Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23156 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 19/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21635-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO POLISI giusta delega in calce;

– controricorrente –

nonchè contro

F.G.;

– intimato –

Nonchè da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIROLAMO SARNELLI, GERARDO MARIA CANTORE

giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 145/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CANTORE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso

principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre contro G.F. ed Equitalia Polis s.p.a. per la cassazione della sentenza della C.T.R. Campania n. 145/15/09 del 16/06/2009, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione della C.T.P. di Napoli.

La C.T.R., verificata preliminarmente la tempestività del ricorso introduttivo del contribuente e l’impugnabilità del silenzio rifiuto avverso l’istanza di annullamento in autotutela – ancorchè non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, fra gli atti impugnabili – ha ritenuto fondato nel merito il ricorso, in quanto nessun atto impositivo era stato notificato al contribuente entro la data del 31.12.1997 per l’anno d’imposta 1991, con conseguente decadenza del (o dal?) potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria e inefficacia degli atti successivi a tale data (cartella di pagamento, avviso di mora, iscrizione ipotecaria).

F.G. si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale; deposita successiva memoria.

Si costituisce con controricorso Equitalia polis s.p.a., che aderisce alla difesa dell’Agenzia delle entrate.

La causa, discussa il 26/05/2016, è stata, a seguito di riconvocazione del 26.10.2016, rinviata a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei gradi di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, da esaminare prioritariamente per la sua pregiudizialità, F.G. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51, art. 327 c.p.c. e L. n. 742 del 1969, art. 1, per tardività dell’appello dell’Ufficio, consegnato per la notifica il 14 luglio 2008.

2. Il motivo è infondato.

L’appello dell’Ufficio è tempestivo, in quanto in tema di notificazione a mezzo posta (nella specie relativa ad appello dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale), quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale, nel caso di specie consegnato per la notifica lunedì 14 luglio 2008, e quindi nei termini, essendo l’ultimo giorno utile il 13 luglio 2008, cadente di domenica.

1. Col primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19), avendo la C.T.R. ritenuto erroneamente impugnabile il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di autotutela.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Va sul punto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 3698 del 16/02/2009; Cass. n. 7511 del 15/04/2016), secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. Nel caso di specie l’avviso di accertamento, notificato il 23.12.1997, non è stato impugnato, e si è dunque reso definitivo.

3. L’accoglimento del superiore motivo determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, col quale si deduce violazione di legge (L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis) per avere la C.T.R. ritenuto tardiva la notifica del ruolo in relazione ad accertamento definitivo per mancata impugnazione, cui non è pertanto applicabile la disciplina indicata.

4. In conclusione, rigettato il ricorso incidentale, accolto il primo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vengono liquidate a favore dell’Agenzia delle entrate, come in dispositivo; le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate, in ragione dell’andamento della vicenda processuale.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente al pagamento a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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