Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2315 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25977/2009 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO Marco, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati RASPANTI Rita, LA PECCERELLA LUIGI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 580/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’11.11.08, depositata il 5/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 15 giugno 2009 la Corte di appello di Venezia, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, impugnata dall’INAIL, ha rigettato la domanda avanzata da S. P., il quale aveva agito in giudizio per il riconoscimento del diritto alla rendita da infortunio sul lavoro (egli, nello spostare degli scatoloni al termine di un convegno dall’ANIA, di cui era dipendente, aveva avvertito un forte dolore alla schiena, e ricoverato in ospedale due giorni dopo, gli era stata diagnosticata una paraparesi per ernia discale D10-D11, che, inutilmente trattata chirurgicamente, aveva determinato una totale inabilità).

La Corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio rinnovata nel grado, che la menomazione accertata, derivante dalla “rottura dell’anulus del disco vertebrale con la conseguente ernia discale toracica”, non era ricollegabile allo sforzo compiuto dall’assicurato, avendo invece avuto un ruolo determinante la pregressa condizione fisica del S., il quale presentava fenomeni di degenerazione osteo-artrosica della colonna dorsale, altra ernia discale lombo sacrale, ed aveva accusato pregressi episodi di lombalgia.

Per la cassazione della sentenza il soccombente ha proposto ricorso con due motivi.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione il S. ha replicato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia vizio di motivazione (primo motivo) e violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cod. pen., degli artt. 32 e 38 Cost., nonchè del D.P.R. 30 maggio 1965, n. 1124 (secondo motivo), e addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato in maniera adeguata lo svolgimento dei fatti e la stretta connessione fra il primo episodio e quello successivo, che aveva determinato il ricovero in ospedale dell’assicurato e quindi la paraplegia per la fuoriuscita massiva di materiale: entrambi gli episodi, proprio per la loro continuità fenomenica e temporale, avevano avuto un ruolo, quanto meno concausale, nell’insorgenza dell’ernia e quindi della paraplegia.

I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Secondo quanto si è osservato nella richiamata relazione, in tema di infortuni sul lavoro, l’accertamento del giudice del merito in ordine all’eziologia professionale o extralavorativa della lesione lamentata, si risolve in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi.

Qui tale accertamento, basato sul parere fornito dal consulente tecnico di ufficio nominato in appello, che ha concluso per l’impossibilità di stabilire una connessione causale o concausale tra i movimenti riferiti dall’assicurato e la rottura dell’anulus del disco vertebrale successivamente interessato dall’estrusione dell’ernia, ad avviso del Collegio, non è appagante.

E’ assolutamente incontroverso che le operazioni di sollevamento e spostamento degli scatoloni quali innanzi evidenziate erano state compiute dall’infortunato nell’ambito dell’attività lavorativa, come pure assume l’INAIL, il quale nel controricorso sostiene che non è in discussione l’accadimento dell’evento con le modalità denunciate nonchè l’occasione di lavoro, bensì che la lieve entità dello stesso possa aver determinato il quadro patologico riscontrato all’assicurato.

In proposito, il consulente tecnico di ufficio ha osservato, come riferisce la sentenza impugnata, che “il movimento di flessione ad ogni livello della colonna vertebrale è un fattore significativo nello sviluppo della erniazione discale”, e che tuttavia non è possibile, o comunque, è molto opinabile stabilire una connessione causale o concausale tra i movimenti asseriti dall’infortunato e la rottura dell’anulus del disco vertebrale successivamente interessato dall’estrusione dell’ernia.

Secondo la precisazione dell’ausiliare, infatti l’arco di movimento della colonna toracica per l’operazione di sollevamento degli scatoloni compiuta dal S. era stato molto limitato e lo sforzo fatto dallo stesso in quella operazione e in quella successiva di collocazione degli scatoloni nel bagagliaio dell’autovettura era piuttosto modesto, e perciò ritenuto “scientificamente” non idoneo a causare l’erniazione discale toracica riscontrata all’assicurato. Il predetto consulente ha però constatato, come pure è sottolineato in sentenza, che il S., al momento dell’evento, era affetto da una degenerazione osteo artrosica della colonna dorsale e da una ernia lombo sacrale.

Ma, posto che il ripetuto movimento del busto per il compimento dei riferiti movimenti aveva avuto “un indubbio ruolo sul tratto maggiormente impegnato alla flesso estensione e rotazione” della colonna dorsale, secondo quanto espone il medesimo consulente di ufficio nella parte di relazione trascritta nella sentenza impugnata, e che a tali movimenti era da ricollegare il “dolore lombare violento con blocco articolare” accusato dal S. e che lo aveva obbligato al riposo per due giorni, sino a quando la sintomatologia non era ripresa in forma acuta, tanto da dover essere trasportato in ambulanza presso l’Ospedale civile di (OMISSIS) ove gli era stata diagnosticata una “paraparesiernia discale D10-D11”, si deve ritenere l’insufficienza dell’indagine svolta dall’ausiliare e del ragionamento seguito dal giudice del gravame.

Insufficienza che si manifesta laddove il giudice del merito, facendo proprie le conclusioni della rinnovata consulenza di ufficio, afferma il ruolo del movimento del busto nella causazione del forte dolore con il blocco articolare, per poi escludere il nesso causale con la grave patologia invalidante accertata. In tal modo, il medesimo giudice non considera adeguatamente la connessione temporale fra lo sforzo compiuto dall’assicurato e l’insorgenza della grave patologia riscontrata e neppure spiega se le condizioni della colonna dorsale già compromesse a causa dell’accertato fenomeno di degenerazione osteo artrosica all’epoca in atto abbiano potuto avere una qualche incidenza causale nella rottura dell’anulus del disco vertebrale, durante una torsione del busto anche se con un movimento piuttosto limitato.

Il Collegio si discosta perciò dalla relazione ex art. 380 cod. proc. civ., la quale com’è noto non è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, che mantiene pieno potere decisorio (Cass. 27 marzo 2009 n. 7433), e conclude per l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia vizio di motivazione (primo motivo) e violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cod. pen., degli artt. 32 e 38 Cost., nonchè del D.P.R. 30 maggio 1965, n. 1124 (secondo motivo), e addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato in maniera adeguata lo svolgimento dei fatti e la stretta connessione fra il primo episodio e quello successivo, che aveva determinato il ricovero in ospedale dell’assicurato e quindi la paraplegia per la fuoriuscita massiva di materiale: entrambi gli episodi, proprio per la loro continuità fenomenica e temporale, avevano avuto un ruolo, quanto meno concausale, nell’insorgenza dell’ernia e quindi della paraplegia.

I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Secondo quanto si è osservato nella richiamata relazione, in tema di infortuni sul lavoro, l’accertamento del giudice del merito in ordine all’eziologia professionale o extralavorativa della lesione lamentata, si risolve in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi.

Qui tale accertamento, basato sul parere fornito dal consulente tecnico di ufficio nominato in appello, che ha concluso per l’impossibilità di stabilire una connessione causale o concausale tra i movimenti riferiti dall’assicurato e la rottura dell’anulus del disco vertebrale successivamente interessato dall’estrusione dell’ernia, ad avviso del Collegio, non è appagante.

E’ assolutamente incontroverso che le operazioni di sollevamento e spostamento degli scatoloni quali innanzi evidenziate erano state compiute dall’infortunato nell’ambito dell’attività lavorativa, come pure assume l’INAIL, il quale nel controricorso sostiene che non è in discussione l’accadimento dell’evento con le modalità denunciate nonchè l’occasione di lavoro, bensì che la lieve entità dello stesso possa aver determinato il quadro patologico riscontrato all’assicurato.

In proposito, il consulente tecnico di ufficio ha osservato, come riferisce la sentenza impugnata, che “il movimento di flessione ad ogni livello della colonna vertebrale è un fattore significativo nello sviluppo della erniazione discale”, e che tuttavia non è possibile, o comunque, è molto opinabile stabilire una connessione causale o concausale tra i movimenti asseriti dall’infortunato e la rottura dell’anulus del disco vertebrale successivamente interessato dall’estrusione dell’ernia.

Secondo la precisazione dell’ausiliare, infatti l’arco di movimento della colonna toracica per l’operazione di sollevamento degli scatoloni compiuta dal S. era stato molto limitato e lo sforzo fatto dallo stesso in quella operazione e in quella successiva di collocazione degli scatoloni nel bagagliaio dell’autovettura era piuttosto modesto, e perciò ritenuto “scientificamente” non idoneo a causare l’erniazione discale toracica riscontrata all’assicurato. Il predetto consulente ha però constatato, come pure è sottolineato in sentenza, che il S., al momento dell’evento, era affetto da una degenerazione osteo artrosica della colonna dorsale e da una ernia lombo sacrale.

Ma, posto che il ripetuto movimento del busto per il compimento dei riferiti movimenti aveva avuto “un indubbio ruolo sul tratto maggiormente impegnato alla flesso estensione e rotazione” della colonna dorsale, secondo quanto espone il medesimo consulente di ufficio nella parte di relazione trascritta nella sentenza impugnata, e che a tali movimenti era da ricollegare il “dolore lombare violento con blocco articolare” accusato dal S. e che lo aveva obbligato al riposo per due giorni, sino a quando la sintomatologia non era ripresa in forma acuta, tanto da dover essere trasportato in ambulanza presso l’Ospedale civile di (OMISSIS) ove gli era stata diagnosticata una “paraparesiernia discale D10-D11”, si deve ritenere l’insufficienza dell’indagine svolta dall’ausiliare e del ragionamento seguito dal giudice del gravame.

Insufficienza che si manifesta laddove il giudice del merito, facendo proprie le conclusioni della rinnovata consulenza di ufficio, afferma il ruolo del movimento del busto nella causazione del forte dolore con il blocco articolare, per poi escludere il nesso causale con la grave patologia invalidante accertata. In tal modo, il medesimo giudice non considera adeguatamente la connessione temporale fra lo sforzo compiuto dall’assicurato e l’insorgenza della grave patologia riscontrata e neppure spiega se le condizioni della colonna dorsale già compromesse a causa dell’accertato fenomeno di degenerazione osteo artrosica all’epoca in atto abbiano potuto avere una qualche incidenza causale nella rottura dell’anulus del disco vertebrale, durante una torsione del busto anche se con un movimento piuttosto limitato.

Il Collegio si discosta perciò dalla relazione ex art. 380 cod. proc. civ., la quale com’è noto non è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, che mantiene pieno potere decisorio (Cass. 27 marzo 2009 n. 7433), e conclude per l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA