Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23155 del 04/10/2017

Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 19/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23155

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18407/2012 proposto da:

EUSIDER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARCO MICCINESI, FRANCESCO PISTOLESI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 07/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MICCINESI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di una verifica fiscale compiuta dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate nei confronti della EUSIDER SPA (di seguito, la società ricorrente) e conclusasi in data 04.10.2007 con l’emanazione di un processo verbale di contestazione, l’Amministrazione ha emesso, in data 24.12.2007, un avviso di accertamento per IRES ed IRAP per l’anno di imposta 2004 con il quale ha contestato alla società la indebita deduzione, ai fini IRES ed ai fini IRAP, di alcune voci di spesa ed irrogato sanzioni:

A) – della quota del 50% dei costi sostenuti per autovetture, alcune di proprietà della società ed altra a noleggio, date in uso promiscuo ai dipendenti, perchè dedotta in violazione del D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917, art. 164, comma 1, lett. b) (T.U.I.R.);

B) – di una sopravvenienza passiva ammontante ad oltre Euro 18.000.000,00 e dei relativi accessori, dedotta in violazione dell’art. 109, comma 8, del T.U.I.R.;

C) – di una minusvalenza pari ad Euro 1.363.124,84 afferente a beni immobili strumentali, dedotta in violazione dell’art. 109, comma 5, del T.U.I.R.;

D) – di perdite su crediti, dedotte in difetto dei presupposti indicati dall’art. 109, comma 1, del T.U.I.R., in quanto relative a fallimenti dichiarati nel corso dell’esercizio 2003 e, tuttavia, portate in deduzione nell’anno 2004;

E) – di componenti negativi per interventi di manutenzione su immobili di terzi, dedotti senza osservare le disposizioni dell’art. 109, comma 1, del T.U.I.R.

2. L’avviso di accertamento è stato impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con esito sfavorevole.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 23/35/12, depositata il 07.02.2012 e non notificata, ha confermato la prima decisione. Ha riconosciuto innanzi tutto la legittimità dell’operato della Direzione Regionale e, quindi, di tutte le riprese.

3. La società ricorre per cassazione con diciassette motivi, corredati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso è articolato in diciassette motivi.

Il primo ha portata generale; i motivi dal secondo all’undicesimo riguardano le statuizioni afferenti il rilievo sub B); i motivi dodicesimo e tredicesimo riguardano il rilievo sub A); i motivi quattordicesimo e quindicesimo riguardano il rilievo sub C); il sedicesimo motivo riguarda il rilievo sub D); il diciassettesimo motivo riguarda il rilievo sub E).

Con la memoria, la società ricorrente ha ulteriormente illustrato le doglianze convergenti sul rilievo sub B).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 358 del 1991, art. 7, comma 13, e dell’art. 4, comma 3, e art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, nel testo applicabile ratione temporis, approvato con delibera del Direttore in data 30.11.2000, nonchè dei principi generali sulla illegittimità derivata degli atti impositivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in merito alla lamentata nullità dell’avviso di accertamento, poichè fondato su pvc redatto da un organo (direzione generale) non legittimato, all’epoca dell’elevazione dello stesso pvc, all’effettuazione di controlli e verifiche per l’accertamento di tributi, a seguito dell’abrogazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 2, ad opera del D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23.

2.2. Il motivo è infondato e va respinto.

2.3. La CTR ha dato esatta applicazione al principio già affermato da questa Corte, secondo il quale “In materia di accertamento, le Direzioni regionali delle Entrate sono dotate di potere di accesso, ispezione e verifica ispettiva in attuazione delle previsioni di autorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, comma 3, e del Regolamento di amministrazione n. 4 del 3 novembre 2000, già propri del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, il cui esercizio, peraltro, è stato successivamente riconfigurato, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 13, nel senso della concentrazione dei poteri di verifica delle Direzioni Generali ai soli casi di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari”. (Cass. nn.848/2016, 20856/2016).

La statuizione risulta, pertanto, immune da vizi.

3.1. Come premesso il secondo motivo ed i successivi, fino all’undicesimo, riguardano il medesimo rilievo, sintetizzato sub B).

3.2. In particolare i motivi secondo, quarto e quinto, come sottolineato dalla società ricorrente nella memoria (fol. 2 e ss.), lamentano la pretesa violazione del principio del contraddittorio sotto due profili logicamente alternativi, quello della lesione del contradditorio endoprocessuale (secondo motivo) e quello della lesione del contraddittorio preventivo all’emanazione dell’avviso di accertamento (motivi quarto e quinto).

Il terzo motivo riguarda l’applicabilità o meno del D.P.R. n. 917/190, art. 109, comma 8, alla fattispecie in esame.

I motivi sesto e settimo censurano la ritenuta applicazione della clausola generale antielusiva.

I motivi ottavo, nono, decimo ed undicesimo riguardano sotto vari profili la lamentata illegittima irrogazione di sanzioni a seguito di condotte considerate “abusive”, con argomenti ribaditi in memoria (fol.13 e ss.).

4.1. Il carattere preliminare delle questioni attinenti al corretto svolgimento del contraddittorio, nella fase processuale ed in quella amministrativa, impone la trattazione prioritaria dei motivi secondo, quarto e quinto.

4.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 59, comma 1, lett. b), e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Secondo la ricorrente il giudice di primo grado avrebbe confermato l’accertamento procedendo a qualificare d’ufficio la questione relativa al recupero impositivo delle sopravvenienze passive come espressiva di “abuso del diritto”, invece di riconoscere la fondatezza della contestazione mossa dall’Ufficio unicamente ai sensi dell’art. 109, comma 8, del T.U.I.R. e, su tale premessa, sostiene che sulla ravvisata condotta “abusiva” non era stato attivato il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, con pregiudizio del diritto di difesa e conseguente nullità della pronuncia.

Quindi, dopo avere ricordato di essersi doluta in appello del fatto che il primo giudice avesse deciso senza avere suscitato doverosamente il contraddittorio sulla ravvisata applicabilità dei principi antielusivi, censura la decisione di secondo grado laddove ha negato che vi sarebbe stata un’indebita omessa instaurazione del contraddittorio.

4.3. Il secondo motivo è inammissibile.

4.4. Osserva la Corte che la prospettazione trascura di considerare che la CTR si è espressa con un accertamento in fatto in merito al contenuto decisorio della sentenza di primo grado ed è pervenuta a conclusioni opposte a quelle sostenute dalla ricorrente, giacchè ha affermato che il primo giudice ha valutato la complessa operazione ed ha sviluppato il discorso dell’abuso del diritto in senso rafforzativo e non avversativo o autonomo rispetto alla contestazione mossa dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 109, comma 8, del T.U.I.R..

Secondo la Commissione territoriale il primo giudice ha ritenuto che l’operazione fosse stata posta in essere “al solo scopo di conseguire un vantaggio fiscale in assenza di valide o apprezzabili ragioni economiche” proprio per escludere la ritenuta inapplicabilità dell’art. 109, comma 8, del T.U.I.R. – norma di chiaro ed indiscusso contenuto antielusivo – propugnata dalla società ricorrente, di guisa che alcun rilievo d’ufficio sarebbe stato introdotto nel giudizio, nè sarebbe occorsa alcuna nullità.

4.5. Sulla scorta di tali circostanze si deve rilevare che la censura, svolta come error in procedendo, è inidonea ad aggredire la ratio decidendi e va dichiarata inammissibile in applicazione del principio secondo il quale “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (Cass. n. 4178/2007; cfr. n. 8315/2013).

4.6. Tale discrimine ricorre anche tra vizio per violazione di legge sotto forma di error in procedendo e vizio di motivazione e il principio va applicato nel caso in esame, posto che la deduzione circa la erronea applicazione della normativa in tema di contraddittorio (art. 101 c.p.c., comma 2) postula una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (contenuto decisorio della sentenza di primo grado) da parte della CTR che con non risulta censurata sul piano motivazionale.

4.7. In effetti, il motivo di ricorso trascura proprio il passaggio motivazionale che contiene l’accertamento in fatto e si sostanzia esclusivamente della riproposizione dei medesimi argomenti sottoposti al secondo giudice, mediante la trascrizione dell’atto di appello: in tal modo la critica articolata non appare nemmeno direttamente pertinente alla sentenza di secondo grado impugnata.

5.1. I motivi quarto e quinto concernono la pretesa lesione del contraddittorio preventivo all’emanazione dell’avviso di accertamento e possono essere trattati congiuntamente per connessione.

5.2. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sull’espressa eccezione di invalidità dell’atto impositivo per violazione del principio generale, positivamente recepito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 4, secondo cui deve essere promosso il contraddittorio preventivo con il contribuente in ogni ipotesi di contestazione di condotte elusive (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente rimarca che la CTR, pur avendo dato atto della eccezione sollevata, ha omesso di pronunciarsi sul punto.

5.3. Con il quinto motivo si denuncia la violazione del principio generale, positivamente affermato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, secondo cui deve essere promosso il contraddittorio preventivo con il contribuente in ogni ipotesi di contestazione di condotte elusive (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente lamenta che prima dell’emanazione dell’atto impositivo non sia stato proposto dall’Amministrazione alcun contraddittorio con il contribuente in ordine alla specifica disposizione antielusiva posta dall’Ufficio a fondamento della ripresa a tassazione, e tanto meno in relazione alla clausola generale antielusiva di matrice giurisprudenziale poi fatta valere ex officio dai giudici di primo e di secondo grado.

5.4. Entrambi i motivi sono inammissibili perchè carenti sul piano dell’autosufficienza.

5.5. Va infatti considerato che la doglianza per omessa pronuncia riguarda la denuncia di violazione dell’art. 37 bis, cit.., poi riproposta direttamente con il quinto motivo, denuncia che, sulla scorta degli atti, risulta mossa solo con i motivi di appello.

5.6. Tale emergenza non è revocata in dubbio dalle deduzioni articolate dalla società ricorrente in primo grado (e trascritte al fol. 46/47 del ricorso) in merito alla formulazione della contestazione di cui si discute, prima da parte dei verificatori, in sede di pvc, e successivamente, a cura dell’Agenzia, in sede di accertamento: invero in nessun punto del brano trascritto è contenuta la contestazione circa il mancato espletamento del contraddittorio preventivo.

5.7. Pertanto la carenza di autosufficienza di entrambi i motivi non consente di verificare la tempestiva introduzione nel giudizio della questione in tema di contraddittorio preventivo sulla quale si sarebbe verificata l’omessa pronuncia, questione che, al contrario, sulla scorta di quanto riportato in ricorso, appare introdotta tardivamente nel giudizio in secondo grado, di guisa che il motivo di appello può ritenersi anche implicitamente respinto dalla CTR per tale motivo.

6.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 109, comma 8 del T.U.I.R. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla contestazione di indebita deduzione della sopravvenienza passiva ammontante ad oltre Euro 18.000.000,00 e dei relativi accessori.

6.2. In proposito è opportuno ricordare la fattispecie concreta sulla quale verte la contestazione, così come si desume dalla sentenza e dagli atti di causa, senza che in punto di fatto si ravvisi alcuna contestazione:

– In data 10.12.2004 la società “CST Finance Nederland BV” (di seguito la emittente) aveva emesso quattro bond (certificati obbligazionari) del valore cadauno di Euro 10.000.000,00, per complessivi Euro 40.000.000,00, destinati a finanziare la società portoghese “MADCO Consultoria e Servicos LDA”; i bond erano stati sottoscritti dalla società ricorrente Eusider SPA utilizzando, a sua volta, un finanziamento del valore di Euro 39.500.00,00, ricevuto dalla società “CST Finance SA”, che si era garantita ricevendo in pegno i certificati obbligazionari sempre in data 10.12.2004 (fol. 25 del ricorso), e, per la minima parte residua, con capitale proprio.

– La scadenza dei bond era ad un anno, ma era previsto il diritto unilaterale e discrezionale dell’emittente di procedere al rimborso anticipato dei bond, qualora risultasse soddisfatta la seguente condizione, e cioè che nel corso del periodo di osservazione (10.12.2004 – 10.12.2005) il valore delle quote di MADCO avesse subito una riduzione pari ad almeno il 45% con riferimento allo strike vacue di MADCO, valore calcolato tenendo conto delle perdite e degli utili realizzati a far data dal 10.12.2004.

Il contratto di sottoscrizione dei bond attribuiva alla società emittente anche il diritto di esercitare la “put option”: la emittente poteva, cioè, decidere unilateralmente e discrezionalmente di cedere alla società obbligazionista Eusider SPA le quote di MADCO al valore risultante al momento dell’esercizio dell’opzione.

In buona sostanza il contratto di sottoscrizione dei bond attribuiva alla emittente, i seguenti diritti potestativi: a) la possibilità di procedere al rimborso anticipato dei bond; b) la possibilità di cedere le quote di MADCO alla obbligazionista.

– In data 30.12.2004, dopo appena venti giorni dalla sottoscrizione del contratto obbligazionario, l’emittente avviava il rimborso anticipato dei bond alla sottoscrittrice Eusider SPA al valore minor residuo di Euro 21.747.332,00, al verificarsi della condizione che glielo consentiva. L’esercizio di tale diritto potestativo da parte della società emittente aveva determinato per la sottoscrittrice, odierna ricorrente, la sopravvenienza passiva di Euro 18.252.668,00 dedotta ed oggetto della ripresa.

– La emittente nel periodo di imposta successivo (2005), come riferito in sentenza (fol. quarto), esercitava anche la “put option” e cedeva alla società ricorrente le quote della MADCO al prezzo del valore residuo di Euro 21.747.332,00, conseguente alla riduzione patrimoniale venutasi a creare.

Dalla sentenza della CTR (fol. quarto) si evince che la emittente “CST Finance Nederland BV” non aveva materialmente provveduto al rimborso del residuo valore dei bond e che la somma necessaria alla cessione delle quote (conseguente all’esercizio della put option) le era pervenuta per compensazione proprio della somma che la stessa emittente avrebbe dovuto restituire alla Eusider SPA per il rimborso del residuo valore dei bond, al netto della sopravvenienza passiva.

– A questo punto, come si evince ancora dalla sentenza impugnata (fol. quarto), la società ricorrente Eusider, acquisita al 100% la MADCO, deliberava un dividendo anticipato per l’importo di Euro 18.376.846,11 e, quindi, riduceva il capitale sociale di MADCO con restituzione a sè stessa, socio unico, di Euro 21.686.509,14.

Il capitale sociale di MADCO era stato, in tal modo, ridotto ad Euro 60.882,86; con la successiva vendita di MADCO per Euro 8.225,92 la società Eusider SPA aveva realizzato un’ulteriore minusvalenza di Euro 52.596,94.

– Come evidenziato nella sentenza di appello, la società ricorrente con gli importi di cui sopra Euro 18.376.846,11 (dividendi) ed Euro 21.686.509,14, (restituzione a sè stessa del capitale sociale di MADCO) aveva provveduto quindi ad estingue il debito originariamente contratto per sottoscrivere i bond con “CST Finance SA”, creditore pignoratizio sui bond.

6.3. Nel muovere la doglianza, per un verso la ricorrente sostiene che il giudice di appello ha ritenuto che l’operazione controversa costituisse “una vera e propria operazione elusiva”, e che nella decisione non si rinviene alcun cenno alla pretesa violazione dell’art. 109, comma 8, del T.U.I.R., di guisa che la pronuncia impugnata, a suo dire, è fondata unicamente sulla presunta inosservanza del generale divieto di abuso del diritto.

6.4. Afferma quindi, per altro verso, che, quand’anche si volesse ritenere che la sentenza di appello abbia espresso una implicita condivisione dell’avviso di accertamento, la pronuncia sarebbe comunque inficiata dalla violazione dell’art. 109, comma 8, cit., poichè la condotta censurata dall’Amministrazione, a suo parere, non può ricadere nell’ambito applicativo di detta norma.

Nell’articolare quest’ultimo profilo, la ricorrente riproduce in larga parte l’avviso di accertamento, ma non i motivi di appello ad esso conferenti, nè quelli svolti nell’originario ricorso, inosservante all’onere di autosufficienza sulla stessa gravante.

6.5. Il motivo è infondato e va respinto, su entrambi i profili.

6.6.1. Quanto al primo profilo, si deve osservare che la prospettazione, sostenuta dalla ricorrente, è smentita dalla concatenazione logico/giuridica delle statuizioni contenute in sentenza e va respinta.

6.6.2. Come già si è avuto modo di rimarcare (v. sub 4.1 e ss.) il giudice di appello (al fol. secondo della sentenza) ha affermato che il primo giudice aveva riconosciuto la elusività dell’operazione intesa a conseguire un vantaggio fiscale in assenza di valide ed apprezzabili ragioni economiche proprio per contestare la ritenuta inapplicabilità dell’art. 109, comma 8, cit. da parte del contribuente e, dopo avere approfonditamente esaminato il merito della questione, ha confermato la decisione di primo grado, senza smentirne l’impianto decisionale e la sua premessa normativa.

6.6.3. Ne consegue, che la decisione di appello, che si pone in continuità logico/giuridica con la prima decisione, risulta emessa in relazione all’art. 109, comma 8, del T.U.I.R.

Tale conclusione non può essere revocata in dubbio dal fatto che la CTR ha messo in rilievo il contenuto altamente speculativo della articolata operazione ed il suo carattere elusivo, anche perchè eseguita in tempi ravvicinati, pur se ricadenti su due esercizi fiscali.

In particolare nella sentenza è ben illustrato come l’operazione finanziaria complessiva si sia configurata “sostanzialmente come “neutra” per la Eusider, poichè “i quaranta milioni di Euro presi a prestito erano stati utilizzati per un’operazione ad alto rischio con, provvisoria, apparente perdita, vengono poi, con diverse voci, fatti rientrare, quindi restituiti, mentre sotto il profilo fiscale, figura una perdita, appunto di oltre 18 milioni di Euro nell’anno 2004 e un’entrata di somma, pressochè, corrispondente, nel 2005, come dividendo MADCO” per poi valorizzare, sul piano fiscale, quanto segue: “La minusvalenza provvisoria registrata nell’anno 2004 comporta un abbattimento fiscale nell’ordine delle onerose aliquote IRES; l’importo di Euro 18 milioni che avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione nel 2004, viene posposto al 2005, con l’evidente correlato vantaggio. Nel 2005, inoltre, il più o meno equivalente importo di 18 milioni di Euro entra all’Eusider SPA come dividendo, venendo così tassato con aliquota 5% in luogo dell’ordinaria aliquota IRES” (fol. quarto della sentenza).

In effetti la CTR nel qualificare l’operazione come “elusiva” si muove, ai fini fiscali, nel solco della contestazione mossa nell’avviso di accertamento in termini di violazione dell’art. 109, comma 8, del T.U.I.R., e individua il disegno unitario che contraddistingue questa complessa operazione finanziaria realizzata nei due periodi di imposta (2004 e 2005) nel perseguimento del seguente risultato fiscale: la contrazione del reddito interamente imponibile per Euro 18.252.668,00 per il periodo 2004 e l’emersione a titolo di dividendo di un simile importo per Euro 18.376.846,11, che partecipa alla formazione del reddito nella sola misura del 5%, in violazione dell’art. 109, comma 8, del T.U.I.R.

6.6.4. Il primo profilo di censura pertanto è infondatamente centrato sull’errata considerazione che la CTR abbia applicato la clausola generale antiabusiva, mentre la valutazione risulta compiuta alla stregua dell’art. 109, comma 8, cit. che costituisce norma antielusiva tipizzata.

6.7.1. Quanto al secondo profilo (sub 6.4.), la ricorrente sostiene che l’art. 109, comma 8, cit., è da ritenersi applicabile al solo costo sostenuto per acquistare lo strumento giuridico (diritto di usufrutto o diritto analogo) che costituisce il titolo legale per percepire i dividendi (utili) esclusi dalla imposizione ordinaria, in quanto deve correre un rapporto causale necessario e diretto tra tale costo ed i dividendi (fol. 30 del ricorso).

In sintesi, la ricorrente innanzi tutto sostiene che la sopravvenienza passiva non è servita per acquisire il titolo legale per percepire i dividendi; quindi afferma che i dividendi non sono conseguiti all’esercizio di un diritto analogo a quello di usufrutto: su queste basi esclude l’applicabilità della norma in esame.

6.7.2. In proposito osserva che il costo ripreso a tassazione era quello causato dall’anticipato rimborso dei bond nel 2004, che non aveva costituito titolo per ricevere i dividendi incassati nel 2005; che l’acquisizione delle quote di MADCO era l’effetto passivamente subito dell’esercizio della put option da parte della emittente, che avrebbe anche potuto non esercitarla; che non vi era un nesso causale tra la sopravvenienza passiva sul bond e l’acquisizione del diritto al dividendo, che si sarebbe anche potuto non verificare; che la perdita e l’acquisizione del dividendo erano avvenute in anni diversi (fol. 31/32).

6.7.3. La ricorrente assume, inoltre, la natura eccezionale dell’art. 109, comma 8, cit., non suscettibile di applicazione estensiva, a fronte della generale regola di deducibilità dei costi, anche se correlati a proventi che non concorrono a determinare il reddito in quanto esclusi.

Su tale considerazione sostiene che l’espressione “diritti analoghi” al diritto di usufrutto non può essere intesa in maniera estensiva, come propugnato dall’Amministrazione, tanto da includervi “intere operazioni finanziarie articolate in più contratti, tra loro autonomi, peraltro realizzate, come nel caso di specie, nell’arco di più periodi di imposta” (fol. 35 del ricorso) e argomenta assumendo di avere acquisito un diritto di proprietà. Aggiunge che l’applicazione dell’art. 109, comma 8, del T.U.I.R. è riferibile a diritti analoghi al diritto di usufrutto, sotto il profilo civilistico per caratteristiche paragonabili a quest’ultimo che è un diritto reale e che, avendo acquistato la società ricorrente la piena proprietà della partecipazione in MADCO, a seguito dell’esercizio della put option, la norma sarebbe inapplicabile (fol. 35 del ricorso).

6.7.4. Quest’ultimo profilo di censura, relativo all’esercizio di un diritto di proprietà non assimilabile a diritto analogo all’usufrutto, non trova riscontro in sentenza, quale autonomo motivo di appello ritualmente dedotto, nè l’odierna ricorrente nel prospettarlo richiama o riporta le specifiche deduzioni che avrebbe sottoposto in merito alla CTR, con un conseguente profilo di carenza di autosufficienza quanto alla mancanza di novità della questione, per quanto non dedotto complessivamente con l’appello.

6.7.5. A tacere delle possibili cause di inammissibilità, come sopra segnalate (v. sub 6.4. e 6.7.4.), il motivo è infondato anche sotto il secondo profilo (v. sub 6.4.). La ricorrente insiste per la inapplicabilità dell’art. 109, comma 8, cit. al caso in esame, ma tale conclusione va disattesa.

6.8.1. Risulta opportuno ripercorrere il quadro normativo di riferimento – all’epoca dei fatti da poco innovato -, per far emergere la ratio che lo connota e che deve guidare l’interpretazione della norma in esame, in ragione dei criteri ermeneutici, al fine di determinarne il perimetro applicativo.

6.8.2. L’impianto complessivo della disciplina fiscale dell’imposta sul reddito delle società, nella forma ancora vigente, consegue alla riscrittura delle norme del T.U.I.R. attuata dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1, entrato in vigore a far data dal 01.01.2004 – proprio l’anno in cui si colloca l’operazione in esame – per i periodi di imposta che avevano inizio a decorrere dallo stesso.

6.8.3. Tale disciplina, per quanto interessa, si connota per la innovativa introduzione del principio di esenzione dei proventi e irrilevanza degli oneri connessi al possesso di partecipazioni, la cosiddetta “participation exemption”.

6.8.4. In particolare, con riferimento ai dividendi ed agli utili percepiti da società ed enti soggetti all’IRES in ragione della partecipazione al capitale o al patrimonio di altra società partecipata, è stato sviluppato un sistema impositivo secondo il quale la tassazione deve avvenire prevalentemente presso il soggetto che ha realmente prodotto i dividendi (società partecipata), essendo irrilevante il loro successivo trasferimento ai soci.

L’art. 89 del T.U.I.R. (Dividendi ed interessi), infatti, prevede nella forma vigente all’epoca, al comma 2, “Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”.

In tal modo mediante la parziale, ma sostanziosa, esclusione (nella misura del 95%) dall’imponibile degli utili (o dividendi) stessi, si è evitato il rischio della doppia imposizione, semprechè per gli utili non sia previsto un regime fiscale sostitutivo con applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di un’imposta sostitutiva.

Le motivazioni che hanno indotto a qualificare come “parzialmente esclusi” i dividendi partono dall’assunto che il plusvalore realizzato è formato da utili conseguiti nel passato e quindi già tassati o che si conseguiranno e sconteranno l’imposizione in capo alla società che li ha prodotti.

Inoltre, dalla lettura della relazione allo schema di decreto legislativo si evince che la scelta di considerare gli utili da partecipazione non esenti, ma esclusi da tassazione, è stata giustificata dalla volontà di evitare che la detassazione dei predetti utili potesse comportare l’indeducibilità dei “costi connessi alla gestione della partecipazione”.

6.8.5. Questa agevolazione, infatti, ordinariamente non ostacola la deducibilità dei corrispondenti costi.

L’art. 109 del T.U.I.R. (Norme generali sui componenti del reddito d’impresa) – sempre nel testo all’epoca vigente – in proposito prevede al comma 5, “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui all’art. 96, commi 1, 2, e 3. Le plusvalenze di cui all’art. 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente”.

6.8.6. Tuttavia, sempre l’art. 109 del T.U.I.R. al comma 8 disposizione di cui si controverte nel presente giudizio – stabilisce anche che “In deroga al comma 5, non è deducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’art. 89”, per evitare che si verifichi un drenaggio dell’imposta avvalendosi del più favorevole regime riservato agli utili, in assenza di una attività di gestione della partecipazione.

Il soggetto destinatario della norma è colui che sostiene il costo e che si avvantaggia dell’esclusione fiscale.

6.8.7. Con la circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, dell’Agenzia delle Entrate è stato appositamente precisato, al paragrafo 3.6, che la disposizione di cui all’art. 109, comma 8, cit., non si rende applicabile e quindi il costo è deducibile) “nell’ipotesi in cui la cessione del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali”.

La ratio è quella di evitare che il contribuente possa fruire della deduzione di un costo a fronte della percezione di dividendi da partecipazione esclusi, quando il costo – come per l’acquisto del diritto di usufrutto – esuli da quelli di gestione della partecipazione e come tale non possa considerarsi ricompreso nel meccanismo di tassazione forfettaria cui sono assoggettati i dividendi.

6.8.8. Su tale premessa va considerato che l’usufrutto di azioni è una operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un’altra società a fronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili.

Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l’entità del dividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell’usufrutto e il cessionario inscrive in bilancio, nell’attivo patrimoniale immateriale, il corrispondente onere (Cass. n. 11872/2017).

6.9.1. Passando al caso concreto, quanto al primo punto (v. sub. 6.7.2) si deve osservare che il ragionamento logico/giuridico della CTR pone correttamente in evidenza che i dividenti di MADCO sono stati conseguiti da EUSIDER come risultato dell’esecuzione dell’unico contratto obbligazionario che, come si è visto, ha prodotto la sopravvenienza passiva, l’acquisizione della partecipazione, e quindi il diritto al dividendo: pertanto la doglianza proposta dalla contribuente non è ravvisabile.

6.9.2. Invero, va rimarcato che: 1) la percezione degli utili è conseguita all’acquisizione totalitaria delle quote della MADCO da parte della società ricorrente; 2) tale acquisizione è avvenuta in adempimento di obbligazioni negoziali contrattualmente previste nell’unico contratto di emissione e sottoscrizione dei bond; 3) il contratto prevedeva due opzioni particolari rimesse alla esclusiva volontà dell’emittente (il diritto di procedere a rimborso anticipato e di esercitare la put option) accettate dalla Eusider con la sottoscrizione dei bond, opzioni puntualmente esercitate dall’emittente ed eseguite dalla società ricorrente ed il cui quasi contestuale esercizio ha condotto la ricorrente ad acquisire le quote della MADCO, sborsando a favore della emittente un importo complessivo di circa 40 milioni di Euro, pari all’importo sottoscritto con i bond, anche se suddiviso tra la sopravvenienza passiva e le somme spettanti a rimborso e compensate invece dall’emittente con le quote deprezzate di MADCO.

A fronte di ciò, con conseguenzialità logico/giuridica ineccepibile, la CTR ha individuato come effetti negoziali ed economici conseguenti all’esecuzione dell’unico contratto di sottoscrizione dei bond, anche se diversamente scanditi temporalmente, sia la perdita (conseguente al rimborso anticipato) che la compensazione delle residue somme (in esecuzione della put option), e li ha qualificati come fonte comune della acquisizione delle quote della MADCO, produttiva di dividendi.

6.9.3. La ricorrente nel motivo di ricorso insiste apoditticamente a sostenere la autonomia delle diverse obbligazioni (v. sub 6.4.2.), ma inopinatamente trascura proprio di spiegare su quali elementi si fondi tale prospettazione, posto che – come rimarcato dalla CTR e non adeguatamente censurato se non con argomenti formali – si tratta di effetti del medesimo accordo contrattuale e non di obbligazioni conseguenti ad autonomi contratti.

6.9.4. Non appare pertanto conforme alla reale concatenazione negoziale prima descritta l’affermazione della contribuente secondo la quale “il costo ripreso a tassazione era quello causato dall’anticipato rimborso dei bond nel 2004 e non aveva costituito titolo per ricevere i dividendi incassati nel 2005”, perchè l’acquisizione delle quote (condizione per la percezione dei dividendi) è conseguita all’esecuzione del contratto di sottoscrizione dei bond al quale va ricondotta anche la sopravvenienza passiva: ne discende che sussiste il nesso causale tra sopravvenienza passiva e dividendi, indipendentemente dall’anno di imputazione degli effetti economici e fiscali conseguenti dell’adempimento delle diverse obbligazioni, così come correttamente affermato dalla CTR.

6.9.5. Risulta inoltre irrilevante la prospettazione circa la casualità dell’esercizio della put option perchè, da una parte, si tratta di una precisa clausola contrattuale, sottoscritta volontariamente e consapevolmente dalla parte e, dall’altra, in concreto è stata esercitata, producendo niente più che gli effetti contrattualmente stabiliti. Per tale motivo non è condivisibile la prospettazione secondo la quale la società ricorrente avrebbe “subito” la put option, giacchè il suo esercizio si è risolto proprio nell’esecuzione di una clausola liberamente e volontariamente sottoscritta da entrambi i contraenti e quindi, riconducibile alla loro concorde volontà.

In verità per quanto riguarda i diritti potestativi riconosciuti all’emittente, la ricorrente se ne duole genericamente, senza dedurre di averli impugnati.

6.9.6. Si può pertanto concludere che correttamente la CTR ha posto in diretto collegamento le perdite subite con l’acquisizione delle quote e, quindi, con il conseguimento degli utili.

6.10.1. Il motivo è infondato anche sotto il secondo profilo (sub 6.7.3/6.7.4.).

La ricorrente sostanzialmente insiste per la inapplicabilità dell’art. 109, comma 8, cit. al caso in esame: tale conclusione non può essere condivisa.

6.10.2. Va considerato che correttamente la CTR ha esaminato ed illustrato la funzione economica perseguita con il contratto in esame e ne ha desunto implicitamente l’acquisizione di un diritto agli utili analogo al diritto di usufrutto e conforme a quanto richiesto dalla norma applicata.

Come questa Corte ha già affermato, con riferimento all’art. 109, comma 8, cit., con condiviso principio “Ciò che conta, del resto, è solo che ad un’analisi economica e giuridico-tributaria oggettiva e sostanziale il contratto si dimostri del tutto eccentrico rispetto alle norme sulla deduzione delle quote di ammortamento e sul credito di imposta sui dividendi” (Cass. n. 11872/2017).

6.10.3. In questi sensi il concetto di “diritto analogo”, va inteso come diritto che consenta la fruizione degli utili a prescindere da un effettivo impegno di gestione della partecipazione, e ciò indipendentemente dallo strumento giuridico adottato per conseguirlo; l’analogia deve, cioè, riguardare l’effetto economico/fiscale che si intende evitare e che può essere realizzato anche riconoscendo un diritto diverso dall’usufrutto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un diritto reale o di credito, e quindi anche un diritto di proprietà – come nel caso in esame – che, in concreto, sia stato svuotato delle caratteristiche proprie dello statuto proprietario.

6.10.4. Tale conclusione trova conferma in un doppio dato testuale.

Da un lato il rinvio è al diritto conseguito ed in concreto esercitato per incassare gli utili (di usufrutto o analogo) e non già alla sua fonte, di guisa che l’accertamento ai fini tributari non resta vincolato alla ricorrenza di uno specifico strumento negoziale.

Dall’altro è proprio l’utilizzo dell’aggettivo “analogo” che, se non interpretato con riferimento alla ratio ispiratrice del complesso normativo prima ripercorso e in cui la disposizione in esame si colloca, apparirebbe intrinsecamente contraddittorio per una norma di stretta interpretazione.

6.10.5. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’art. 109, comma 8, cit. è da ritenersi diritto analogo al diritto di usufrutto quello che, in concreto, comporti la percezione degli utili a prescindere da una attività di gestione della partecipazione societaria, circostanza che è compito del giudice del merito accertare, come è avvenuto nel caso di specie.

6.10.6. Nel caso in esame, il giudice del merito ha statuito che, mediante la sottoscrizione e l’esecuzione dei bond la società ricorrente ha conseguito il diritto a realizzare la finalità vietata, ed a questi fini ha rimarcato: la tempistica ravvicinata di tutta l’operazione nell’arco di pochissimi mesi anche se spalmata su due annualità fiscali; la diretta conseguenzialità tra esecuzione del contratto di sottoscrizione dei bond e l’acquisizione della partecipazione totalitaria in MADCO; la sostanziale corrispondenza tra l’esborso sostenuto dalla ricorrente e cristallizzato nella perdita e i dividendi conseguiti, al netto delle partite in sostanziale compensazione conseguenti anche alla riduzione del capitale sociale; la necessitata destinazione delle somme recuperate mediante la percezione dei dividendi e la riduzione del capitale sociale (non per perdite, ma con restituzione all’unica socia) all’estinzione del debito contratto con la “CST Finance SA”, creditrice pignoratizia proprio dei bond su cui si reggeva tutta la complessiva operazione; la cessione a terzi, nell’immediatezza, della MADCO, ormai svuotata del capitale e degli utili.

In effetti, non si è in presenza di un collegamento tra più negozi giuridici, ma di effetti che promanano dalla stipulazione del contratto di sottoscrizione dei bond, che trova la sua premessa e ragione economica nel finanziamento ricevuto da “CST Finance SA”, garantito dai bond ed estinto alla conclusione di tutta l’operazione.

6.10.7. A fronte di ciò la ricorrente rivendica apoditticamente di avere acquisito la proprietà delle quote mostrando di non avere colto la ratio della norma, atteso che non smentisce alcuno dei passaggi prima descritti, nè spiega in che modo gli stessi siano effettivamente conciliabili con l’esercizio effettivo di una gestione della partecipazione societaria in veste di proprietaria e non piuttosto volti – come affermato dalla CTR – a fruire solo del differenziale, in termini di risparmio fiscale, riveniente dalla diversa base imponibile conseguente alla sopravvenienza passiva seguita, a stretto giro, dalla percezione dei dividendi, in quella che sul piano economico sembrerebbe altrimenti – come rimarcato dalla CTR- un’operazione apparentemente neutra (v. sub 6.6.3.).

6.10.8. Invero, alla luce dei fatti, nulla fa intendere che l’interesse economico della Eusider si sia trasfuso nella gestione della partecipazione, posto che la sua acquisizione era avvenuta con il capitale di debito ricevuto da “CST Finance SA” e garantito dal pegno sui bond, capitale che doveva provvedere a restituire, come poi effettivamente ha fatto, di guisa che l’acquisizione della partecipazione non ha avuto altra funzione che quella di liberare le risorse necessarie per estinguere il debito originariamente contratto e garantito dai bond stessi, lucrando tuttavia il differenziale fiscale sui dividendi distribuiti anticipatamente, in misura simile alla sopravvenienza passiva, finalità che non appare compatibile con la disciplina che consente la deduzione dei costi.

Il fenomeno economico, dunque, risulta essere analogo a quello che ricade nel perimetro di applicazione della deroga alla deducibilità dei costi ex art. 109, comma 8, del T.U.I.R., poichè è proprio in questi termini che va interpretato il concetto di “diritto analogo”.

6.10.9. Si rileva, inoltre, che la disciplina comunitaria invocata, in ragione della peculiarità della fattispecie e della genericità della deduzione priva di puntuali riferimenti alla fattispecie concreta, anche in riferimento ai concreti assetti societari, non consente di apprezzare la rilevanza della censura, che si riferisce a collegamenti tra società senza specificarne le relazioni concrete.

6.10.10. Va quindi affermato il seguente principio: “In tema di imposte sui redditi, la deroga alla deducibilità dei costi da gestione di partecipazione societaria prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 8, si applica ai diritti che realizzano un fenomeno economico analogo a quello conseguente al diritto di usufrutto, senza che rilevi ai fini tributari lo strumento giudico adottato a tale scopo. Spetta al giudice del merito l’accertamento in concreto della ricorrenza di un diritto analogo a quello di usufrutto nei sensi indicati” (Nel caso di specie il diritto agli utili è conseguito all’esecuzione di un contatto di sottoscrizione dei bond, in esecuzione del quale si era verificata una sopravvenienza passiva ed era stata acquisita una partecipazione societaria totalitaria dalla società ricorrente, utilizzata per liberare, mediante l’anticipata distribuzione di utili e la riduzione del capitale sociale, le somme necessarie ad estinguere l’originario debito contratto per sottoscrivere i bond e garantito dal pegno sui bond, lucrando il differenziale sull’imposizione fiscale agevolativa riservata ai dividendi e dismettendo immediatamente la partecipazione societaria, di modo che il risultato economico realizzato è stato analogo all’esercizio del diritto di usufrutto).

7.1. Con il sesto motivo si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, costituito dalla sussistenza di un effettivo interesse economico nel porre in essere la condotta asseritamente elusiva, alternativo e/o concorrente rispetto al beneficio fiscale e non puramente marginale teorico (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Secondo la ricorrente le deduzioni a sostegno dell’interesse economico effettivo riposto nell’operazione non sono state prese in considerazione della CTR, che ha qualificato come elusiva la l’operazione.

7.2. Il motivo è inammissibile perchè sollecita una rivalutazione dell’accertamento sul fatto, senza tuttavia illustrare quali sarebbero gli elementi di fatto sui quali si potrebbe ravvisare una insufficiente o contraddittoria motivazione e che avrebbero potuto condurre ad escludere che l’operazione aveva realizzato proprio il risultato che la norma in esame sanziona, così come evidenziato dalla CTR.

Peraltro gli argomenti esposti nella trattazione del terzo motivo pongono in evidenza la sussistenza della violazione dell’art. 109, comma 8, e della fattispecie tipizzata antielusiva ivi prevista.

8.1. Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del principio generale del divieto di abuso del diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe applicato erroneamente la clausola generale antielusiva, affermata dalla giurisprudenza, negando la legittimità della deduzione di componenti negativi da parte della società nella operazione in discussione perchè, pur avendo riconosciuto la effettività dell'”operazione finanziaria complessa” posta in essere e dei fatti all’origine della sopravvenienza passiva, ha negato la apprezzabilità delle ragioni economiche addotte a giustificazione dell’operazione.

A parere della ricorrente la CTR avrebbe applicato la clausola generale antiabusiva, nonostante la estraneità della fattispecie controversa all’ambito applicativo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, disposizione peraltro mai invocata dall’Ufficio nè in sede amministrativa, nè in sede processuale (fol. 11/12 della memoria).

8.2. Il motivo è inammissibile perchè presuppone che la pronuncia sia stata emessa ravvisando un abuso del diritto, ma ciò non è stato (v. sub 6.1. e ss.).

9.1. Con l’ottavo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sull’espressa eccezione di illegittimità delle sanzioni irrogate in relazione al recupero della sopravvenienza passiva e del connesso costo di consulenza, per il fatto che la condotta asseritamente elusiva non integra la diretta violazione di alcuna norma impositiva ed il recupero confermato dai giudici sulla base del rilievo d’ufficio del c.d. abuso del diritto non è dunque passibile di autonoma sanzione diversa dalla ripresa a tassazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

9.2. Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi: il recupero è fondato su violazione art. 109, comma 8, cit., come chiarito in riferimento al terzo motivo (v. sub 6.1 e ss.), di guisa che la pronuncia deve intendersi resa implicitamente in termini negativi.

10.1. Con il nono motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di legalità sotto profili della riserva di legge, della tassatività e del divieto di analogia – sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 1, e, sul piano costituzionale, dall’art. 25 Cost., comma 2, e art. 23 Cost. – in relazione al principio generale del divieto di abuso del diritto ed al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), motivo dedotto sempre lamentando l’irrogazione delle sanzioni in ipotesi di abuso del diritto.

10.2. Il motivo è inammissibile.

Il secondo giudice ha confermato la debenza delle sanzioni, posto che l’attività della contribuente non era dovuta a condizioni di incertezza o errori, ma finalizzata a sottrarsi all’imposizione fiscale ben conosciuta e conoscibile, fondando la statuizione sulla violazione dell’art. 109, comma 8, cit. e non della clausola generale antiabusiva.

11.1. Con il decimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di legalità sotto il profilo della riserva di legge non retroattiva – sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 1, e, sul piano costituzionale, dall’art. 25 Cost., comma 2, e art. 23 Cost. – in relazione al principio generale del divieto di abuso del diritto e al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), motivo dedotto sempre lamentando l’irrogazione delle sanzioni.

11.2. Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte sub 10.2.

12.1. Con l’undicesimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, e art. 6, commi 1, 2 e 4 della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione al principio generale del divieto di abuso del diritto e al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Si sostiene che la condotta della società era incolpevole perchè all’epoca dei fatti non si poteva presagire l’esistenza del principio generale di divieto dell’abuso del diritto.

12.2. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio della decisione, come chiarito sub 10.2.

13.1. I motivi dodicesimo e tredicesimo riguardano la ripresa sub A) e possono essere trattati congiuntamente per connessione.

13.2. Con il dodicesimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 164, comma 1, lett. a) e b), applicabile ratione temporis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che erroneamente la CTR ha ritenuto deducibili solo parzialmente alcuni costi sostenuti dalla società per ventisette autovetture, alcune in proprietà ed altre in noleggio, laddove la norma prevede la deducibilità integrale delle spese a condizione che le autovetture siano state date “in uso promiscuo ai dipendenti” e che ciò sia avvenuto “per la maggior parte del periodo di imposta” e fa rilevare che la stessa CTR ha accertato che le autovetture in questione erano state destinate “in parte ad uso aziendale, in parte ad uso personale dei dipendenti” (fol. quinto della sent.).

13.3. Con il tredicesimo motivo si denuncia la omessa motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso, se gli autoveicoli ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai singoli dipendenti non fossero veicoli tipicamente aziendali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): secondo la ricorrente la CTR avrebbe espresso tale giudizio in maniera apodittica.

13.4. I motivi sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

13.5. La mancata trascrizione dell’avviso di accertamento non consente di comprendere la fattispecie concreta e la pertinenza della doglianza rispetto alla contestazione ed alla statuizione della CTR.

14.1. Con il quattordicesimo motivo si denuncia la insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo, se l’acquisto da parte di Eusider SPA degli immobili strumentali situati in Lecco e la loro successiva rivendita fossero da considerare come “antieconomici” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe affermato immotivatamente che l’acquisto era stato compiuto ad un prezzo eccessivo, traendo tale conclusione solo dal prezzo di vendita inferiore, senza tener conto che questo era inserito in una operazione di sale and lease back con la Banca Italease SPA.

14.2. Osserva la Corte che il giudice di appello ha confermato l’indeducibilità dei componenti negativi di reddito contabilizzati alla voce “minusvalenza beni strumentali” relativa a beni immobili strumentali in Lecco, acquistati nel novembre 2003 per Euro 5.562.233,34, mediante accollo dei debiti accumulati dalla venditrice nei confronti delle banche, e ceduti nell’agosto 2004 per Euro 4.000.000,00, con conseguente determinazione di una minusvalenza, per la palese antieconomicità dell’operazione, ritenuta non giustificabile con ragioni di “immotivato” aiuto alla società venditrice.

14.3. Il motivo si rivela inammissibile in quanto sostanzialmente sollecita un riesame delle conclusioni raggiunte dalla CTR, senza tuttavia illustrare quali sarebbero stati gli elementi di fatto e le circostanze concrete che avrebbero potuto condurre ad una diversa conclusione: in via esemplificativa, non vi è nel motivo nè un riferimento ad elementi da cui desumere la congruità del prezzo di acquisto pagato, nonostante la sua corrispondenza alla debitoria che la società si era accollata, nè alle ragioni del prezzo di vendita, notevolmente inferiore al prezzo di acquisto – ragioni che certo non possono essere giustificate dalla tipologia del contratto di cessione concluso, peraltro esaminato con attenzione dalla CTR, e della qualità della cessionaria, in assenza di qualsivoglia indicazione sull’effettivo contenuto delle pattuizioni -, nè alle ragioni che hanno reso opportuna la successiva, sollecita, dismissione del bene.

Di contro la CTR ha illustrato tutta l’operazione ed ha individuato le ragioni di antieconomicità della stessa non solo nella rilevante differenza quantitativa tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione, ma anche nella non attendibilità o nell’irrilevanza, a sostegno dell’economicità dell’operazione, delle motivazioni, in parte di carattere affettivo, addotte dalla parte per giustificare l’operazione di vendita – la quantificazione del prezzo di acquisto nella misura corrispondente alla debitoria in accollo, il prezzo di cessione con la prospettiva futura di riacquisto -, rimarcando invece l’immediato effetto della maturazione di una consistente passività illegittimamente portata in deduzione dalla società.

15.1. Con il quindicesimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del T.U.I.R. e dei principi generali in materia di sindacato dell’Amministrazione finanziaria sulla congruità economica delle scelte imprenditoriali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che il secondo giudice ha fatto discendere la indeducibilità della minusvalenza dalla mera differenza quantitativa tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione dei beni immobili strumentali e che il sindacato dell’Amministrazione finanziaria sulle scelte economiche dell’imprenditore non può essere inteso come sinonimo di ingerenza del Fisco nelle scelte imprenditoriali.

15.2. Anche questo motivo è inammissibile.

15.3. Innanzi tutto si fonda sulla prospettazione di un fatto che non trova riscontro nel puntuale e circostanziato accertamento compiuto sul punto dalla CTR (v. in proposito quanto precisato sub 14.1. e ss), di guisa che la censura per violazione di legge risulta inammissibilmente posta.

Quanto al profilo censorio orientato al sindacato svolto dall’Amministrazione, va rimarcato che lo stesso non può trovare diretto ingresso nel giudizio di cassazione, che si connota come giudizio a critica vincolata rivolta alla sentenza impugnata; va ad ogni modo sottolineata anche l’assertività del motivo che non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta.

16.1. Con il sedicesimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente, tale disposizione non comporta che la deduzione della perdita derivante dalla procedura concorsuale debba essere effettuata per competenza entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento, poichè, invece ciò può avvenire anche successivamente, sempre che ne permangano i presupposti sulla scorta del “prudente apprezzamento” dell’impresa (fol. 100). Osserva anche che l’imputazione, nel caso di specie, non aveva comportato alcun danno per l’erario.

16.2. Il motivo è infondato.

16.3. L’art. 101, comma 5, del T.U.I.R., all’epoca vigente, prevedeva che “(…) le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

16.4. Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 109, comma 1, del T.U.I.R., all’epoca vigente, che prevedeva “1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.

16.5. Alla luce di queste disposizioni si deve affermare che i componenti negati derivanti da perdite su crediti vanno imputati all’esercizio di competenza, ai sensi dell’art. 109, comma 1, cit., esercizio che va individuato ai sensi dell’art. 101, comma 5, cit., in quello in cui le perdite “risultano da elementi certi e precisi” ovvero dalla data della dichiarazione di fallimento del debitore, come correttamente affermato dalla CTR, senza che alcuna rilevanza assuma in merito “il prudente apprezzamento dell’impresa” del tutto sganciato sia dal primo criterio che dal secondo.

16.6. L’argomento relativo alla mancanza di danno per l’Erario non è introdotto con adeguata autosufficienza in merito alla sua tempestiva e compiuta proposizione nel giudizio, di guisa che non è valutabile da questa Corte.

17.1. Con il diciassettesimo motivo si denuncia l’insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo in ragione del quale i costi dedotti dalla società sarebbero da ricondurre alla categoria delle spese di manutenzione straordinaria (e non ordinaria, come ritenuto dalla contribuente) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

17.2. Il motivo è inammissibile.

17.3. Osserva la Corte che la CTR ha confermato la indeducibilità per i costi relativi alla manutenzione di beni immobili di terzi, sulla considerazione che i lavori eseguiti avevano comportato un ampliamento, un ammodernamento e un miglioramento dell’immobile, modificandolo sensibilmente, e che non potevano farsi rientrare nelle spese deducibili per “manutenzione ordinaria”, ma nelle spese indeducibili per “manutenzione straordinaria”.

17.4. Orbene, la censura non coglie la ratio decidendi, che riconosce la fondatezza della contestazione in ragione della finalità intrinseca ai lavori eseguiti, destinati a migliorare e modificare l’immobile, e non già sulla sola circostanza che gli stessi avessero comportato un ampliamento del piazzale: invero, nella parte conclusiva della relativa statuizione, la CTR osserva che quand’anche fosse stata provata una riduzione del piazzale, il ragionamento non sarebbe mutato, e ciò non comporta alcuna contraddittorietà della motivazione, che si incentra non sul mero dato dimensionale, ma sulla valorizzazione del bene conseguente ai lavori.

17.5. Il motivo è altresì carente sul piano dell’autosufficienza, poichè la società sostiene di avere dedotto di avere svolto lavori qualificabili come manutenzione “ordinaria”, ma non illustra nè trascrive i documenti sulla base ai quali avrebbe fatto valere le concrete circostanze in ragione delle quali la sua prospettazione avrebbe potuto essere condivisa, nè indica quando li avrebbe introdotti nel giudizio, limitandosi ad un argomentare assertivo che si traduce nella mera sollecitazione ad una pronuncia di contenuto più gradito rispetto a quello della sentenza.

19.1. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo, terzo e sedicesimo, inammissibili tutti gli altri.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso, infondati i motivi primo, terzo e sedicesimo, inammissibili tutti gli altri;

Condanna a società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 27.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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