Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23151 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19007-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato ERIKA GIOVANNETTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIERO PIERSIMONI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI MACERATA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1366/2017 del TRIBUNALE di MACERATA,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 1/13 dell’8-15/2/2013 il Giudice di Pace di Tolentino condannò la Provincia di Macerata al risarcimento del danno subito in data 1-11-20111 dall’autovettura di S.A. in conseguenza dell’urto con fauna selvatica (cinghiale di grossa taglia) che dalla vegetazione laterale si era immesso improvvisamente sulla carreggiata da dx verso sx rispetto al senso di marcia del veicolo; in particolare il Giudice di Pace ritenne la legittimazione passiva della Provincia, quale titolare della gestione materiale e diretta del territorio e della fauna selvatica, mentre invece la Regione aveva mera potestà legislativa sulla materia, senza possibilità di inferire in concreto sulle circostanze e presupposti per i quali gli animali selvatici vivono.

Con sentenza 1366/2017 del 19-12-2017 il Tribunale di Macerata, in accoglimento dell’appello della Provincia, ha invece dichiarato quest’ultima carente di legittimazione passiva; al riguardo il Tribunale, premesso in termini generali che (come affermato da Cass. 2192/2006 e Cass. 80/2010) la responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli va imputata all’ente (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione, Associazione) al quale siano stati affidati (nel singolo caso) i poteri di amministrazione del territorio o di gestione della fauna ivi insediata, ha evidenziato che, per quanto concerne il caso di specie, la normativa nazionale (1. 241/90, 394/91 e 157/92) e quella regionale (1.Reg. Marche 7/95 di delega alle Province della gestione della fauna selvatica) prevedeva soltanto la costituzione di un fondo per il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle colture agricole e di un fondo per la stipula di polizze assicurative per il risarcimento di tutti i danni causati dalla fauna selvatica; detta normativa non conferiva invece alle Province alcun potere in relazione alla regolamentazione della fauna al fine di evitare danni diversi da quelli alle colture agricole (e, quindi, danni quali quelli oggetto del giudizio).

Avverso detta sentenza S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Provincia di Macerata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata al ricorrente.

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo il ricorrente, sostenendo la “esclusiva legittimazione della Provincia di Macerata”, si duole che il Tribunale abbia ritenuto la Provincia carente di legittimazione passiva; al riguardo ribadisce che il responsabile dei danni deve essere individuato nell’ente al quali siano stati concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna selvatica ivi esistente; nella specie, la L. 142 del 1990, art. 14, lett. f e il D.Lgs. n. 267 del 1990, art. 19, lett. c) e d), attribuivano alle Province funzioni proprie (e non delegate dalla Regione) in tema di caccia, pesca e protezione della fauna selvatica; la L. Regione Marche n. 7 del 5-11995 attribuiva alle Province tutti i compiti rilevanti ai fini della gestione della fauna selvatica, attribuendo alle province marchigiane l’istituzione e la soppressione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura (art. 8, commi 1 e 4), la determinazione della superficie adeguata alle esigenze biologiche degli animali; la realizzazione delle attrezzature e degli interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione ed incremento della specie (artt. 9, commi 2,3,4 e 6); l’attività di vigilanza sulla riserva (art. 9, comma 11);

tutte attività che determinano inferenza con l’attività esterna e che consentono di affermare che in concreto la funzione di effettiva gestione della fauna è affidata alla Provincia.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando la violazione dell’art. 34 L.R. Marche n. 7 del 1995, si duole che il Tribunale, al fine di sostenere la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Macerata, non abbia correttamente considerato che l’art. 34 della L. Reg. n. 7 del 1995, prevedeva che i danni derivati dalle specie selvatiche (tutti i danni, senza quindi alcuna limitazione ai danni alle coltivazioni) potevano essere risarciti mediante polizze assicurative stipulate dalle Province.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato che la Provincia, oltre l’obbligo di custodia della fauna selvatica, aveva anche l’obbligo di custodia delle strade provinciali, quale quella in questione, e di garantire l’incolumità di terzi; obbligo non rispettato nel caso di specie, ove era stata dimostrata l’assenza di idonea cartellonistica e di misure idonee ad evitare l’attraversamento di animali selvatici di grossa taglia.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione in quanto tutti incentrati sulla legittimazione passiva della Provincia, sono fondati

La sentenza impugnata non è in linea con Cass. 80/2010, non rettamente intesa dal Tribunale, e con gli specifici compiti attribuiti alla Provincia dalla legge Regione Marche n. 7/1995 ai fini della gestione della fauna selvatica.

Siffatta sentenza è stata così massimata: “la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Cass. 80/2010).

Questa S.C., nella menzionata sentenza, ha invero, in sintesi, stabilito che:

1) La disciplina legislativa nazionale e regionale nulla dispone espressamente in ordine alla responsabilità per i danni provocati da animali selvatici a terzi (in particolare in ordine ai danni connessi alla circolazione stradale);

2) di conseguenza, in materia, vanno applicati i principi generali in tema di della responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni dei danni nell’ente a cui siano stati concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente, e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quelli del cui risarcimento si tratta;

3) al fine di individuare l’ente (nel caso Regione o Provincia) al quale siano stati concretamente affidati siffatti poteri, è necessario esaminare le leggi nazionali e le leggi della Regione interessata, sicchè la soluzione è differente nell’ambito delle diverse regioni.

4) per ciò che concerne le leggi nazionali, è necessario prendere in esame innanzitutto la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative che attengono a determinate materie, tra cui la protezione della fauna selvatica nelle zone che interessino in parte o per intero il territorio provinciale, e la L.11 febbraio 1992 n. 157, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica e dispone che le province attuano la disciplina regionale “ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142”, cioè in virtù dell’autonomia ad esse attribuita dalla legge statale; non quindi per delega delle regioni; da tali disposizioni si desume che la Regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre alle Province spetta l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, nell’ambito del loro territorio.

5)per ciò che concerne le leggi regionali, e quindi nella specie le leggi della Regione Marche, la legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 ha attribuito alle Province tutti i compiti rilevanti ai fini della gestione della fauna selvatica: l’istituzione delle oasi di protezione e la loro soppressione; l’istituzione e la soppressione delle zone di ripopolamento e cattura; l’immissione di nuovi capi; la determinazione della superficie adeguata alle esigenze biologiche degli animali; la realizzazione delle attrezzature e degli interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento della specie; attività tutte che possono comportare maggiori o minori rischi di interferenza degli animali con le attività esterne, in relazione alle modalità con cui vengono esplicate (un eccesso di popolamento, la determinazione poco oculata dei luoghi in cui gli animali trovano cibo ed acqua, l’assetto e le modalità di delimitazione del territorio in relazione alla prossimità con le strade pubbliche; tutte attività che possono incrementare i rischi di interferenza con la circolazione dei veicoli).

La detta L. Reg Marche n. 7 del 1995 risulta quindi avere effettivamente attribuito alle Province la quasi totalità dei poteri di amministrazione della fauna selvatica nell’ambito del loro territorio, sicchè è erroneo addebitare di per sè esclusivamente alla Regione la responsabilità di danni potenzialmente ed in astratto imputabili alle attività amministrative svolte dalla Provincia;

6) in ordine all’individuazione del soggetto responsabile relativamente a danni a terzi, rilevante indice interpretativo è costituito dall’art. 34, comma 2, L. reg. n. 7 del 1995, che, nel prevedere che le Province stipulino apposite polizze assicurative per il risarcimento dei danni, è significativa al fine di dimostrare che, pur nell’ambito dei danni alle coltivazioni, l’ente gestore del territorio è la Provincia;

7) è erroneo, inoltre, sostenere che la Regione è comunque responsabile in quanto ente che ha delegato i suoi poteri alla Provincia; ciò in quanto: a) la legge (nazionale) n. 142 del 1990, come su evidenziato, attribuisce alla Provincia una competenza propria in materia di fauna selvatica (non quindi una competenza per delega), sicchè la responsabilità della Regione sorge solo se l’evento dannoso sia riconducibile all’attuazione, da parte della Provincia, di specifiche norme regionali; non invece ove si tratta di danni inerenti all’esercizio di attività meramente amministrative, quali il controllo sugli animali e sul territorio, il fare apporre sulle strade apposita segnaletica per gli automobilisti (attività relativamente alle quali la decisione su come agire spetta esclusivamente o prevalentemente alla provincia; b) comunque, anche in caso di delega, non vi è, in linea di principio, responsabilità civile esclusiva del delegante (e quindi vi sarebbe

comunque responsabilità della Provincia, almeno concorrente). L’impugnata sentenza, nel dichiarare la Provincia carente di legittimazione attiva, non si è attenuta a detti principi, e va, quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso Giudice, che dovrà decidere la causa in applicazione dei principi su esposti, accertando anche quali poteri in concreto siano stati trasferiti alla Provincia, e cioè se la Regione abbia messo quest’ultima nelle condizioni materiali di provvedere alla gestione ed al controllo della fauna selvatica; cioè, in altre parole, se la Provincia, oltre a disporre dei poteri attribuitile dalla Regione “sulla carta”, abbia anche ricevuto i mezzi per farvi fronte (Cass. 2508/2016)

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di macerata, in persona di diverso Giudice.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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