Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23152 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11544-2011 proposto da:

D.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S.

COSTANZA 24, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO DI PASQUALE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO

CARAMATTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2010 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA

depositata il 22/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 63 del 2008 la Commissione tributaria provinciale di Sondrio accoglieva il ricorso, proposto da D.R.A., contro il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate sulla istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza del 22.4.2010.

Contro la sentenza di appello D.R.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate, dopo avere resistito con controricorso, deposita memoria con la quale chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, allegando i provvedimenti con cui ha disposto il rimborso richiesto dal contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, preso atto della documentazione allegata da parte resistente, attestante l’avvenuta adozione dei provvedimenti di rimborso della somme richieste in restituzione dal contribuente;

ritenuto che è sopravvenuta una causa di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla prosecuzione della lite, ai sensi dell’art. 101 c.p.c.;

ritenuto di compensare le spese, valutato il comportamento dell’Ufficio che ha proceduto al rimborso pur in presenza della decisione ad esso favorevole emessa dal giudice di appello.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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