Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23151 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25785-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE COGLITORE,

PAOLO CENTORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA depositata il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.A.P., esercente la professione di commercialista, in data 25.3.2002 presentava istanza di rimborso della somma di Euro 85.510, versata a titolo di Irap negli anni di imposta dal 1999 al 2004, assumendo la mancanza del presupposto impositivo.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pavia che lo rigettava con sentenza n. 178 del 2007, rilevando, con riferimento agli anni di imposta 2001 e 2002, l’inammissibilità dell’istanza di restituzione dell’imposta versata in ragione della intervenuta adesione al condono; rigettava il ricorso per infondatezza con riguardo alle annualità non condonate.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 27.7.2009, condannando l’Amministrazione al rimborso della somma versate. Il giudice di appello rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello del contribuente per mancato conferimento della delega al difensore ai fini dell’impugnazione; nel merito accoglieva l’appello, ritenendo che il contribuente avesse dimostrato di avere svolto la propria attività senza l’ausilio di una autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12,18 e 53, in combinato disposto con l’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza in capo al difensore della procura per l’impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato. Non è controverso tra le parti che la procura alla lite contenga la delega al difensore a rappresentare e difendere il contribuente “in ogni stato e grado del presente giudizio”. L’espressa dichiarazione di conferimento della procura alla lite per ogni grado del giudizio, costituisce manifestazione di volontà idonea a contrastare la presunzione contenuta nell’art. 83 c.p.c., u.c., secondo cui la procura si presume conferita “soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa”. In senso conforme questa Corte ha ritenuto che la procura alla lite rilasciata in primo grado impiegando l’espressione “per il presente giudizio”, o altra equivalente, vale ad abilitare il difensore medesimo alla proposizione dell’appello, senza necessità del conferimento di un’ulteriore delega, quando dal contesto dell’atto non risulti l’esistenza di elementi limitativi. (Sez. 5, Sentenza n. 10813 del 05/05/2010, Rv. 613189 – 01).

2. Secondo motivo: “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha esaminato l’eccezione della Amministrazione finanziaria che aveva eccepito l’inammissibilità della istanza di rimborso in riferimento alle annualità per le quali il contribuente aveva aderito al condono a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9.

Il motivo è fondato. L’Agenzia delle Entrate riporta il passo delle controdeduzioni in cui reitera l’eccezione di inammissibilità della istanza di rimborso in riferimento alle annualità condonate, questione sicuramente devoluta alla cognizione della Commissione tributaria regionale posto che lo stesso controricorrente afferma di avere proposto appello eccependo, tra l’altro, di non avere mai aderito al condono (pag. 2 controricorso). Sul punto relativo alla intervenuta definizione agevolata della controversia a norma della L. n. 289 del 2002, con conseguente preclusione della richiesta di rimborso, la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi.

3. Terzo motivo: “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha escluso, con motivazione tautologica, la sussistenza di una autonoma organizzazione costituente presupposto impositivo.

Il motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale ha affermato l’insussistenza della autonoma organizzazione motivando che il contribuente “ha svolto la propria attività di commercialista senza l’ausilio di personale dipendente e senza l’impiego di beni strumentali di apprezzabile valore”. La genericità della motivazione, rapportata alla specificità delle controdeduzioni svolte da parte appellata, integra il vizio di insufficiente motivazione poichè non dà esaurientemente conto di avere esaminato i dati contabili risultanti dal quadro RE delle dichiarazioni relative ai vari anni di imposta, indicati dall’Ufficio come sintomatici della sussistenza di una struttura organizzativa, con particolare riguardo alla presenza di compensi a terzi e alla consistenza, non minimale, delle spese per beni strumentali e specificamente per gli immobili.

In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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