Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23153 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20606-2012 proposto da:

S.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

GENIO (c/o CENTRO CAF), rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE

AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1023/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/09/2011 R.G.N. 309/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n.1023/2010, depositata il 22.9.2011, la Corte d’Appello di Salerno accoglieva l’appello proposto da S.D. contro la sentenza del tribunale di Salerno che aveva respinto la sua domanda ed in riforma della stessa pronuncia dichiarava la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra l’appellante e l’azienda agricola di C.M. per l’anno (OMISSIS) per 51 giornate lavorate ed ordinava la sua reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per la suddetta annualità, compensando per intero le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

A fondamento della decisione la Corte sosteneva, per quanto di interesse, che sussistessero giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado, in quanto i dati ispettivi ponevano seri dubbi sull’effettiva sussistenza del rapporto dedotto in lite che si era potuto accertare solo all’esito dell’istruttoria svolta.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice affidando le proprie censure ad un motivo. L’INPS ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. vecchio e nuovo testo, dell’art. 115 c.p.c. e del principio del decidere iuxta alligata et probata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza e del procedimento (relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto la Corte aveva ritenuto di compensare per intero le spese del doppio grado pur essendo la lavoratrice risultata vincitrice in seguito all’integrale accoglimento della sua domanda. Inoltre la Corte, pur avendo accertato la mancanza di qualsiasi prova in ordine alle discrasie segnalate nella sentenza di primo grado (e la mancanza della nota del 18.7.07 cui aveva fatto riferimento il primo giudice), aveva a sua volta fatto riferimento ad una ulteriore nota del 23.7.07 della D.P.L. nemmeno depositata in giudizio. Mancava quindi qualsiasi elemento portante della considerazione posta a fondamento della disposta compensazione. In ogni caso la Corte aveva sostenuto che la stessa nota fosse generica e che facesse rinvio ad una lista di persone coinvolte che però non era stata prodotta in atti.

1.1 Anzitutto va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto controricorrente, perchè pur riproducendo integralmente alcuni atti (memoria difensiva INPS in primo e secondo grado, provvedimento istruttorio, verbale di prove testimoniali, verbale di udienza di discussione) il contenuto del ricorso risulta rispettoso dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e del principio di autosufficienza del ricorso. Gli atti spillati nel ricorso sono infatti preceduti dalla descrizione dei fatti e non affidano alla Corte il compito di selezionare le parti rilevanti di essi; mentre la riproduzione dei documenti appare funzionale alla completa cognizione della controversia e della decisione sulle stesse censure sollevate col ricorso.

1.2 Nel merito il ricorso è fondato. Va chiarito che il potere giudiziale di disporre la compensazione delle spese era regolato nel caso in esame dall’art. 92 c.p.c. come riscritto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006) in quanto il ricorso introduttivo della lite era stato depositato il 25.3.2009. Pertanto, in mancanza di reciproca soccombenza, il potere di compensare le spese era subordinato all’esistenza di “giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione”. Non poteva applicarsi invece nè la normativa codicistica precedente, la quale non richiedeva di indicare specificamente i giusti motivi nella motivazione (su cui S.U. n. 20598 del 30 luglio 2008); nè la normativa successiva (introdotta dalla L. n. 69 del 2009 a decorrere dal 4.7.2009) la quale prevedeva che il medesimo potere fosse subordinato all’esistenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (prima della ulteriore modifica intervenuta con D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui la compensazione è possibile, in mancanza di reciproca soccombenza, solo “nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).

1.4 Tanto premesso, va osservato che nella fattispecie l’esito del giudizio di merito fosse stato contrassegnato da totale vittoria per la lavoratrice e non ricorresse perciò reciproca soccombenza. Nè i giusti motivi, necessari per poter derogare il principio di soccombenza e disporre la compensazione delle spese in favore dell’INPS, potevano farsi discendere dalla “generica nota” del 23.7.2007 del servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno (richiamata in sentenza) concernente una informativa di reato a carico di C.M. per l’instaurazione di fittizi rapporti di lavoro nel periodo (OMISSIS), presso la sua azienda in (OMISSIS). La stessa Corte territoriale decidendo nel merito dell’appello rilevava che la nota di cui sopra rinviava “ad una apposita lista delle persone coinvolte che però non risulta allegata nè comunque acquisita agli atti”.

1.5 Per di più la stessa Corte, da una parte, aveva accertato l’insussistenza del verbale ispettivo del 18.7.2007 (su cui si era basato il primo giudice per decidere la causa in senso sfavorevole alla lavoratrice) e, dall’altra, aveva fatto riferimento all’ulteriore “generica nota” del 23.7.07, sopraindicata, che però non risulta mai depositata in giudizio (nè quando o da parte di chi).

In base agli atti dunque, in mancanza di qualsiasi elemento di prova contrario, non era possibile ipotizzare alcun fondato dubbio sull’esistenza del rapporto di lavoro in oggetto; talchè il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei lavoratori agricoli adottato dall’INPS nei confronti della ricorrente risulta privo di giustificazione.

1.6 Considerato l’esito finale della lite, l’INPS doveva dunque soggiacere al pagamento delle spese di lite in base al principio di causalità e soccombenza ex art. 91 c.p.c. non sussistendo i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c..

2. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso; con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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