Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23152 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19797-2012 proposto da:

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

GENIO (c/o CENTRO CAF), rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE

AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/08/2011 R.G.N. 1785/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 678/2011, la Corte d’Appello di Salerno accoglieva l’appello proposto da C.F. contro la sentenza resa dal Tribunale di Salerno ed in riforma della stessa dichiarava la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra l’appellante e l’azienda “La Speranza soc. agr. a r.l.” per l’anno (OMISSIS) per 102 giornate lavorate ed ordinava la sua reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per la suddetta annualità. Sul regime delle spese processuali la Corte riteneva sussistere giusti motivi per disporre la compensazione per intero di quelle del doppio grado di giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., vecchia formulazione, sostenendo che il comportamento dell’INPS di sospendere i trattamenti previdenziali per tutti i lavoratori dell’azienda “La Speranza soc. agr. a r.l.”, in seguito ad una nota da esso inviata dal Procuratore della Repubblica di Salerno, non poteva dirsi derivato da una condotta imputabile all’Istituto in quanto era scaturito dal doveroso esercizio di una facoltà, nella prospettiva di verificare in un secondo momento il concreto coinvolgimento o meno dei singoli lavoratori nella truffa ai danni dello Stato per la quale era indagato il loro datore di lavoro.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.F. affidando le proprie censure ad un motivo con il quale impugna il capo della pronuncia sulle spese. L’INPS ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 92 c.p.c. vecchio e nuovo testo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; erronea valutazione e travisamento dei fatti di causa e dei documenti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5), vizio di motivazione e contraddittorietà circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), errore di giudizio e vizio di motivazione idonea a giustificare la decisione (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione al capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado.

A sostegno del motivo la ricorrente ha allegato che il proprio rapporto di lavoro non fosse stato toccato dagli accertamenti ispettivi condotti da parte dei funzionari INPS i quali riguardavano solo il (OMISSIS) e non il (OMISSIS) (non era vero perciò quanto affermato in proposito dalla Corte territoriale); metteva in evidenza che il suo nome non era comunque compreso nell’elenco dei 458 rapporti relativi all’anno (OMISSIS) che all’esito dell’accertamento gli ispettori avevano individuato come quelli meritevoli di annullamento; che pertanto l’INPS avesse del tutto arbitrariamente ingiustificatamente disconosciuto il rapporto di lavoro costringendola ad agire in giudizio in base ad una iniziativa priva di fondamento.

1.2 Anzitutto va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto controricorrente, perchè pur riproducendo integralmente alcuni documenti (verbale di accertamento INPS, dichiarazione del datore, comunicazione della Procura della Repubblica) il contenuto del ricorso risulta rispettoso dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e del principio di autosufficienza del ricorso. Gli atti spillati nel ricorso sono infatti preceduti dalla descrizione dei fatti e non affidano alla Corte il compito di selezionare le parti rilevanti di essi; mentre la riproduzione dei documenti appare funzionale alla completa cognizione della controversia e della decisione sulle stesse censure sollevate col ricorso.

1.3 Nel merito il ricorso è fondato. Va chiarito che il potere giudiziale di disporre la compensazione delle spese era regolato nel caso in esame dall’art. 92 c.p.c. come riscritto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006) in quanto il ricorso introduttivo della lite era stato depositato il 30.6.2008. Pertanto, in mancanza di reciproca soccombenza, il potere di compensare le spese era subordinato all’esistenza di “giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione”. Non poteva applicarsi invece nè la normativa codicistica precedente, la quale non richiedeva di indicare specificamente i giusti motivi nella motivazione (su cui S.U. n. 20598 del 30 luglio 2008); nè la normativa successiva (introdotta dalla L. n. 69 del 2009 a decorrere dal 4.7.2009) la quale prevedeva che il medesimo potere fosse subordinato all’esistenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (prima della ulteriore modifica intervenuta con D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui la compensazione è possibile, in mancanza di reciproca soccombenza, solo “nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).

1.4 Tanto premesso, va osservato che nella fattispecie l’esito del giudizio fosse stato totalmente vittorioso per la lavoratrice e non ricorresse reciproca soccombenza. Nè i giusti motivi, necessari per poter derogare il principio di soccombenza e disporre la compensazione delle spese in favore dell’INPS potevano farsi discendere dagli esiti dell’ispezione di natura amministrativa o dall’inizio di un’indagine penale, perchè tali atti stragiudiziali non riguardavano il rapporto di lavoro in questione. La stessa Corte territoriale infatti decidendo nel merito dell’appello rilevava che gli ispettori dell’INPS, su una forza lavoro denunziata di 973 dipendenti, avessero accertato la fittizietà di 458 rapporti di lavoro, indicati nell’elenco acquisito in giudizio, nel quale tuttavia “non risulta inserita la parte odierna appellata” che “del tutto ingiustificatamente, per quanto emerge dalle prove orali e documentali acquisite, è stata cancellata dall’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza”.

1.5 Non solo, risulta pure che i verbali ispettivi dell’11.12.2006 e del 25.7.2007 (trascritti nel ricorso per cassazione), su cui erano stati fondati gli accertamenti, appaiano limitati a rapporti intercorsi nell’anno (OMISSIS) e non riguardino quelli intervenuti nell’annualità del (OMISSIS) (neppure in parte), onde risulta errata la contraria affermazione contenuta a tale proposito in sentenza (pag. 7). Sicchè non si intuisce sulla base di quale presupposto l’INPS abbia adottato il provvedimento di cancellazione nei confronti della ricorrente.

In base agli atti dunque, anche di quelli amministrativi e penali formati prima della causa, non era possibile ipotizzare, neppure in un secondo momento, un qualsiasi coinvolgimento della lavoratrice in una eventuale truffa ai danni dello Stato, per inesistenza del rapporto di lavoro in oggetto.

1.6 Talchè il comportamento dell’INPS risulta privo di giustificazione emergendo ex actis già in fase amministrativa che il rapporto della ricorrente non potesse essere sospeso e che non fossero ammissibili fondati dubbi in proposito.

1.7 Considerato l’esito finale della lite, esso doveva dunque soggiacere al pagamento delle spese di lite in base al principio di causalità e soccombenza ex art. 91 c.p.c. non sussistendo i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c..

2. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso; con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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