Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23153 del 19/08/2021
Cassazione civile sez. lav., 19/08/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 19/08/2021), n.23153
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5873-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati
ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MERGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ERMINI, che lo
rappresenta difende unitamente all’avvocato ANTONIO DE PAOLIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 90/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/02/2014 R.G.N. 5955/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/02/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
Fatto
RILEVATO
– che, con sentenza del 26 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Roma conferma la decisione resa dal Tribunale di Rieti e accoglie parzialmente la domanda proposta da P.A. nei confronti dell’INPS, condannando l’Istituto al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all’area C, posizione economica C1 per il periodo 1.7.1998/31.12.1999;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, alla luce della declaratoria contrattuale secondo il contenuto professionale qualificante l’area C (dato dalla competenza del dipendente allo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo nel quale è inserito) provato l’esercizio di compiti riferibili alla predetta area, risultando irrilevante il difetto di competenza circa sottoscrizione dell’atto finale, per non rientrare nella declaratoria contrattuale l’assunzione di responsabilità dell’atto finale del processo;
– per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il P.;
– che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione del CCNL per gli Enti pubblici non economici relativo al quadriennio 19998/2001, imputa alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’assolvimento da parte del P. dell’onere probatorio circa il possesso dei contenuti professionali propri dell’area C e comunque circa lo svolgimento in via prevalente delle mansioni superiori;
che il motivo deve ritenersi infondato, atteso che la lettura qui riproposta dall’Istituto ricorrente della declaratoria contrattuale dell’area C come tale da postulare una autonomia nella gestione del processo produttivo del provvedimento finale dell’ambito di competenza funzionale affidato, estesa fino al punto di essere il dipendente sottratto alla verifica del responsabile del processo e di provvedere alla sottoscrizione dell’atto finale con assunzione della relativa responsabilità, correttamente è stata ritenuta dalla Corte territoriale incongrua rispetto alla formulazione letterale della declaratoria medesima; questa si limita a richiedere al dipendente la competenza allo svolgimento di ogni fase del processo produttivo dell’atto finale, senza onerarlo dell’assunzione della relativa responsabilità, contenuto professionale fatto oggetto dalla Corte territoriale di apposito ed adeguato accertamento, riguardo al quale L’Istituto ricorrente non solleva alcuna specifica censura;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021