Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23154 del 14/11/2016
Cassazione civile sez. lav., 14/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23154
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3463-2015 proposto da:
A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO D’ANGELO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
P.T., C.F. PCHTDR40E31G377T, P.V. C.F.
(OMISSIS), P.D. C.F. (OMISSIS), P.F. C.F.
(OMISSIS), tutti nella qualità di eredi di F.S.,
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
VALTER GALLONE, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 960/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 17/09/2014 r.g.n. 168/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per: estinzione del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 960 in data 17 settembre 2014, notificata il 5 dicembre 2014, la Corte di Appello di SALERNO in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata da P.T., F., V. e D., quale eredi di F.S., condannava A.M., titolare dell’omonima ditta individuale, al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di 80.776,63 Euro, oltre accessori, nonchè alle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, ed alle spese di c.t.u. separatamente liquidate.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il suddetto A., come da atto notificato il tre febbraio 2015 affidato a cinque motivi, cui hanno resistito, mediante controricorso, i suddetti P., nella qualità di eredi della F. (n. il (OMISSIS) e deceduta il (OMISSIS)).
Successivamente, il ricorrente A.M. ha depositato rinuncia ex art. 390 c.p.c. nei confronti di tutti i controricorrenti, come da atto sottoscritto dallo stesso M. e dal suo difensore, procuratore speciale costituito, avv. Matteo D’Angelo, ed in calce, per accettazione, anche dai controricorrenti P.T., F., V. e D. dall’avv. Valter Gallone, difensore e procuratore speciale costituito per questi ultimi.
Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata, preliminarmente, l’estinzione del processo, ex artt. 390 – 391 c.p.c., nei confronti di tutte le parti del giudizio, per intervenuta rinunzia al ricorso de quo (laddove, tra l’altro, si richiama il verbale di conciliazione in sede sindacale del 14 maggio 2015), debitamente sottoscritta dal ricorrente, nonchè per adesione dai controricorrenti, oltre che dai rispettivi procuratori con altresì rinuncia al vincolo di solidarietà, da parte di costoro.
Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese, avuto riguardo alle accettazione.
PQM
la CORTE dichiara ESTINTO il giudizio. NULLA per le spese tra il ricorrente ed i suddetti controricorrenti.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016