Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23156 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 11402-2014 proposto da:

IMPRESA EDILE L.D., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO GRIMALDI 47, presso lo STUDIO dell’avvocato Andrea De

Cadilhac rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Cercaci, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato Francesco

Corvasce, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marco

Polita, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2014 della Corte D’Appello di Ancona,

depositata il 08/04/2014 r.g.n. 76/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2916 dal Consigliere Dott. Pietro Venuti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata in data 8 aprile 2014, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha accolto la domanda proposta da D.C.P., operaio specializzato, nei confronti della impresa Edile L.D. ed ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti, condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni a decorrere dalla data del licenziamento.

Ha osservato la Corte di merito che il datore di lavoro non aveva provato la giusta causa o il giustificato motivo che avevano determinato il licenziamento e che non poteva essere presa in considerazione l’eventuale decadenza dalla impugnazione del licenziamento, non essendo stata sollevata eccezione in tal senso e non essendo la decadenza rilevabile d’ufficio.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso l’impresa edile Leoni Danilo sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il lavoratore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza e del processo di secondo grado, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato illegittimo il licenziamento senza che fosse stata avanzata richiesta in tal senso dal lavoratore, avendo questi lamentato unicamente il mancato adempimento dell’obbligo assunto dal datore di lavoro in sede di conciliazione sindacale, a seguito del licenziamento, di reintegrarlo nel posto di lavoro, ancorchè con mansioni diverse ed inquadramento inferiore.

La questione relativa al licenziamento, aggiunge la ricorrente, non è stato, oggetto di contraddittorio tra le parti, onde non poteva essere rilevata d’ufficio da parte della Corte territoriale, considerato peraltro che anche il primo giudice aveva qualificato la domanda come azione di adempimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del processo di secondo grado in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla eccezione proposta da essa ricorrente in sede di appello, relativa alla inammissibilità della domanda nuova di illegittimità del licenziamento, proposta dal lavoratore in tale sede, domanda mai avanzata in primo grado, in cui il lavoratore aveva dedotto l’inadempimento contrattuale del datore in lavoro in relazione all’impegno assunto in sede sindacale conciliativa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 437 c.p.c., rilevando che la Corte di merito ha omesso di esaminare l’eccezione proposta da essa ricorrente in appello circa l’inammissibilità della domanda nuova relativa alla illegittimità del licenziamento.

4. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, è fondato.

Deve premettersi che, secondo il recente orientamento di questa Corte, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto – come nella specie – un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della motivazione esibita al riguardo, posto che in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. 21 aprile 2016 n. 8069; Cass. 30 luglio 2015 n. 16164).

Nella specie, la società, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nel censurare la sentenza impugnata, ha altresì riportato in tale ricorso i passi degli atti processuali – prodotti in atti – rilevanti ai fini della decisione, dai quali risulta:

– che il lavoratore, con il ricorso introduttivo, ha così concluso: “ordinare e condannare la ditta L.D., in persona del suo omonimo titolare, alla attuazione e alla esecuzione dell’impegno alla reintegra e/o riassunzione nel posto di lavoro del ricorrente con inquadramento dello stesso come operaio specializzato di 3 livello”.

– che tali conclusioni trovano riscontro nelle deduzioni contenute nello stesso ricorso introduttivo, laddove, fra l’altro, il ricorrente così sostiene: “Si precisa che sebbene l’azienda abbia meno di 15 dipendenti, il ricorrente ha comunque diritto a riprendere il lavoro in esecuzione all’impegno assunto al reintegro del lavoratore e quindi a fronte della REVOCA del licenziamento”.

– che la domanda così proposta venne qualificata come azione di adempimento dal giudice di primo grado, il quale, nel rigettarla, ha rilevato che il D.C., nel chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, ha fondato “il relativo diritto sulla lettera con cui, in data (OMISSIS), la ditta gli manifestava la propria volontà di riassumerlo”;

– che lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorso introduttivo non poteva considerarsi quale impugnazione giudiziale del licenziamento “poichè a tanto non autorizzano nè il corpo dell’atto, nè le rassegnate conclusioni In nessun punto egli manifesta invece la propria volontà di impugnare l’originario licenziamento, non indicandone mai i motivi di eventuale illegittimità…..”.

– che, nel proporre appello avverso tale decisione, il lavoratore ha confermato tale assunto, rilevando che “non occorreva promuovere l’impugnazione del licenziamento perchè revocato, ma una semplice azione di adempimento contrattuale posto che vi era stata la chiara manifestazione di volontà dell’azienda di tenere in vita il contratto (di durata) senza soluzione di continuità…”.

Tale essendo il contenuto degli atti processuali suddetti, non poteva la Corte di merito – nell’affermare erroneamente, in apertura della motivazione, che il lavoratore aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva “respinto una sua impugnativa di licenziamento irrogatogli per riduzione di personale” -, dichiarare illegittimo il licenziamento per non avere il datore di lavoro “assolto l’onere, che su di lui incombe a norma della L. n. 604 del 1966, art. 5 e comunque alla stregua del criterio sancito dall’art. 2697 c.c., di provare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento”.

La questione relativa alla legittimità del licenziamento non aveva infatti formato oggetto del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la Corte territoriale nel pronunciare sulla stessa ha violato il disposto di cui all’art. 112 c.p.c., che sancisce il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

La domanda proposta in primo grado era all’evidenza fondata su ragioni del tutto diverse da quelle relative alla legittimità del licenziamento, avendo ad oggetto il mancato adempimento dell’obbligo assunto dal datore di lavoro in sede di conciliazione sindacale di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ancorchè con mansioni diverse ed inquadramento inferiore.

Peraltro, la società appellata, con la memoria di costituzione in grado d’appello, anche questa trascritta nel ricorso per cassazione nella parte che qui rileva, aveva, tra l’altro, eccepito “l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 437 c.p.c., atteso che l’appellante introduce in sede di gravame una domanda nuova, costituita dalla legittimità del licenziamento intimato il (OMISSIS), domanda che non è stata oggetto di trattazione e discussione nel corso del processo di 1 grado, in cui la richiesta di reintegra del ricorrente ha tratto fondamento esclusivamente dall’impegno assunto dal datore di lavoro in sede di composizione bonaria”.

Su tale eccezione la Corte territoriale, incorrendo ancora una volta nella violazione dell’art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciare, incentrando la motivazione sulla questione relativa alla legittimità del licenziamento, questione avente ad oggetto una domanda nuova, in quanto non oggetto di contraddittorio tra le parti in primo grado.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della impugnata sentenza e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, nel procedere al riesame della controversia nei sensi sopra indicati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA