Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23155 del 19/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 19/08/2021), n.23155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21597-2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA n.

14 (Studio Legale Sinagra-Sabatini-Sanci), presso lo studio

dell’avvocato FRANCO SABATINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA GROSSI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA n.

24, presso lo studio dell’avvocato ELENA MARAESSE, (Studio Legale

Preziosi), rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO LUPO TIMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/07/2015 R.G.N. 315/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

Mario, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 817 del 2015 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara con la quale era stata respinta la domanda proposta da C.L., dirigente medico di 1 livello, nei confronti della Azienda USL di Pescara, volta alla declaratoria di avere svolto, dall’1.2.2007 al 30.4.2011, mansioni di direttore di struttura complessa e, conseguentemente, diretta ad ottenere il pagamento del relativo trattamento economico e stipendiale proprio di tale qualifica, oltre accessori.

2. A sostegno della decisione i giudici di seconde cure hanno ritenuto che non era stato adeguatamente provato l’effettivo svolgimento delle mansioni di “sostituzione primariale” e di “coordinamento gestionale delle attività del U.O. di (OMISSIS)” per il periodo anteriore all’1.5.2010 e che le differenze retributive potevano essere riconosciute solo in favore dei dirigenti di secondo livello individuati con le previste procedure selettive per il conferimento di incarico di Responsabile di Struttura complessa e sottoposti al relativo regime di responsabilità e verifiche. Hanno, inoltre, precisato che la retribuzione corrisposta non potesse essere stimata inadeguata rispetto ai parametri di cui all’art. 36 Cost. e che non fosse configurabile un danno automatico per il fatto che l’incarico si era protratto oltre la durata fisiologica di 12 mesi, avendo la originaria ricorrente percepito l’indennità di cui all’art. 18 del CCNL.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.L. affidato a due motivi.

4. La Azienda USL di Pescara ha resistito con controricorso.

5. Le parti hanno depositato memoria.

6. Il PG, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 416,434 e 436 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto non provate le dedotte funzioni direttive, essendo ravvisabile invece, processualmente una ipotesi di non contestazione, dei fatti allegati in primo grado, da parte dell’allora resistente.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 in relazione agli artt. da 51 a 58 del CCNL 5.12.1996 per il personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN e successive modifiche e integrazioni, nonché in relazione all’art. 2126 c.c. e all’art. 36 Cost.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter in relazione all’art. 2103 c.c.; nonché dell’art. 18 CCNL 8.6.2000 per il personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte di merito riconosciuto il diritto della ricorrente alla maggiore retribuzione prevista dal CCNL per i dirigenti medici di 2 livello incaricati di dirigere una struttura complessa, indipendentemente dal mancato svolgimento di selezione pubblica, e perché, una volta superato il periodo massimo di sostituzione (ove è prevista la corresponsione della maggiorazione ex art. 18 CCNL 8.6.2000), avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto all’integrale trattamento economico previsto per l’incarico effettivamente svolto.

4. In applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 363/19), può essere esaminato preliminarmente il secondo motivo.

5. Esso è infondato.

6. Con un orientamento affermatosi e consolidatosi di recente (Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018), che ha superato un isolato precedente (Cass. n. 13809/2015) di segno contrario di talché non è possibile ipotizzare un contrasto che imponga la rimessione della causa alle Sezioni Unite, questa Corte ha statuito che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione dell’incarico di dirigente medico del SSN, ai sensi dell’art. 18 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria dell’8.6.2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.

7. L’inoperatività dell’art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, sancita in via generale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 trova, infatti, origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (Cass. n. 91/2019).

8. La gravata sentenza, che ha rigettato in sostanza la pretesa della originaria ricorrente, è in linea con tali principi, da ultimo pronunciati e cui questo Collegio intende dare seguito, sicché le doglianze formulate non sono meritevoli di accoglimento.

9. Il rigetto del secondo motivo, in punto di diritto, rende conseguentemente assorbita la trattazione del primo relativo alla problematica probatoria sulla asserita “non contestazione” dello svolgimento delle funzioni direttive da parte della C..

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

 

 

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