Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23150 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18882-2018 proposto da:

TENUTA IL FONDO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 52, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO GABRIELLA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3057/2017 della CORTE D’APPELLO) di BOLOGNA,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARI()

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Coi citazione 6 maggio 1997 C.C. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la “Tenuta il Fondo” s.r.l, perche fosse condannata a risarcirgli i danni subiti a seguito di una caduta da cavallo avvenuta in data 4 giugno 1996 nel corso di una lezione di equitazione presso il circolo ippico Il Fondo a Misano Adriatico, al quale l’attore era iscritto.

A sostegno della domanda espose che, durante tale lezione, effettuata sotto la sorveglianza e la direzione di una istruttrice, il cavallo assegnatogli si era improvvisamente imbizzarrito senza che fosse intervenuto alcun fattore estrinseco, e, scalciando con le zampe posteriori ed abbassando bruscamente il collo, lo aveva fatto cadere a terra, cagionandogli lesioni personali.

Si costituì la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 24 maggio 2000 l’adito Tribunale rigettò la domanda; in particolare il Tribunale, qualificata la fattispecie ai sensi dell’art. 2050 c.c., escluse la responsabilità della convenuta in quanto l’esercitazione si era svolta in un ambiente idoneo, adeguatamente attrezzato e sotto la direzione e sorveglianza di una istruttrice munita di diploma.

Con sentenza 27 settembre 2005 la Corte d’Appello di Bologna rigettò il gravame proposto dal C.; in particolare la Corte, dopo avere confermato la qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 2050 c.c., evidenziò che “esiste sempre un margine di rischio, ineliminabile, che chi frequenta un maneggio accetta preventivamente”. Con sentenza 17216 del 2010 questa S.C. decidendo sul ricorso proposto dal C., ha cassato la detta decisione, con rinvio alla stessa Corte d’Appello; in particolare la S.C., dopo avere osservato che tanto in primo che in secondo grado, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, era stato ribadito che l’attività svolta presso il maneggio (vertendosi in tema di danni conseguenti a esercitazioni di un principiante che frequentava il maneggio da circa due mesi ed aveva preso una decina di lezioni, e che quindi non era in grado di governare le imprevedibili reazioni dell’animale) era da qualificare come “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c., ha, di conseguenza ritenuto applicabile la presunzione di cui alla detta norma, secondo cui il gestore della attività pericolosa è obbligato a risarcire il danno, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo; secondo la S.C., pertanto, la valutazione della Corte territoriale, per la quale “esiste un margine di rischio, ineliminabile, che chi frequenta un maneggio, accetta preventivamente”, non poteva trovare spazio nella disciplina in esame, dovendosi unicamente verificare se il titolare dell’attività pericolosa avesse in concreto fornito la detta prova liberatoria.

Con sentenza 3057/2017 del 29-12-2017 la Corte d’Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, in accoglimento della domanda del C., ha condannato la “Tenuta il Fondo” s.r.l, al pagamento della somma di Euro 7.996,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni, ed alla restituzione della somma dal C. pagata in esecuzione della gravata sentenza; in particolare la Corte territoriale ha ritenuto che la detta società non avesse assolto all’onere della prova liberatoria di cui all’art. 2050 cc; a tal fine, invero, secondo la Corte territoriale, non era sufficiente la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorreva la prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso; nella specie, il fatto che la lezione fosse tenuta da un istruttore o che il cavallo fosse addestrato ad essere montato da un principiante o che gli esercizi fossero alla portata di quest’ultimo, costituivano condizioni indispensabili ed imprenscidibili per una lezione di equitazione di primo livello (quale quella in questione), mentre non era stata allegata, nè tantomeno dimostrata, la predisposizione, da parte della società, di alcuna specifica misura diretta ad evitare la caduta da cavallo e/o contenerne gli effetti pregiudizievoli.

Avverso detta sentenza la “Tenuta il Fondo” s.r.1 propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

C.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 e 2052 c.c., sostiene di avere provato di avere adottato tutte le misure idonee al caso concreto per evitare la caduta dal cavallo del C.; quest’ultimo, infatti, all’epoca dell’incidente, aveva ventisei anni, aveva frequentato il maneggio con continuità per circa due mesi prendendo una quindicina di lezioni; lo stesso, al quale era stato fornito un cavallo adeguato, era stato inoltre affiancato da un esperto insegnante e la lezione era stata tenuta all’interno dei recinti del circolo con l’espletamento di esercizi adeguati al livello di preparazione; sostiene, infine, che erroneamente la Corte territoriale, non costituendo l’attività equestre meramente addestrativa attività pericolosa, aveva inquadrato la vicenda ai sensi dell’art. 2050 cc.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione degli artt. 2050,1223 e 1227 c.c., si duole che la Corte non abbia considerato che il comportamento colposo del danneggiato con caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, quale quello tenuto dal C. (uomo di ventisei anni, frequentatore del maneggio da due mesi con lezioni svolte assiduamente), pur non potendo interrompere il nesso di causalità tra la condotta del dannen,riante ed il danno, poteva integrare un concorso colposo ex art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente riduzione del risarcimento.

Il primo motivo è inammissibile.

La censura, infatti, si risolve, sub specie di violazione di legge, in una critica alla valutazione in fatto operata dalla Corte territoriale in ordine alla mancata prova di avere il ricorrente adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; valutazione insindacabile in sede di legittimità; in particolare, invero, il ricorrente, nel prospettare la questione di diritto, fa riferimento a svariate circostanze fattuali, rispetto alle quali peraltro non fornisce l’indicazione specifica per come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6; la violazione della norma di diritto evocata viene, pertanto, prospettata come risultante dall’apprezzamento di dette circostanze fattuali, sicchè la Corte, prima di procedere alla rivalutazione della questi in iure”, non può che procedere ad una rivalutazione della “questio facti”, non consentita però, come detto, in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Con lo stesso, invero, si prospetta una questione (il concorso del fatto colposo del danneggiato) che la sentenza non esamina e rispetto alla quale la ricorrente non solo non fornisce alcuna indicazione del se e del dove la stessa sia stata in precedenza prospettata, ma neanche fornisce, quanto alle circostanze di fatto, l’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Come già evidenziato da questa S.C., invero, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva della parte resistente, non si provvede sulle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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