Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23149 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16478-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISOLE DEI,

CAPO VERDE 26, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO DI BENEDETTO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

R.D.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2744/2017 della CORTE D’APPh,LI,O di ROMA,

depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

T.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma R.R. e la Vittoria Assicurazioni SpA per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Roma in data 11-7-2006.

A sostegno della domanda espose che si trovava per ragioni di lavoro alla guida della sua autovettura Rover 14 sulla via (OMISSIS) allorquando l’autovettura Renault Twingo, di proprietà di R.R. e condotta da P.P., aveva invaso la sua corsia di marcia e l’aveva urtato frontalmente,

Con sentenza 5561/2012 l’adito Tribunale, ritenuta l’esclusiva responsabilità del conducente della Renault, condannò i convenuti in solido al pagamento di Euro 25.530,35 (già detratto l’acconto di Euro 14.000,00 versato dalla Vittoria assicurazioni ed il valore capitale -curo 102.010,50- della rendita riconosciuta dall’INAIL per danno c.d. in itinere); in particolare il Tribunale, preso atto dell’età del danneggiato (anni 30 all’epoca dell’incidente) nonchè di un’invalidità permanente al 23% e di una invalidità temporanea di gg 40 al 100% e di gg 60 al 50% (così come accertate dal CTU), ha liquidato all’attualità, sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma aggiornate al 2011, la somma di Euro 57.307,95 a titolo di danno derivante dalla lesione permanente all’integrità fisica e la somma di Euro 7.000,00, a titolo di danno per l’invalidità temporanea; ha quindi evidenziato che il totale (Euro 63.307,95) era inferiore alla capitalizzazione della rendita INAIL (Euro 121.531,93 nel 2010) ed ha riconosciuto all’attore solo la somma di Euro 35.000,00 a titolo di personalizzazione del danno e spese (voci queste non comprese nelle prestazioni erogate dall’Inail); alla detta somma ha poi detratto quella di Euro 14.000,00 (15.484,00 all’epoca della sentenza) versata in acconto al momento della sentenza, ottenendo un residuo di Euro 19.516,00, alla quale poi ha aggiunto il danno al veicolo (Euro 3.000,00) e gli interessi.

Con sentenza 2744 del 2017 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato sia il gravame principale del Tempestilli sia quello incidentale della Vittoria Assicurazioni SpA; in particolare la Corte, per quanto rileva, ha evidenziato che il Tempestilli non aveva provato il suo interesse ad impugnare la mancata applicazione delle tabelle milanesi, non allegando il calcolo del maggior importo risarcitorio che sarebbe conseguito a suo favore dalla adozione -da parte dell’adito Tribunale di Roma- delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.

Avverso detta sentenza T.A. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.

Vittoria Assicurazioni SpA resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato successiva memoria.

R.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3-violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., si duole della mancata applicazione al caso in esame delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano; al riguardo evidenzia che siffatte tabelle, ritenute dalla S.C. parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico, prodotte in atti, avrebbero comportato il riconoscimento di una maggiore somma di denaro anche in considerazione dei diversi criteri di personalizzazione che caratterizzano le dette tabelle.

Il motivo è infondato.

T.A., nel suo appello principale,e in particolare nel motivo di gravame rubricato “mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano”, ha lamentato la mancata liquidazione del danno, da parte del primo Giudice, secondo le tabelle elaborate a Milano (ritenute da questa S.C. parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., ed idonee a garantire una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale), la cui applicazione “avrebbe comportato il riconoscimento di una maggiore somma di denaro anche in considerazione dei diversi criteri di personalizzazione del danno previsti nelle dette tabelle”; in particolare ha evidenziato che l’adito Tribunale non aveva nemmeno motivato, come invece richiesto dalla S.C., “la sussistenza nel caso di specie, in concreto, di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un criterio diverso”.

A fronte di tale motivo di gravame, peraltro del tutto privo di specificità, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante non avesse provato il suo interesse ad impugnare la decisione di primo grado in ordine alla mancata applicazione delle tabelle milanesi, non avendo infatti allegato il calcolo del maggior importo risarcitorio che sarebbe conseguito a suo favore in caso di adozione -da parte del Giudice di prime cure- delle tabelle in uso al Tribunale di Milano; nè a tal fine può essere ritenuto sufficiente, come invece sostenuto in ricorso, la dedotta mera produzione in giudizio di dette tabelle milanesi o la “notorietà” del fatto che le tabelle medesime “garantiscano una maggiore liquidazione in termini monetari”.

In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Salvo revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso, con delibera 1-6-2018 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocato di Roma, al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria relativamente al presente giudizio di legittimità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis; tale ulteriore importo non è dovuto, ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 cit., artt. 11 e 131, che ne prevedono la prenotazione a debito, da cui consegue la non debenza del pagamento anche dell’ulteriore importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 cit., art. 13, comma 1-quater; (conf. Cass. 7368/2017, secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio”; conf. Cass.. 9538/2017; 18523/2014).

La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative, è riservata, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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