Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23151 del 22/10/2020
Cassazione civile sez. lav., 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3923-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente –
contro
K.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4155/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 13/02/2014 R.G.N. 717/2011.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.2.2014, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a pagare ad K.A. l’assegno al nucleo familiare;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che K.A. è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, commi 2, 9 e 10, conv. con L. n. 153 del 1988, in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il possesso delle condizioni reddituali legittimanti la concessione dell’assegno sulla scorta dell’avvenuta produzione in giudizio del modello CUD relativo agli anni 2002-2003 e della non contestazione dell’Istituto circa il fatto che i redditi da lavoro dipendente ivi documentati fossero gli unici redditi di cui gode il nucleo familiare dell’istante;
che il motivo è fondato, avendo effettivamente la Corte territoriale affermato che “in assenza di specifica contestazione sul punto, ben può ritenersi che il reddito di cui al CUD sia l’unico di cui gode il nucleo familiare” (così la sentenza impugnata, pag. 3) ed essendo per contro consolidato il principio di diritto secondo cui l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019);
che, non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020