Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23154 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28732-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA STOPPANI

1, presso lo studio dell’avvocato CARLO COMANDE’, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCIA DI SALVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

depositata l’08/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS LUISA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 11.4.2007 P.E., esercente l’attività dio medico pediatra, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni di imposta dal 2002 al 2006, affermando di non rientrare tra i soggetto passivo dell’imposta.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che con sentenza n. 121 del 2008 lo accoglieva.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo dichiarava inammissibile con sentenza del 8.9.2011. Il giudice di appello riteneva insussistente l’ipotesi dedotta da parte appellante, di rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale per irregolare costituzione del contraddittorio prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59; riteneva inammissibile l’appello proposto per motivi di rito, giudicati infondati, e senza alcun riferimento al merito della decisione appellata.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo “violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile a(caso in esame il disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, nonostante la sentenza del giudice di primo grado contenesse l’erronea affermazione che l’Ufficio non aveva presentato le proprie controdeduzioni, con conseguente lesione del contraddittorio.

L’intimato resiste con controricorso.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b), stabilisce che la Commissione tributaria regionale rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale “quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato”.

Non è controverso tra le parti, e risulta dalla sentenza impugnata, che l’Ufficio si è regolarmente costituito nel giudizio di primo grado mediante deposito delle controdeduzioni, ha ricevuto avviso di trattazione della causa ed ha partecipato all’udienza di discussione, alla quale era presente il proprio funzionario. Ne consegue la correttezza della statuizione del giudice di appello che ha ritenuto insussistente la fattispecie, invocata dall’Agenzia delle Entrate, di rimessione della causa al giudice di primo grado per irregolare costituzione del contraddittorio a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b). A fronte dei dati processuali pacificamente probanti la regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, è irrilevante eccepire, sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, che la sentenza della Commissione tributaria provinciale contenga l’erronea affermazione che l’Ufficio non aveva presentato le proprie controdeduzioni (invece esistenti agli atti).

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore di parte resistente, liquidate in euro duemilatrecento oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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