Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2315 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 09/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante T.R. che agisce anche in proprio,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Bettolo 4, presso lo studio

dell’avv. Fabrizio Brochiero Magrone, che li rappresenta e difende,

per procura speciale in calce al ricorso, e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

fabriziobrochieromagrone.ordineavvocatiroma.org e al fax n.

06/3724677;

– ricorrente –

nei confronti di:

Concordato Preventivo della G.D.R. s.r.l. in liquidazione, in persona

del liquidatore avv. S.S. (p.e.c.

sergiosmedile.ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/32652648)

elettivamente domiciliato in Roma, via Caio Mario 8, presso lo

studio dell’avv. Leonardo Pallotta, che lo rappresenta e difende,

per mandato in calce al controricorso, e provvedimento di

autorizzazione e nomina di difensore del giudice delegato del 31

maggio 2016 e indica per le comunicazioni relative al processo la

p.e.c. avv.leonardopallotta.legalmail.it e il fax n. 06/37354770;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2986/15 della Corte di appello di Roma, emessa

il 19 marzo 2015 e depositata il 14 maggio 2015, n. R.G. 51856/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. T.R. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione alla dichiarazione di fallimento pronunciato, su istanza di G.D.R. s.r.l., dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2014. L’opposizione si è basata, fra l’altro, sulla mancata notifica dell’istanza di fallimento che aveva impedito alla società di dimostrare la ricorrenza delle cause di esclusione dal fallimento ai sensi della L. Fall., art. 1.

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2986/15, riscontrata la regolarità della notificazione dell’istanza di fallimento ha respinto l’opposizione.

3. Ricorrono per cassazione (OMISSIS) s.r.l in liquidazione e T.R. per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Rilevano che la Corte di appello ha affermato che unico motivo di ricorso era la mancata notificazione dell’istanza di fallimento laddove con i quattro motivi di gravame era stata, tra l’altro, prospettata l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento come da documentazione contabile afferente gli ultimi tre esercizi.

4. Propone controricorso il Concordato preventivo di G.D.R. s.r.l. in liquidazione eccependo l’inammissibilità del ricorso L. Fall., ex art. 18, comma 14.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Va ritenuta preliminarmente l’inammissibilità del controricorso per tardività.

6. A sua volta il ricorso è stato anch’esso proposto tardivamente rispetto alla data di comunicazione, via p.e.c., della sentenza impugnata per cassazione. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno (Cass. civ. sez. 6-3 n. 23526 del 5 novembre 2014), deve ritenersi che la comunicazione, via p.e.c., da parte della Cancelleria della Corte di appello all’avv. Galdi della sentenza n. 2986/2015 avvenuta il 14 maggio 2015 sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

7. Come ha infatti di recente chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza della 1^ sezione n. 10525 del 20 maggio 2016 la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c..

8. Alla stregua di detto principio, deve ritenersi inammissibile per tardività il ricorso principale, avuto riguardo alla data della notificazione da parte della cancelleria (14 maggio 2015) ed all’inizio del procedimento di notificazione del ricorso per cassazione (12 novembre 2015).

9. Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate in relazione al recentissimo formarsi di una giurisprudenza sulla questione risolutiva del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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