Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2315 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2315 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 13883-2007 proposto da:
PORLIOD

GIORGIO

(C.F.

PRLGRG41S27A326F),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI MARIO,

Data pubblicazione: 03/02/2014

che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DAL PIAZ CLAUDIO, giusta procura a
2013

margine del ricorso;
– ricorrente-

1541

contro

FOLETTO

CLAUDIO

(C.F.

FLTCLD57C11C598M),

1

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE
47, presso l’avvocato LA PORTA CARLO FERRUCCIO, che
.0

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LIZZIO ADA, giusta procura a margine del
controricorso;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI AOSTA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
TORINO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

avverso la sentenza n.

intimati

128/2007 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/10/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato CONTALDI
GIANLUCA, con delega avv. CONTALDI MARIO, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;

– controricorrente –

udito, per il controricorrente, l’Avvocato LA PORTA
CARLO che ha chiesto il rigetto del ricorso (e
deposita cartolina A.R. n.3381-5 / 3497-7);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata> la Corte d’Appello di Torino,
confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la
querela di falso proposta da Giorgio Porliod ed avente
ad oggetto le relate di notifica di cinque avvisi di

accertamento tributari relativi all’imposta IRPEF dal
1993 al 1997.
Deduceva il querelante che, contrariamente a quanto
attestato nelle relate, il messo non aveva eseguito
accesso alla sua casa di abitazione né aveva constatato
legittimamente l’assenza di persone idonee a ricevere il
plico ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. né infine
aveva provveduto all’adempimento costituito
dall’affissione dell’avviso di deposito presso la Casa
comunale di cui all’art. 140 cod. proc. civ. A causa
della mancata ed incolpevole conoscenza di questi avvisi
il querelante aveva subito l’iscrizione a ruolo del
tributo che aveva dovuto impugnare presso la Commissione
Tributaria.
Nel giudizio avente ad oggetto la querela di falso si
era costituito il messo notificatore deducendo la
corrispondenza alla verità di tutte le scansioni
indicate nella relata ed in particolare affermando di
essersi recato presso la casa di abitazione del Porliod
il 14/10/99 una prima volta alle 8 e 30 e
successivamente tra le 12 e le 12 e 30 senza potere
3

accedere all’interno della recinzione e dopo aver
vanamente suonato il campanello esterno. All’accesso
delle 12 e 30 aveva, infine, provveduto ad affiggere
l’avviso di deposito debitamente compilato facendolo
aderire al cancello nord di ingresso della proprietà. Il

giudice di primo grado, esperita anche CTU descrittiva
dei luoghi, e all’esito dell’escussione di testi,
respingeva la querela ritenendo non raggiunta la prova
della falsità ideologica delle relate in quanto gli
esiti delle prove orali non potevano escludere
temporanee assenze degli inquilini del Porliod perché
impegnati in un trasloco né era emerso in modo del tutto
univoco che le operazioni di trasloco si fossero svolte
effettivamente il giorno 14 ottobre.
Sull’impugnazione del Porliod, la sentenza d’appello ha
affermato che l’appellante non aveva provveduto a
censurare le due rationes decidendi sulle quali si era

fondato il rigetto della querela da parte del Tribunale
avendo concentrato l’attenzione nell’atto d’appello solo
sulla coincidenza temporale tra il giorno del trasloco e
quello della notifica ed avendo differito solo alla
comparsa conclusionale l’esame dell’altra ratio,
relativa

alla

mancanza

di

prova

dell’esistenza

d’intervalli di assenza dei testi nel giorno in
questione.

Ne

conseguiva

l’inammissibilità

dell’impugnazione in ordine a tale motivo.

Veniva
4

inoltre affermata anche l’inammissibilità della domanda
relativa all’inesistenza o nullità della notificazione
in questione per difetto dei requisiti di legge in
quanto tardivamente prospettata, non potendo tale
domanda essere qualificata come mera emendatio libelli,

formulabile all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione Giorgio Porliod affidandosi a tre motivi.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la
Corte d’Appello ritenuto non censurate entrambe le
rationes 1q211229i indicate nella sentenza impugnata.
Precisa al riguardo il ricorrente di aver censurato la
valutazione della prova testimoniale da parte del
giudice di primo grado, evidenziando che nel corso
dell’istruttoria si era raggiunta la prova sia sulla
data del rilascio sia sulla presenza continuativa delle
persone. Ha aggiunto che una volta richiesta la riforma
integrale della pronuncia impugnata, il requisito della
specificità dei motivi doveva ritenersi soddisfatto con
la enunciazione dei punti oggetto di censura.
Nel secondo motivo viene formulata la medesima censura
anche sotto il profilo del vizio di motivazione in
ordine all’insufficiente ed illogica valutazione delle
prove testimoniali.

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Nel terzo motivo viene censurata la violazione dell’art.
111 Cost. e 183 cod. proc. civ., per non avere la Corte
d’Appello attivato preventivamente il contraddittorio in
ordine all’inammissibilità dell’appello, non emersa in
sede di trattazione.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ. per non avere
la Corte d’Appello esaminata la domanda di declaratoria
di nullità delle relate oggetto di querela di falso.
Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del
quarto motivo di ricorso trattandosi di censura da
esaminarsi in via esclusiva nel giudizio a quo rimasto
— —sospeso in attesa della conclusione della querela di
falso. Quest’ultimo giudizio ad oggetto vincolato ed a
natura del tutto autonoma, può riguardare esclusivamente
l’accertamento della falsità del contenuto degli atti e
dei documenti impugnati, non potendosi estendere il
sindacato giurisdizionale ad alcuna domanda connessa
oggettivamente o soggettivamente alla querela.
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati. La
Corte, mediante l’accesso diretto agli atti di causa,
giustificato dalla natura del motivo, ha rilevato che
nell’atto di appello il ricorrente ha contestato la
valutazione delle risultanze delle prove testimoniali in
ordine ad entrambi gli accertamenti di fatto su cui si
era fondata la decisione. Nello svolgimento del primo
6

motivo è stata puntualmente riprodotta la parte
dell’atto di appello che conteneva l’espressa
contestazione della valutazione eseguita dal giudice di
primo grado sia sull’incertezza del rilascio che sulla
continuità di permanenza nel luogo di esecuzione della

notifica.
La necessità di entrambi gli accertamenti al fine di
pervenire al rigetto della querela nella sentenza di
primo grado, non imponeva la formulazione di due
autonomi motivi, ciascuno con propria rubrica, essendo
sufficiente alla luce della natura del sindacato rimesso
al giudice d’appello che nella censura rivolta alla
valutazione della prova testimoniale venissero
puntualizzati, come è avvenuto, entrambi gli
accertamenti reputati cruciali ai fini della decisione.
(Per la sufficienza di una sommaria esposizione dei
fatti senza rigore di forme purché si dia conto delle
ragioni delle censure, Cass. 6978 del 2013). Il terzo
motivo deve ritenersi assorbito.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
Corte di Appello di Torino in diversa composizione
perché si attenga ai principi enunciati
P.Q.M.
La Corte,

7

accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il
terzo. Dichiara inammissibile il quarto. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del
presente procedimento alla Corte di Appello di Torino in

Così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre
2013

diversa composizione.

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