Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23150 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25232-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2009 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata 26/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava a P.G., esercente l’attività di “bar e caffè”, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 1995 con il quale, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, rettificava in Lire 46.641.000 il reddito di impresa dichiarato in Lire 28.782.000.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso che lo accoglieva con sentenza n. 10 del 2005, annullando l’atto impositivo impugnato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 26.8.2009.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto il giudice di appello ha erroneamente ritenuto l’illegittimità del d.p.c.m. (e quindi dell’atto impositivo su di esso fondato) per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato, non necessario nella fattispecie in oggetto; contraddittorietà della motivazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione di legge. Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, relativo alla “Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta”, emanato in attuazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 comma 184, è stato approvato in conformità alla speciale procedura prevista dalla stessa L. citata, art. 3, comma 186, la quale ha natura derogatoria rispetto a quanto statuito dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non contemplando l’acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. 5 -, Ordinanza n. 16158 del 28/06/2017, Rv. 644704 – 01).

La censura relativa al vizio di motivazione è assorbita.

La sentenza impugnata, che ha annullato l’avviso di accertamento perchè basato sui parametri standardizzati approvati senza l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato, erroneamente ritenuto necessario, deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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