.G., M.T. e F.M.G., gli ultimi tre quali eredi di M.L. “;

2) là dove nel corpo della motivazione della sentenza della Corte di cassazione n. 4933/2018, depositata il 2 marzo 2018, si legge ripetutamente “costruttori ricorrenti”, si legga “ricorrenti”;

3) là dove nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 4933/2018, depositata il 2 marzo 2018, si legge “condanna il ricorrente”, deve leggersi “condanna i ricorrenti”;

4) là dove, nell’intestazione della sentenza della Corte di cassazione n. 4933/2018, depositata il 2 marzo 2018, si legge “Gigliola Mazza Ricci, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Raffaele De Angelis”, deve leggersi “Gigliola Mazza Ricci, rappresentati e difesi dall’avvocato Raffaele De Angelis”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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